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Document 62012CJ0442

    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 novembre 2013.
    Jan Sneller contro DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden.
    Assicurazione tutela giudiziaria – Direttiva 87/344/CEE – Articolo 4, paragrafo 1 – Libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato – Clausola prevista nelle condizioni generali applicabili al contratto che garantisce assistenza giuridica in procedimenti giurisdizionali o amministrativi da parte di un dipendente dell’assicuratore – Spese relative all’assistenza giuridica da parte di un consulente giuridico esterno rimborsate unicamente in caso di necessità, valutata dall’assicuratore, di affidare la gestione della causa ad un consulente giuridico esterno.
    Causa C‑442/12.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:717

    SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

    7 novembre 2013 ( *1 )

    «Assicurazione tutela giudiziaria — Direttiva 87/344/CEE — Articolo 4, paragrafo 1 — Libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato — Clausola prevista nelle condizioni generali applicabili al contratto che garantisce assistenza giuridica in procedimenti giurisdizionali o amministrativi da parte di un dipendente dell’assicuratore — Spese relative all’assistenza giuridica da parte di un consulente giuridico esterno rimborsate unicamente in caso di necessità, valutata dall’assicuratore, di affidare la gestione del caso ad un consulente giuridico esterno»

    Nella causa C‑442/12,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione del 28 settembre 2012, pervenuta in cancelleria il 3 ottobre 2012, nel procedimento

    Jan Sneller

    contro

    DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV,

    LA CORTE (Ottava Sezione),

    composta da C. G. Fernlund, presidente dell’Ottava Sezione, facente funzione di presidente di sezione, C. Toader (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,

    avvocato generale: P. Mengozzi

    cancelliere: M. Ferreira, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 settembre 2013,

    considerate le osservazioni presentate:

    per DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV, da J. W. H. van Wijk e B. J. Drijber, advocaten,

    per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da W. Ferrante, avvocato dello Stato,

    per il governo austriaco, da A. Posch, in qualità di agente,

    per la Commissione europea, da F. Wilman e K.‑P. Wojcik, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria (GU L 185, pag. 77), applicabile ratione temporis al procedimento principale.

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra il sig. Sneller e la DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV (in prosieguo: la «DAS»), una società assicuratrice, relativamente alla copertura dei costi per l’assistenza giuridica fornita da un avvocato scelto dall’assicurato.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    L’undicesimo considerando della direttiva 87/344 così recita:

    «considerando che l’interesse dell’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria implica che quest’ultimo deve avere la possibilità di scegliere egli stesso l’avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale nell’ambito di qualunque procedimento giudiziario o amministrativo e ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi».

    4

    L’articolo 1 della direttiva di cui trattasi dispone quanto segue:

    «La presente direttiva ha per oggetto il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria (...), allo scopo di facilitare l’esercizio effettivo della libertà di stabilimento e di evitare il più possibile ogni conflitto di interessi in particolare per il fatto che l’assicuratore copre un altro assicurato o copre l’assicurato tanto per la tutela giudiziaria quanto per un altro ramo (...) e, qualora tale conflitto si manifesti, di renderne possibile la soluzione»

    5

    L’articolo 2, paragrafo 1, della menzionata direttiva è così formulato:

    «La presente direttiva si applica all’assicurazione tutela giudiziaria. Quest’ultima consiste nell’impegnarsi, dietro pagamento di un premio, a farsi carico delle spese legali e ad offrire altri servizi derivanti dalla copertura assicurativa, segnatamente allo scopo:

    di ottenere un risarcimento del danno subito dall’assicurato, mediante composizione amichevole o in un procedimento civile o penale,

    di difendere o rappresentare l’assicurato in un procedimento civile, penale, amministrativo o di altro tipo o contro una domanda di risarcimento avanzata contro di lui».

    6

    L’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva così dispone:

    «Ogni contratto di tutela giudiziaria riconosce esplicitamente che:

    a)

    ove un avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale sia chiamato a difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell’assicurato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo, l’assicurato è libero di scegliere;

    b)

    l’assicurato è libero di scegliere un avvocato o, se preferisce e se è consentito dalla legislazione nazionale, altra persona in possesso delle qualifiche necessarie, per tutelare i suoi interessi qualora sorga un conflitto di interessi».

