Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CJ0238

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 aprile 2014.
    FLSmidth & Co. A/S contro Commissione europea.
    Impugnazione – Concorrenza – Intese – Settore dei sacchi industriali di plastica – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Competenza del Tribunale estesa al merito – Obbligo di motivazione – Imputazione alla società controllante dell’infrazione commessa dalla società controllata – Responsabilità della controllante per il pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata – Proporzionalità – Procedimento dinanzi al Tribunale – Durata ragionevole del procedimento.
    Causa C‑238/12 P.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:284

    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    30 aprile 2014 ( *1 )

    «Impugnazione — Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali di plastica — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Competenza del Tribunale estesa al merito — Obbligo di motivazione — Imputazione alla società controllante dell’infrazione commessa dalla società controllata — Responsabilità della controllante per il pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata — Proporzionalità — Procedimento dinanzi al Tribunale — Durata ragionevole del procedimento»

    Nella causa C‑238/12 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 16 maggio 2012,

    FLSmidth & Co. A/S, con sede in Valby (Danimarca), rappresentata da M. Dittmer, advokat,

    ricorrente,

    procedimento in cui l’altra parte è:

    Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre e V. Bottka, in qualità di agenti, assistiti da M. Gray, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta in primo grado,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta da A. Tizzano, presidente di sezione, A. Borg Barthet, E. Levits, M. Berger (relatore) e S. Rodin, giudici,

    avvocato generale: P. Mengozzi

    cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 gennaio 2014,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con la sua impugnazione, la FLSmidth & Co. A/S (in prosieguo: la «FLSmidth») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea FLSmidth/Commissione (T‑65/06, EU:T:2012:103; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha parzialmente respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2005) 4634 definitivo della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (caso COMP/F/38.354 – Sacchi industriali) (in prosieguo: la «decisione controversa»), o, in subordine, all’annullamento oppure alla riduzione dell’ammenda inflittale.

    Fatti e decisione controversa

    2

    La FLSmidth è a capo di un gruppo di società che opera nei settori dell’ingegneria, delle attività minerarie e della costruzione. Una di queste società è la FLS Plast A/S (in prosieguo: la «FLS Plast»), che è a propria volta l’ex controllante della Trioplast Wittenheim SA (già Silvallac SA; in prosieguo: la «Trioplast Wittenheim»), produttrice di sacchi industriali, di film e di guaine in plastica a Wittenheim (Francia).

    3

    Nel mese di dicembre 1990 la FLS Plast ha acquisito il 60% delle azioni della Trioplast Wittenheim. Il rimanente 40% è stato acquisito dalla FLS Plast nel dicembre 1991. La parte venditrice era la Cellulose du Pin, società francese, membro del gruppo detenuto dalla Compagnie de Saint‑Gobain SA.

    4

    A sua volta, la FLS Plast ha venduto nel 1999 la Trioplast Wittenheim alla Trioplanex France SA, controllata francese della Trioplast Industrier AB (in prosieguo: la «Trioplast Industrier»), società a capo del gruppo Trioplast. Tale trasferimento è diventato effettivo a partire dal 1o gennaio 1999.

    5

    Nel novembre 2001 la British Polythene Industries ha informato la Commissione delle Comunità europee dell’esistenza di un’intesa, nella quale sarebbe stata coinvolta la FLS Plast, nel settore dei sacchi industriali di plastica.

    6

    Dopo aver effettuato verifiche, nel 2002, nei locali, segnatamente, della Trioplast Wittenheim, la Commissione, negli anni 2002 e 2003, ha inviato richieste di informazioni alle società interessate, tra le quali figurava quest’ultima società. Con una lettera del 19 dicembre 2002, completata da una lettera del 16 gennaio 2003, la Trioplast Wittenheim ha comunicato di voler collaborare all’inchiesta della Commissione nell’ambito della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla clemenza»).

    7

    Il 30 novembre 2005 la Commissione ha adottato la decisione controversa. All’articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di quest’ultima, essa ha constatato che la FLSmidth e la FLS Plast, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1990 e il 19 gennaio 1999, avevano violato l’articolo 81 CE partecipando ad una serie di accordi e di pratiche concordate nel settore dei sacchi industriali di plastica in Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi, consistenti nella fissazione di prezzi e di modalità comuni per il calcolo degli stessi, nella ripartizione dei mercati con assegnazione di quote di vendita, nell’attribuzione di clienti, affari e ordinativi, nella presentazione di offerte concordate a talune gare d’appalto e nello scambio di informazioni individualizzate.

