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Document 62012CN0118

    Causa C-118/12 P: Impugnazione proposta il 5 marzo 2012 dalla Enviro Tech Europe Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 dicembre 2011 , causa T-291/04, Enviro Tech Europe Ltd, Enviro Tech International, Inc./Commissione europea

    GU C 227 del 28.7.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.7.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 227/6


    Impugnazione proposta il 5 marzo 2012 dalla Enviro Tech Europe Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 dicembre 2011, causa T-291/04, Enviro Tech Europe Ltd, Enviro Tech International, Inc./Commissione europea

    (Causa C-118/12 P)

    2012/C 227/10

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Enviro Tech Europe Ltd (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

    Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Enviro Tech International, Inc.

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-291/04 nella parte in cui riguarda la richiesta di risarcimento danni della ricorrente; e

    dichiarare la convenuta responsabile per i danni subiti dalla ricorrente; o

    in alternativa, rinviare la causa al Tribunale affinché decida sulla richiesta di risarcimento danni della ricorrente; e

    condananre la convenuta a tutte le spese processuali (incluse quelle del procedimento dinanzi al Tribunale).

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente afferma che, avendo respinto la sua richiesta di risarcimento danni per il fatto che la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un atto illecito da parte della Commissione, il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione europea. In particolare, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nell’interpretare la sentenza della Corte nella causa C-425/08 e, di conseguenza, ha commesso un errore di diritto omettendo di esaminare la terza parte della prima eccezione di illegittimità della ricorrente in relazione alla «normale manipolazione o utilizzazione» e concludendo che la richiesta di risarcimento danni dovesse essere respinta.

    Alla luce di ciò la ricorrente chiede che la sentenza del Tribunale nella causa T-291/04 sia annullata nella parte in cui riguarda la richiesta di risarcimento danni della ricorrente e che la convenuta sia dichiarata responsabile per i danni subiti dalla ricorrente.


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