    7

    L’articolo 5 della direttiva 87/344 prevede quanto segue:

    «1.   Ogni Stato membro può esonerare l’assicurazione tutela giudiziaria dall’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1 qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a)

    l’assicurazione è limitata alle cause risultanti dall’utilizzazione di autoveicoli stradali nel territorio dello Stato membro in questione;

    b)

    l’assicurazione è collegata con un contratto di assistenza da fornire in caso di incidente o di guasto riguardante un veicolo stradale;

    c)

    né l’assicuratore della tutela giudiziaria né l’assicuratore dell’assistenza coprono il ramo responsabilità;

    d)

    quando le parti di una controversia sono assicurate per la tutela giudiziaria presso lo stesso assicuratore vengono adottate disposizioni affinché le consulenze giuridiche e la rappresentanza di ognuna di tali parti siano prestate da avvocati completamente indipendenti.

    2.   L’esonero concesso da uno Stato membro ad una impresa a norma del paragrafo 1 non pregiudica l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2».

    Il diritto olandese

    8

    L’articolo 4:67, paragrafo 1, della legge sul controllo finanziario (Wet op het financieel toezicht) è così formulato:

    «Un assicuratore che fornisce tutela giudiziaria deve far sì che nel contratto relativo alla copertura di tutela giudiziaria venga espressamente stabilito che l’assicurato è libero di scegliere un avvocato o un altro consulente giuridico abilitato se:

    a.

    un avvocato o a un altro consulente giuridico abilitato è chiamato a difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell’assicurato in un qualunque procedimento giurisdizionale o amministrativo; o

    b.

    si configura un conflitto di interessi».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    9

    Dalla decisione di rinvio risulta che il sig. Sneller ha stipulato un’assicurazione tutela giudiziaria presso la Reaal Schadeverzekeringen NV. Il contratto di assicurazione prevede che la DAS sia la società designata per la concreta realizzazione della tutela giudiziaria.

    10

    Tale contratto prevede altresì che le cause saranno trattate dai collaboratori propri della DAS. Ciò nondimeno, se, in conformità del contratto o a parere della DAS, una causa deve essere affidata ad un consulente esterno, l’assicurato ha il diritto di designare un avvocato o un altro consulente giuridico di suo gradimento.

    11

    Nel procedimento principale il sig. Sneller desidera intentare un’azione giudiziaria nei confronti del suo ex datore di lavoro, finalizzata al risarcimento dei danni, in quanto sarebbe stato licenziato illegittimamente. A tal fine egli intende avvalersi dell’assistenza di un avvocato di sua scelta, e il suo assicuratore per la tutela giudiziaria dovrebbe farsi carico delle relative spese. La DAS ha manifestato il suo consenso relativamente all’avvio di tale procedimento giurisdizionale, considerando però che il contratto di assicurazione stipulato dal sig. Sneller, in un caso del genere, non prevede la copertura per i costi di assistenza giuridica da parte di un avvocato scelto dall’assicurato. La DAS ha fatto presente di essere disposta a fornire essa stessa tutela giudiziaria al sig. Sneller per mezzo di un proprio dipendente, che non è avvocato.

    12

    A tale riguardo il giudice del rinvio segnala che, conformemente al diritto olandese, nell’ambito del procedimento che il sig. Sneller vuole avviare nei confronti del suo ex datore di lavoro, l’assistenza giuridica non è obbligatoria.

    13

    In seguito al rifiuto della DAS di farsi carico delle spese per l’assistenza giuridica di un avvocato scelto dal sig. Sneller, quest’ultimo ha chiesto al voorzieningenrechter te Amsterdam (giudice cautelare di Amsterdam) di condannare la DAS al pagamento delle spese in questione. Con sentenza dell’8 marzo 2011 il voorzieningenrechter te Amsterdam ha respinto tale domanda.

    14

    Tale pronuncia è stata confermata con sentenza del Gerechtshof te Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam) del 26 luglio 2011. Il Gerechtshof te Amsterdam ha considerato che l’articolo 4:67, paragrafo 1, lettera a), della legge sul controllo finanziario deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nelle quali l’oggetto del contratto è un’assicurazione tutela giudiziaria con prestazioni in natura, il diritto alla libera scelta dell’avvocato non sorge dalla sola decisione di patrocinare una controversia a favore dell’assicurato, ma che altresì è necessario che l’assicuratore della tutela giudiziaria decida che l’assistenza giuridica debba essere fornita da un collaboratore giuridico esterno e non da un collaboratore dipendente. È unicamente in tale ipotesi che si configura un conflitto di interessi che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344 intende evitare.