    8

    All’articolo 2, primo comma, lettera f), della decisione controversa, la Commissione ha inflitto alla Trioplast Wittenheim un’ammenda pari a EUR 17,85 milioni, tenendo conto di una riduzione del 30% concessa in applicazione della comunicazione sulla clemenza. Di tale importo, la FLSmidth e la FLS Plast sono state ritenute responsabili in solido per la somma di EUR 15,30 milioni, mentre la Trioplast Industrier è stata ritenuta responsabile per la somma di EUR 7,73 milioni.

    La sentenza impugnata

    9

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 febbraio 2006, la FLSmidth ha presentato un ricorso contro la decisione controversa. Quest’ultimo era diretto all’annullamento di tale decisione nella parte relativa alla ricorrente o, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda di cui la FLSmidth era stata ritenuta responsabile in solido.

    10

    A sostegno del suo ricorso la ricorrente ha dedotto due motivi. Il primo motivo, sollevato a titolo principale, riguardava una violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), a causa dell’imputazione alla FLSmidth della responsabilità per l’infrazione commessa dalla Trioplast Wittenheim. Il secondo motivo era dedotto a sostegno della domanda della FLSmidth presentata in subordine. La FLSmidth riteneva che la Commissione fosse incorsa in un errore di diritto considerandola responsabile, nel pagamento dell’ammenda inflitta, per un importo eccessivo, sproporzionato, arbitrario e discriminatorio.

    11

    Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione controversa nella parte e nei limiti in cui quest’ultima qualificava la FLSmidth responsabile dell’infrazione per il periodo compreso tra il 31 dicembre 1990 e il 31 dicembre 1991. Di conseguenza, esso ha ridotto a EUR 14,45 milioni l’importo del pagamento di cui la FLSmidth era stata considerata responsabile in solido in forza dell’articolo 2, lettera f), della decisione controversa. Il medesimo giudice ha respinto il ricorso per il resto.

    Conclusioni delle parti

    12

    La FLSmidth chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza impugnata;

    in via principale, annullare la decisione controversa nella parte che la riguarda, o, in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda di cui essa è ritenuta responsabile in forza della decisione controversa;

    condannare la Commissione alle spese.

    13

    La Commissione chiede che la Corte voglia:

    respingere l’impugnazione;

    in subordine, respingere il ricorso di annullamento diretto contro la decisione controversa;

    condannare la FLSmidth alle spese sostenute.

    Sull’impugnazione

    14

    A sostegno delle sue conclusioni la FLSmidth fa valere sei motivi; il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo sono stati dedotti a sostegno delle conclusioni formulate in subordine.

    15

    La FLSmidth chiede alla Corte di statuire essa stessa, dopo aver annullato la sentenza impugnata, sui motivi sollevati avverso la decisione controversa.

    Sul primo motivo, relativo al fatto che il Tribunale ha applicato il criterio giuridico erroneo della responsabilità della società controllante e non ha tratto correttamente le conseguenze giuridiche dagli elementi di prova prodotti

    Argomenti delle parti

    16

    Secondo la FLSmidth, il Tribunale ha commesso un errore nell’accettare, ai punti da 20 a 40 della sentenza impugnata, il criterio giuridico applicato dalla Commissione per concludere che la ricorrente non aveva superato la presunzione di responsabilità per l’infrazione di cui trattasi, derivante dalla sua partecipazione indiretta al 100% nella Trioplast Wittenheim.

    17

    La FLSmidth fa valere, al riguardo, che la presunzione di responsabilità applicata dal Tribunale viola la regola della presunzione d’innocenza. Infatti, l’applicazione da parte del Tribunale di tale presunzione di responsabilità renderebbe quest’ultima sostanzialmente assoluta. La sentenza impugnata violerebbe quindi l’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e l’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). In ogni caso, la FLSmidth avrebbe effettivamente fornito elementi di prova che potevano superare detta presunzione.

    18

    La Commissione solleva un’eccezione di irricevibilità di tale motivo, non essendo stato dedotto dinanzi al Tribunale. Inoltre, esso avrebbe carattere meramente astratto. La FLSmidth non indicherebbe i punti della sentenza impugnata nei quali il Tribunale avrebbe commesso l’errore addotto. La Commissione fa valere in subordine che la presunzione di cui trattasi è compatibile con la CEDU e con la Carta. Per di più, la Commissione aggiunge che essa ha potuto basarsi su altri indizi al fine di dimostrare l’esercizio da parte della FLSmidth di un’influenza determinante sulla Trioplast Wittenheim.

