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Document 62012CN0116

Causa C-116/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Serron (Grecia) il 5 marzo 2012 — Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE/Elliniko Dimosio

GU C 138 del 12.5.2012, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 138/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Serron (Grecia) il 5 marzo 2012 — Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE/Elliniko Dimosio

(Causa C-116/12)

(2012/C 138/11)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Protodikeio Serron

Parti

Ricorrenti: Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE

Convenuto: Elliniko Dimosio

Questioni pregiudiziali

1)

Se il valore in dogana di merci importate sia determinato ai sensi degli articoli 29 e 32 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 anche nell'ipotesi in cui il contratto riguardi una lavorazione o trasformazione di materiali (materiali esportati nel paese di lavorazione senza essere assoggettati al regime doganale di perfezionamento passivo) che non abbia il livello previsto all'articolo 24 del medesimo regolamento o sia comunque insufficiente per conferire alle merci che ne risultano l'origine del paese in cui è stata effettuata.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la soluzione sia diversa nell'ipotesi in cui, sulla base di fatture e altri documenti ritenuti inesatti, l'importazione sembri essere avvenuta nell’ambito di un contratto di vendita, ma sia dimostrato che il contratto prevedeva la lavorazione non sostanziale di materiali originari del paese importatore a un prezzo che è possibile determinare, e che il valore in dogana dichiarato non corrisponde all'effettivo ammontare pagato o da pagare.

3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione, se la soluzione sia diversa nell'ipotesi in cui sia dimostrata altresì una pratica che configura abuso delle disposizioni comunitarie, dalla quale l'interessato intende trarre vantaggio.

4)

Qualora si ritenga che gli articoli 29 e 32 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 possano essere applicati in una situazione come quella di cui alla seconda questione, nonché quando ricorrono le circostanze oggettive e l'elemento soggettivo della terza questione, quale sia il valore dell’elemento (nel caso di specie, lo zucchero) incorporato nel prodotto importato e messo gratuitamente a disposizione dall'importatore, quando detto elemento, che non poteva essere assoggettato al regime di perfezionamento passivo ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 1, del medesimo regolamento, non sia prodotto dall'importatore, bensì acquistato dallo stesso al prezzo di esportazione (inferiore rispetto al prezzo praticato sul mercato interno, dal momento che il prodotto è soggetto al regime delle restituzioni).


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