    15

    Il sig. Sneller ha impugnato detta sentenza dinanzi al giudice del rinvio. Ad avviso di quest’ultimo, sia l’analisi delle varie versioni linguistiche dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 87/344 che le sentenze del 10 settembre 2009, Eschig (C-199/08, Racc. pag. I-8295), e del 26 maggio 2011, Stark (C-293/10, Racc. pag. I-4711), offrono argomenti significativi a sostegno della tesi secondo la quale, se è avviato un procedimento giurisdizionale o amministrativo, le condizioni contrattuali devono sempre offrire all’assicurato il diritto alla libera scelta del suo consulente giuridico.

    16

    Tale giudice ritiene che la risposta che deve fornire nel procedimento principale potrebbe avere conseguenze sociali certe, dal momento che, qualora una siffatta interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 87/344 fosse accolta, sarebbe inevitabile un aumento probabilmente notevole dei premi assicurativi.

    17

    È in tale contesto che lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema del Regno dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 4, paragrafo 1 della direttiva [87/344], consenta che un assicuratore di tutela giudiziaria, che nelle sue polizze prevede che la tutela giudiziaria in procedimenti giurisdizionali o amministrativi in linea di principio verrà fornita da dipendenti dell’assicuratore, stipuli anche che le spese di tutela giudiziaria di un avvocato o consulente giuridico liberamente scelto dall’assicurato rientrano nella copertura assicurativa solo se l’assicuratore ritiene che il procedimento debba essere gestito da un consulente giuridico esterno.

    2)

    Se, ai fini della risposta alla prima questione, rilevi la circostanza che per il procedimento giurisdizionale o amministrativo di cui trattasi sia obbligatoria o meno l’assistenza giuridica».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    18

    Con la sua prima questione il giudice del rinvio si propone, in sostanza, di accertare se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344 deve essere interpretato nel senso che osta a che un assicuratore di tutela giudiziaria, il quale nei suoi contratti di assicurazione prevede che l’assistenza giuridica sia in via di principio fornita dai suoi collaboratori, preveda altresì che i costi per l’assistenza giuridica di un avvocato o consulente giuridico liberamente scelto dall’assicurato potranno essere coperti unicamente quando l’assicuratore ritiene che il procedimento debba essere gestito da un consulente giuridico esterno.

    19

    A tale proposito occorre precisare che, secondo la DAS, la forma passiva utilizzata all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344, nell’espressione «lorsqu’il est fait appel à un avocat [ove un avvocato (...) sia chiamato]», presente anche nelle versioni in lingua tedesca, inglese, e neerlandese di tale disposizione, dimostra che la stessa non stabilisce se, in un procedimento, spetti all’assicuratore o all’assicurato valutare se sia necessario avvalersi di un consulente esterno. Ne conseguirebbe che la DAS risulta libera di disciplinare tale questione nei suoi contratti di assicurazione, in quanto la menzionata disposizione potrebbe essere intesa nel senso che prevede che «se [l’assicuratore decide che occorre che] una causa deve essere affidata ad un avvocato (...), l’assicurato ha il diritto di indicarne uno a sua scelta».

    20

    Siffatta interpretazione restrittiva dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344 non può essere accolta.

    21

    In primo luogo, se è pur corretto che la lettura dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344 non consente, di per sé sola, di determinare la portata dei termini «se una causa deve essere affidata ad un avvocato (...), l’assicurato ha il diritto di indicarne uno a sua scelta», occorre ciò nondimeno considerare che, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza Eschig, cit., punto 38).

    22

    A tale proposito è d’uopo rilevare che, sia dall’undicesimo considerando della direttiva 87/344, sia dall’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva risulta che l’interesse dell’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria implica che quest’ultimo abbia la libertà di scegliere egli stesso il suo avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale nell’ambito di qualunque procedimento giudiziario o amministrativo (sentenza Stark, cit., punto 28).

    23

    Di conseguenza, dalla lettura del combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344 e dell’undicesimo considerando della medesima discende che la libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato non può essere limitata unicamente alle situazioni in cui l’assicuratore decide che è necessario avvalersi di un consulente esterno.