    19

    Nella propria replica la FLSmidth rileva che il suo motivo non è nuovo, bensì costituisce uno sviluppo dell’argomentazione svolta in primo grado. La ricorrente aggiunge di aver indicato in modo preciso, ai punti da 18 a 24 dell’impugnazione, l’elemento contestato della sentenza impugnata nonché l’argomento dedotto.

    20

    La Commissione, nella controreplica, contesta queste ultime affermazioni.

    Giudizio della Corte

    – Sulla ricevibilità

    21

    Per quanto concerne la ricevibilità del primo motivo, occorre anzitutto ricordare che la FLSmidth non ha sostenuto nel proprio ricorso in primo grado che la Commissione, imputandole la responsabilità per l’infrazione commessa dalla Trioplast Wittenheim, avrebbe violato gli articoli 48 della Carta e 6, paragrafo 2, della CEDU.

    22

    Tuttavia, si deve constatare che la FLSmidth, al punto 81 di detto ricorso, aveva effettivamente fatto valere, oltre a vari altri argomenti intesi a dimostrare che la Commissione non avrebbe dovuto imputarle detta responsabilità, che «[q]ualunque altra conclusione implicherebbe che una presunzione d’imputabilità risultante da una partecipazione pari al 100% in una sub-controllata costituisce una presunzione assoluta de facto». Orbene, in tal modo, la FLSmidth ha contestato, anche se molto sinteticamente, la legittimità dei criteri presi in considerazione dalla Commissione per imputarle la responsabilità dell’infrazione di cui trattasi. Ciò premesso, la precisazione fornita dalla FLSmidth nel proprio ricorso dinanzi alla Corte, in base alla quale detti criteri sarebbero illegittimi, in particolare perché violerebbero gli articoli 48 della Carta e 6, paragrafo 2, della CEDU, costituisce uno sviluppo dell’argomento presentato dinanzi al Tribunale ed è, pertanto, ricevibile in sede di impugnazione.

    23

    Per quanto concerne, in secondo luogo, il carattere asseritamente astratto del primo motivo e il fatto che la FLSmidth non indicherebbe i punti della sentenza impugnata che sarebbero inficiati da errore, è sufficiente constatare che l’addebito che la FLSmidth muove al Tribunale risulta in modo sufficientemente concreto dai punti da 17 a 24 dell’impugnazione e che, al punto 18 di quest’ultima, tale società ha espressamente contestato i punti da 20 a 40 della sentenza impugnata.

    24

    Di conseguenza, il primo motivo sollevato dalla FLSmidth è ricevibile.

    – Nel merito

    25

    Riguardo, anzitutto, all’asserita illegittimità della presunzione – applicata nel diritto dell’Unione in materia di concorrenza – di effettivo esercizio, da parte di una società che detiene direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale di un’altra società, di un’influenza determinante su quest’ultima, occorre ricordare che detta presunzione risulta da una giurisprudenza costante (v., segnatamente, sentenza Dow Chemical/Commissione, C‑179/12 P, EU:C:2013:605, punto 56 e giurisprudenza ivi citata) e che essa non costituisce in alcun modo una violazione dei diritti conferiti dagli articoli 48 della Carta e 6, paragrafo 2, della CEDU.

    26

    Contrariamente alle affermazioni della ricorrente, il Tribunale, ai punti 22 e seguenti della sentenza impugnata, non ha quindi commesso alcun errore di diritto nel ricordare i principi, derivanti dalla giurisprudenza della Corte, relativi alle condizioni in cui una società a capo di un gruppo, come la FLSmidth, può essere ritenuta responsabile in solido degli illeciti anticoncorrenziali imputati ad una società appartenente al medesimo gruppo, vale a dire, nella fattispecie, alla Trioplast Wittenheim.

    27

    Pertanto, ancora una volta correttamente, il Tribunale ha rilevato, in particolare al punto 23 della sentenza impugnata, che, sulla base di detta giurisprudenza, la Commissione poteva presumere che la FLSmidth avesse esercitato, anche solo indirettamente, un’influenza determinante sul comportamento della Trioplast Wittenheim tra il 31 dicembre 1991 e il 19 gennaio 1999, in considerazione della partecipazione al 100% che la FLSmidth aveva detenuto nella FLS Plast e di quella, anch’essa al 100%, che quest’ultima società aveva detenuto nella Trioplast Wittenheim.

