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Document 62012CN0131

Causa C-131/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional (Spagna) il 9 marzo 2012 — Google Spain, S.L., Google, Inc./Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González

GU C 165 del 9.6.2012, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 165/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional (Spagna) il 9 marzo 2012 — Google Spain, S.L., Google, Inc./Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González

(Causa C-131/12)

2012/C 165/18

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia National

Parti

Ricorrenti: Google Spain, S.L. e Google, Inc.

Convenuti: Agencia de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González

Questioni pregiudiziali

1)

Per quanto concerne l’ambito territoriale di applicazione della direttiva 95/46/CE (1) e, di conseguenza, della normativa spagnola sulla protezione dei dati:

1.1.

Se debba ritenersi che esiste uno «stabilimento» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46/CE, qualora ricorrano una o più delle seguenti circostanze:

l’impresa che gestisce il motore di ricerca apre in uno Stato membro una succursale o una filiale, con l’incarico di promuovere e di vendere gli spazi pubblicitari del motore di ricerca, la quale diriga la propria attività agli abitanti di tale Stato;

la società madre designa una filiale stabilita in tale Stato membro come suo rappresentante e responsabile del trattamento di due files specifici contenenti i dati dei clienti che hanno contrattato con tale società per la fornitura di servizi pubblicitari;

la succursale o la filiale stabilita in uno Stato membro trasmette alla società madre avente sede al di fuori dell’Unione europea i reclami e le ingiunzioni che le sono inoltrati tanto dalle persone interessate quanto dalle autorità competenti perché sia rispettato il diritto alla protezione dei dati, anche quando tale collaborazione abbia carattere volontario.

1.2.

Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 95/46/CE debba essere interpretato nel senso che si configura un ricorso «a strumenti situati nel territorio di detto Stato membro» qualora un motore di ricerca:

 

utilizzi uno spider o un robot per localizzare e indicizzare le informazioni contenute nelle pagine web alloggiate sui server di tale Stato membro

o

 

utilizzi un nome di dominio di uno Stato membro e indirizzi le ricerche e i risultati in funzione della lingua di tale Stato membro.

1.3.

Se possa considerarsi un ricorso a strumenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 95/46/CE la memorizzazione temporanea delle informazioni indicizzate dai motori di ricerca in Internet. In caso di risposta affermativa a quest’ultima questione, se si possa ritenere soddisfatto tale criterio di collegamento quando la società rifiuta di rivelare il luogo in cui archivia i detti indici per ragioni di concorrenza.

1.4.

A prescindere dalla risposta alle precedenti questioni, e specialmente nel caso in cui la Corte di giustizia dell’Unione ritenesse inapplicabili i criteri di collegamento previsti all’articolo 4 della direttiva,

se, alla luce dell’articolo 8 della Carta europea dei diritti fondamentali, la direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati debba essere applicata nel paese membro dove si trova il centro di gravità del conflitto e sia possibile ottenere una tutela più efficace dei diritti dei cittadini dell’Unione europea.

2)

Per quanto riguarda l’attività dei motori di ricerca quali fornitori di contenuti in relazione alla direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati:

2.1.

Quanto all’attività del motore di ricerca in Internet della società Google, quale fornitore di contenuti, consistente nel localizzare le informazioni pubblicate o messe in rete da terzi, indicizzarle in maniera automatica, memorizzarle temporaneamente e infine metterle a disposizione degli internauti secondo un determinato ordine di preferenza, qualora tali informazioni contengano dati personali di terzi,

se un’attività come quella descritta debba essere considerata rientrare nella nozione di «trattamento di dati» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46/CE.

2.2.

In caso di risposta affermativa alla questione sub 2.1, e sempre con riferimento ad un’attività come quella descritta, se l’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE debba essere interpretato nel senso che la società che gestisce il motore di ricerca Google deve essere considerata «responsabile del trattamento» dei dati personali contenuti nelle pagine web da essa indicizzate.

2.3.

In caso di risposta affermativa alla questione sub 2.2, se l’autorità nazionale di controllo dei dati (nel caso presente l’Agenzia spagnola per la protezione dei dati), al fine di tutelare i diritti enunciati agli articoli 12, lettera b), e 14), lettera a), della direttiva 95/46/CE, possa ordinare direttamente al motore di ricerca della società Google di ritirare dai suoi indici un’informazione pubblicata da terzi, senza rivolgersi previamente o simultaneamente al titolare della pagina web in cui è inserita tale informazione.

2.4.

In caso di risposta affermativa alla questione sub 2.3, se i motori di ricerca siano sollevati dall’obbligo di rispettare tali diritti qualora l’informazione contenente i dati personali sia stata lecitamente pubblicata da terzi e rimanga sulla pagina web di origine.

3)

Rispetto alla portata del diritto alla cancellazione/opposizione al trattamento dati in relazione al diritto di oblio, si pone la seguente questione:

3.1.

Se si debba ritenere che i diritti di cancellazione e congelamento dei dati, disciplinati dall’articolo 12, lettera b), e il diritto di opposizione al loro trattamento, regolato dall’articolo 14, lettera a), della direttiva 95/46/CE, implichino che l’interessato possa rivolgersi ai motori di ricerca per impedire l’indicizzazione delle informazioni riguardanti la sua persona, pubblicate sulla pagina web di terzi, facendo valere la propria volontà che tali informazioni non siano divulgate agli utenti di Internet, ove reputi che detta divulgazione possa nuocergli o desideri che tali informazioni siano dimenticate, sebbene si tratti di informazioni pubblicate lecitamente da terzi.


(1)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).


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