    24

    In secondo luogo, come fatto valere dalla Commissione europea, si deve constatare che l’obiettivo perseguito dalla direttiva 87/344, e segnatamente dal suo articolo 4, di proteggere in modo ampio gli interessi dell’assicurato (v., in tal senso, sentenza Eschig, cit., punto 45) non è compatibile con un’interpretazione restrittiva dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della summenzionata direttiva, come quella invece proposta dalla DAS.

    25

    A tale riguardo occorre ricordare che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 87/344, relativo alla libera scelta del rappresentante, ha portata generale e valore obbligatorio (v. citate sentenze, Eschig, punto 47, et Stark, punto 29).

    26

    In terzo luogo, relativamente alla questione dell’importo dei premi assicurativi, si deve precisare che le varie modalità dell’esercizio del diritto dell’assicurato di scegliere liberamente il suo rappresentante non escludono che, in determinati casi, possano applicarsi limitazioni alle spese sostenute dagli assicuratori.

    27

    Difatti, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la libertà di scelta, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 87/344, non comporta l’obbligo per gli Stati membri di imporre agli assicuratori, in qualsiasi circostanza, la copertura integrale delle spese sostenute nell’ambito della difesa di un assicurato, purché tale libertà non venga svuotata della sua sostanza. Ciò accadrebbe se la limitazione della presa a carico di tali spese rendesse de facto impossibile una scelta ragionevole, da parte dell’assicurato, del suo rappresentante. In ogni caso, spetta ai giudici nazionali eventualmente aditi per pronunciarsi a tale riguardo verificare l’esistenza di una limitazione di tale natura (v., in tal senso, sentenza Stark, cit., punto 33).

    28

    Inoltre, le parti contraenti restano libere di concordare livelli di copertura delle spese di assistenza giuridica più elevati, eventualmente attraverso il pagamento da parte dell’assicurato di un premio più alto (v., in tal senso, sentenza Stark, cit., punto 34).

    29

    Alla luce delle su esposte considerazioni si deve rispondere alla prima questione che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344 deve essere interpretato nel senso che osta a che un assicuratore di tutela giudiziaria, il quale nei suoi contratti di assicurazione prevede che l’assistenza giuridica è in via di principio fornita dai suoi collaboratori, preveda altresì che i costi per l’assistenza giuridica di un avvocato o consulente giuridico liberamente scelto dall’assicurato potranno essere coperti unicamente se l’assicuratore ritiene che il caso debba essere gestito da un consulente giuridico esterno.

    Sulla seconda questione

    30

    Con la seconda questione il giudice del rinvio si propone di accertare, in sostanza, se l’obbligatorietà o meno dell’assistenza giuridica in base al diritto nazionale per il procedimento giurisdizionale o amministrativo di cui si tratti incida sulla risposta fornita alla prima questione.

    31

    Tenuto conto, da un lato, che, come ricordato al punto 25 della presente sentenza, che il diritto dell’assicurato alla libera scelta del proprio rappresentante ha portata generale e valore obbligatorio e che, d’altro lato, la direttiva 87/344, come risulta segnatamente dall’undicesimo considerando e dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), non subordina la sussistenza e la portata di tale diritto alle norme nazionali in materia di rappresentanza in giudizio, siffatte norme nazionali non possono incidere sulla risposta fornita alla prima questione.

    32

    Alla luce delle sue esposte considerazioni si deve rispondere alla seconda questione che l’obbligatorietà o meno, in base al diritto nazionale, dell’assistenza giuridica nel procedimento giurisdizionale o amministrativo di cui si tratti non incide sulla risposta fornita alla prima questione.

    Sulle spese

    33

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, deve essere interpretato nel senso che osta a che un assicuratore di tutela giudiziaria, il quale nei suoi contratti di assicurazione prevede che l’assistenza giuridica è in via di principio fornita dai suoi collaboratori, preveda altresì che i costi per l’assistenza giuridica di un avvocato o consulente giuridico liberamente scelto dall’assicurato potranno essere coperti unicamente se l’assicuratore ritiene che il caso debba essere gestito da un consulente giuridico esterno.

     

    2)

    L’obbligatorietà o meno, in base al diritto nazionale, dell’assistenza giuridica nel procedimento giurisdizionale o amministrativo di cui si tratti non incide sulla risposta fornita alla prima questione.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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