    28

    Per quanto concerne, poi, l’argomento secondo cui l’applicazione concreta di tale presunzione da parte della Commissione, e confermata dal Tribunale, avrebbe reso quest’ultima assoluta, è sufficiente ricordare che la circostanza che sia difficile fornire la prova contraria necessaria per rovesciare una presunzione non implica, di per sé, che quest’ultima sia di fatto assoluta (v., segnatamente, sentenza ENI/Commissione, C‑508/11 P, EU:C:2013:289, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

    29

    Infine, riguardo all’affermazione in base alla quale la FLSmidth avrebbe effettivamente fornito elementi di prova atti a rovesciare la presunzione di cui trattasi, occorre ricordare che il Tribunale ha dichiarato al riguardo, al punto 31 della sentenza impugnata, che la FLSmidth non aveva dedotto alcun argomento concreto che consentisse di superare detta presunzione. Più specificamente, in risposta ad un’affermazione della FLSmidth relativa alle modalità di organizzazione decentralizzata del gruppo interessato, il Tribunale ha dichiarato che tali modalità non ostano necessariamente a che la società controllante eserciti un’influenza sulla politica commerciale della propria controllata, per esempio tenendosi informata circa l’evoluzione delle attività di quest’ultima mediante la trasmissione di relazioni periodiche.

    30

    Inoltre, per quanto riguarda il fatto che il sig. T., un membro del consiglio di amministrazione della FLSmidth, nel periodo compreso tra il 1994 e il 1999 avesse funzioni di responsabilità in seno ai consigli di amministrazione delle due società interessate, il Tribunale ha dichiarato senza commettere errori, al punto 32 della sentenza impugnata, che ciò dimostrava che le direzioni di queste due società erano connesse e che la Trioplast Wittenheim non poteva comportarsi autonomamente rispetto alla propria controllante. Inoltre, come altresì sottolineato dal Tribunale, l’esercizio della funzione di membro del consiglio di amministrazione di una società comporta per sua stessa natura una responsabilità legale per l’insieme delle attività di tale società, nonché per il suo comportamento sul mercato, e la tesi, sostenuta dalla FLSmidth, secondo cui detta funzione sarebbe solo meramente formale equivarrebbe a privare quest’ultima del suo fondamento giuridico.

    31

    Ciò considerato, si deve quindi constatare che la FLSmidth, affermando di aver effettivamente fornito elementi di prova atti a rovesciare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante sulla Trioplast Wittenheim, si limita a chiedere in realtà alla Corte di condurre una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova forniti, senza tuttavia sostenere che il Tribunale avrebbe snaturato tali fatti ed elementi. Orbene, una valutazione del genere non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte (v. in tal senso, segnatamente, sentenze General Motors/Commissione, C‑551/03 P, EU:C:2006:229, punti 51 e 52, nonché ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, punti 179 e 180). Pertanto, tale argomento è irricevibile.

    32

    Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il primo motivo dev’essere respinto in quanto in parte infondato e in parte irricevibile.

    Sul secondo motivo, relativo ad un’assenza di controllo sull’obbligo di motivazione incombente alla Commissione

    Argomenti delle parti

    33

    La FLSmidth fa valere che essa aveva addotto dinanzi al Tribunale un difetto di motivazione della decisione controversa riguardo all’esercizio, da parte sua, di un’influenza determinante sulla Trioplast Wittenheim, nonché il fatto che la Commissione aveva omesso di rispondere a vari argomenti dedotti nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti e nel ricorso in primo grado. Il suo argomento sarebbe stato meglio dettagliato in udienza.

    34

    Più specificamente, la FLSmidth aveva fatto valere, in particolare, che essa era una semplice holding e non era coinvolta nell’ordinario funzionamento delle proprie subcontrollate, che il sig. T., sebbene ufficialmente membro del consiglio di amministrazione della Trioplast Wittenheim, non esercitava alcuna influenza sul modo in cui quest’ultima si comportava sul mercato e ignorava il comportamento illegittimo di tale società, che il gruppo interessato aveva applicato un principio di decentralizzazione della gestione, che essa aveva proceduto a un controllo non delle questioni operative, ma solamente delle questioni finanziarie, che la Trioplast Wittenheim non doveva renderle conto direttamente, che essa, poiché tale società presentava scarso interesse a causa di una mancanza di redditività, aveva avuto molto rapidamente l’intenzione di venderla e che la Trioplast Wittenheim aveva svolto le sue attività illegittime prima e dopo la sua acquisizione da parte della FLSmidth, il che dimostrava che tale società agisse autonomamente sul mercato.

    35

    Per contro, secondo la FLSmidth, mentre la Commissione, ai punti da 734 a 739 della decisione controversa, si occupa solamente della posizione del sig. T. e sebbene la questione sia stata portata dinanzi al Tribunale, la sentenza impugnata, in particolare ai punti 31 e 32, non contiene alcuna valutazione della questione se la Commissione si sia conformata al suo obbligo di motivazione.

    36

    La Commissione solleva un’eccezione di irricevibilità contro tale motivo. La FLSmidth non avrebbe sollevato alcun difetto di motivazione della decisione controversa nel suo ricorso in primo grado. Poiché detto motivo sarebbe volto in realtà a contestare la valutazione di taluni elementi di fatto da parte del Tribunale, esso sarebbe irricevibile, in quanto la FLSmidth non ha eccepito l’esistenza di uno snaturamento degli elementi di prova da parte di quest’ultimo.

    37

    In subordine, la Commissione adduce che dalla sentenza impugnata risulti chiaramente che il Tribunale ha proceduto ad un esame dei motivi esposti nella decisione controversa, spiegando le ragioni per le quali la FLSmidth aveva esercitato un’influenza determinante sulla Trioplast Wittenheim. Da ciò discenderebbe che, a giudizio del Tribunale, ancorché la sentenza non lo indichi esplicitamente, la motivazione della decisione controversa era al riguardo sufficiente.

    38

    Nella replica la FLSmidth osserva che il proprio motivo costituisce uno sviluppo di un argomento dedotto in primo grado, ciò che la Commissione contesta nella controreplica.

    Giudizio della Corte

    39

    Con tale motivo, la FLSmidth rimprovera al Tribunale di aver commesso un errore di diritto per non aver analizzato il motivo relativo ad una motivazione insufficiente della decisione controversa. Nella replica la FLSmidth, per suffragare la propria tesi secondo cui essa aveva già sollevato dinanzi al Tribunale un siffatto motivo, fa riferimento ai punti 93, 109, 121 e 122 del ricorso in primo grado e afferma di aver addotto in tali punti un difetto di motivazione di detta decisione.

    40

    In proposito è sufficiente tuttavia constatare che, nei punti summenzionati del ricorso in primo grado, la FLSmidth si è limitata a rilevare che la Commissione non aveva indicato le ragioni per le quali, da un lato, non era stata imputata alcuna responsabilità a determinate altre imprese e, dall’altro, una responsabilità era stata presa in considerazione nei suoi confronti per il periodo compreso tra il mese di dicembre 1990 e il mese di dicembre 1991, e che la Commissione non aveva nemmeno affrontato l’argomento, sollevato dalla FLSmidth, relativo al fatto che quest’ultima non aveva avuto conoscenza delle infrazioni di cui trattasi. Per contro, essa non aveva fatto valere né in tali punti né in altri punti del suo ricorso in primo grado che la decisione controversa era inficiata per tale ragione da un difetto di motivazione. Al contrario, le osservazioni presentate dalla FLSmidth erano volte a contestare la valutazione dei fatti effettuata dalla Commissione, ciò che risulta d’altronde espressamente, riguardo al punto 109 di detto ricorso, dalla sua stessa formulazione.

    41

    Inoltre, per quanto concerne l’argomento secondo cui essa ha «esposto in modo più dettagliato» detti argomenti in udienza dinanzi al Tribunale, la FLSmidth non sostiene che la deduzione di un motivo nuovo, in tale fase, sarebbe stata ricevibile nonostante le disposizioni dell’articolo 48, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, in forza delle quali è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa se non si basano su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Essa non sostiene nemmeno di aver fatto valere in udienza simili elementi.

    42

    Ne consegue che la FLSmidth, con il presente motivo, deduce un argomento nuovo diretto a contestare l’adeguatezza della motivazione, sia della decisione controversa sia della sentenza impugnata, riguardo all’imputazione nei suoi confronti della responsabilità per l’infrazione commessa dalla Trioplast Wittenheim. Pertanto, detto argomento deve essere considerato irricevibile perché, nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata, in linea di principio, alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi ai giudici del merito (v., segnatamente, sentenza Dow Chemical/Commissione, EU:C:2013:605, punto 82 e giurisprudenza ivi citata).

    43

    Ciò considerato, si deve respingere il secondo motivo dell’impugnazione in quanto irricevibile.

    Sul terzo motivo, attinente ad una violazione dei principi di proporzionalità e di legittimità

    Argomenti delle parti

    44

    Con il terzo motivo, sollevato a sostegno delle proprie conclusioni formulate in subordine, la FLSmidth fa valere che il Tribunale ha erroneamente disatteso gli argomenti con i quali essa aveva contestato la proporzionalità e la legittimità dell’importo dell’ammenda inflittale. Infatti, l’applicazione da parte della Commissione degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), traducendosi in un aumento del 10% dell’importo dell’ammenda per ogni anno di partecipazione della Trioplast Wittenheim all’intesa di cui trattasi, avrebbe portato ad un risultato globale privo di ogni ragionevole rapporto con la durata della detenzione del capitale di quest’ultima società. Il Tribunale si sarebbe sostanzialmente limitato, ai punti da 43 a 46 della sentenza impugnata, a reiterare il metodo di calcolo adottato dalla Commissione e non avrebbe proceduto ad un esame indipendente.

    45

    In proposito, il Tribunale avrebbe rilevato che l’ammenda inflitta non era sproporzionata rispetto a tale durata, in conseguenza di una «prospettiva individualizzata», la quale, tuttavia, non sarebbe stata applicata in modo coerente per quanto concerne l’importo di partenza. Infatti, questo importo, secondo la FLSmidth, non avrebbe dovuto essere fissato allo stesso livello di quello preso in considerazione per la Trioplast Wittenheim. Il metodo scelto dalla Commissione avrebbe carattere arbitrario e non potrebbe giustificare il fatto che la FLSmidth sia responsabile per oltre l’80% dell’ammenda inflitta alla Trioplast Wittenheim, mentre essa aveva costituito un’entità economica con quest’ultima società solo durante il 35% del periodo di infrazione. Anche il risultato ottenuto sarebbe eccessivo, sproporzionato e discriminatorio. Il Tribunale, peraltro, non fornirebbe al riguardo una motivazione sufficiente, limitandosi a constatare, al punto 45 della sentenza impugnata, che la FLSmidth non aveva dedotto alcun argomento che mettesse in discussione il metodo di calcolo adottato dalla Commissione.

    46

    Inoltre, il Tribunale avrebbe considerato ingiustamente, al punto 55 della sentenza impugnata, che, in particolare, essere all’oscuro del comportamento illegittimo della Trioplast Wittenheim non poteva costituire una circostanza attenuante dato che il fondamento della responsabilità consisteva nel fatto che la FLSmidth e la Trioplast Wittenheim formassero una sola unità economica. Orbene, tale ragionamento non corrisponderebbe alla prospettiva asseritamente individualizzata adottata dalla Commissione.

    47

    Per di più, secondo la FLSmidth, il carattere sproporzionato della responsabilità imputatale è stato suffragato dal fatto che il Tribunale ha limitato la responsabilità della Trioplast Industrier, l’unica altra controllante ritenuta responsabile del comportamento della Trioplast Wittenheim, riducendo l’ammenda inflitta da EUR 7,73 milioni a EUR 2,73 milioni nella sua sentenza Trioplast Industrier/Commissione (T‑40/06, EU:T:2010:388). Infatti, poiché la Trioplast Wittenheim si trova in stato di liquidazione, tale sentenza porrebbe effettivamente a carico della FLSmidth detta riduzione, sebbene quest’ultima non sia stata parte del procedimento che le ha dato luogo.

    48

    Secondo la Commissione, l’argomento relativo ad una violazione del principio di legittimità non è assolutamente precisato. Inoltre, siccome non sarebbe stato dedotto dinanzi al Tribunale, sarebbe irricevibile. Per di più, a parere della Commissione, l’argomento sollevato al riguardo dalla FLSmidth verte sulla decisione controversa e non è diretto contro la sentenza impugnata. Esso, pertanto, sarebbe irricevibile.

    49

    Per quanto concerne l’esame da parte del Tribunale dell’importo dell’ammenda inflitta, esso costituirebbe solamente un «controllo». D’altronde, il Tribunale avrebbe sufficientemente motivato, al punto 45 della sentenza impugnata, l’accettazione del metodo applicato dalla Commissione per il calcolo di detta ammenda. Del resto, non esisterebbe alcun principio giuridico secondo cui l’importo finale dell’ammenda inflitta al destinatario di una decisione che accerta un’infrazione debba essere proporzionale alla durata della responsabilità di tale destinatario nella partecipazione all’infrazione.

    50

    Inoltre, l’esigenza di tener conto di possibili circostanze attenuanti riguarderebbe un’impresa considerata nel suo insieme, nel momento in cui l’infrazione è stata commessa, e non le sue parti costitutive.

    51

    Peraltro, a parere della Commissione, il fatto che l’ammenda inflitta alla Trioplast Industrier sia stata ridotta nell’ambito di un procedimento intentato da quest’ultima e del quale la FLSmidth non è stata parte non riguarda la presente impugnazione.

    52

    Nella replica la FLSmidth precisa che il suo argomento relativo ad una violazione del principio di legittimità non è nuovo. Infatti, in primo grado, essa avrebbe fatto valere il principio «dell’assenza di carattere arbitrario», il che corrisponderebbe all’argomento sollevato nell’ambito dell’impugnazione. In ogni caso, tale argomento costituirebbe tutt’al più lo sviluppo di un argomento sollevato dinanzi al Tribunale.

    Giudizio della Corte

    – Sulla ricevibilità di determinati argomenti

    53

    Per quanto concerne, in primo luogo, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti dell’argomento relativo all’illegittimità dell’ammenda inflitta alla FLSmidth, dato che esso sarebbe nuovo, occorre constatare che quest’ultima aveva addotto dinanzi al Tribunale il carattere «arbitrario» dell’ammenda inflittale, come risulta dai punti 99 e seguenti del ricorso in primo grado. Orbene, dagli sviluppi contenuti in detti punti del ricorso nonché dall’argomentazione svolta dalla FLSmidth a sostegno del terzo motivo dell’impugnazione emerge che l’argomento riguardante un’asserita violazione del principio di legittimità per quanto concerne l’ammenda inflittale e quello relativo al carattere arbitrario di quest’ultima sono sostanzialmente identici. Di conseguenza, detto argomento non è nuovo e, pertanto, è ricevibile in sede di impugnazione.

    54

    In secondo luogo, riguardo alla tesi della Commissione secondo cui gli argomenti della FLSmidth vertono sulla decisione controversa, non sono diretti contro la sentenza e, pertanto, sono irricevibili, si deve rilevare che il Tribunale, per quanto concerne il calcolo dell’ammenda inflitta alla FLSmidth e là dove tale calcolo è oggetto dell’impugnazione, ha approvato il metodo applicato dalla Commissione nel contesto di specie. Di conseguenza, sebbene la FLSmidth, nella sua impugnazione, non operi sempre una netta distinzione tra gli argomenti diretti a contestare la decisione controversa e quelli volti a censurare la sentenza impugnata, questa mancanza di chiarezza non può tuttavia comportare l’irricevibilità del motivo fondato su detti argomenti, nei limiti in cui questi ultimi possono essere facilmente intesi nel senso di riferirsi alla sentenza impugnata. Detti argomenti consentono dunque alla Corte di effettuare un controllo di tale sentenza in relazione al motivo vertente su una violazione dei principi di proporzionalità e di legittimità.

    55

    Di conseguenza, il terzo motivo deve essere considerato ricevibile.

    – Nel merito

    56

    Per quanto concerne, in primo luogo, l’argomento relativo alla mancanza di un controllo «indipendente» da parte del Tribunale dell’ammenda inflitta alla FLSmidth, va ricordato che quest’ultimo, conformemente all’articolo 261 TFUE e all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, è competente anche nel merito riguardo alle ammende fissate dalla Commissione. Il Tribunale è quindi abilitato, al di là del mero controllo di legittimità su tali ammende, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta (v. sentenza E.ON Energie/Commissione, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punti 123 e 124 nonché giurisprudenza ivi citata).

    57

    Tuttavia, quanto alla questione se il Tribunale, nella sentenza impugnata, abbia omesso di fare uso della sua competenza anche di merito e non abbia effettuato un controllo indipendente sull’ammenda inflitta, occorre rilevare che esso, da un lato, al punto 44 della sentenza impugnata, ha menzionato il calcolo eseguito dalla Commissione per fissare l’ammenda inflitta, segnatamente, alla FLSmidth e alla Trioplast Industrier. Al riguardo, il Tribunale ha osservato, in particolare, che a queste ultime società era stato applicato lo stesso importo di partenza inflitto alla controllata con la quale avevano costituito un’entità economica, vale a dire la Trioplast Wittenheim, e che tali importi, in forza del punto 1, parte B, terzo trattino, degli orientamenti, erano stati aumentati del 10% all’anno, in funzione del periodo in cui la società controllante di volta in volta interessata aveva esercitato un controllo sulla propria controllata. D’altro lato, il Tribunale ha dichiarato che, su tale base, a ciascun destinatario della decisione controversa era stata inflitta una sanzione adeguata, il cui importo non corrispondeva necessariamente a quello dell’ammenda inflitta alla controllata, adattato proporzionalmente alla durata del periodo di controllo.

    58

    Inoltre, al punto 45 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto, al riguardo, che la FLSmidth «non [aveva] addotto alcun argomento che consent[isse] di ritenere che il metodo di calcolo si [sarebbe] fondato di per sé su un errore fondamentale o che sarebbe [stato] in contrasto con i principi sanciti dalla giurisprudenza», per concluderne, al punto 46 della medesima sentenza, che l’argomento, sollevato dalla FLSmidth, secondo cui l’ammenda inflittale doveva riflettere in modo strettamente proporzionale il fatto che la Trioplast Wittenheim le fosse appartenuta per soli 8 anni sul periodo di infrazione di 20 anni doveva essere respinto.

    59

    Sebbene dette osservazioni, considerate isolatamente, possano essere interpretate nel senso che esse costituiscono una mera ripetizione del ragionamento della Commissione e del metodo di calcolo da essa applicato, occorre constatare che il Tribunale, in sostanza, ai punti da 43 a 46 della sentenza impugnata, ha solamente approvato la valutazione da parte della Commissione di un elemento preciso del calcolo di detta ammenda, vale a dire l’incidenza sull’importo di quest’ultima della durata del periodo nel corso del quale la FLSmidth aveva esercitato il controllo sulla Trioplast Wittenheim. Tuttavia, contrariamente a quanto lasci intendere la FLSmidth, le considerazioni sviluppate in detti punti non costituiscono gli unici passaggi della sentenza citata riguardanti la verifica dell’ammenda inflitta alla FLSmidth.

    60

    Infatti, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato in dettaglio vari altri elementi pertinenti ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta. In particolare, ai punti 53 e seguenti di detta sentenza, esso ha verificato altresì la rilevanza di possibili circostanze attenuanti e, ai successivi punti 69 e seguenti, il livello dell’importo di partenza per il calcolo della citata ammenda. Risulta così dall’insieme di tali punti che il Tribunale ha svolto un’analisi indipendente e completa dell’ammenda inflitta alla FLSmidth, sebbene abbia approvato per certi aspetti la valutazione effettuata dalla Commissione nonché il risultato al quale quest’ultima era pervenuta.

    61

    Di conseguenza, detto argomento deve essere respinto al pari di quello relativo al fatto che il Tribunale, in tale contesto, non avrebbe sufficientemente motivato in diritto la propria decisione, dato che i punti da 43 a 46 della sentenza impugnata, in particolare il punto 45, contrariamente a quanto sostiene la FLSmidth, costituiscono solamente una piccola parte della motivazione seguita dal Tribunale, la quale, tuttavia, deve essere valutata nel suo insieme.

    62

    Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento concernente la sproporzione dell’ammenda inflitta, occorre constatare che la FLSmidth non giunge a dimostrare con lo stesso che tale ammenda sia sproporzionata.

    63

    Infatti, va precisato al riguardo che il Tribunale è effettivamente tenuto a garantire che il calcolo dell’importo di un’ammenda inflitta ad un’impresa per il suo coinvolgimento in un’infrazione alle norme sulla concorrenza dell’Unione tenga debitamente conto della durata di tale infrazione e della partecipazione alla stessa. Tuttavia, la durata di un’infrazione non è né l’unico elemento né necessariamente l’elemento più importante che la Commissione e/o il Tribunale devono prendere in considerazione ai fini del calcolo di detta ammenda.

    64

    Pertanto, nella fattispecie, le ammende inflitte alla FLSmidth e alle altre società coinvolte nell’intesa di cui trattasi non sono state calcolate unicamente in funzione della durata del rispettivo coinvolgimento di tali società. In particolare, riguardo alla FLSmidth, non occorreva che l’importo dell’ammenda inflitta fosse strettamente proporzionale, o anche solo, in linea di principio, «ragionevolmente» proporzionale, alla durata della partecipazione della FLSmidth all’infrazione in esame, ma che riflettesse adeguatamente la gravità dell’infrazione commessa.

    65

    Orbene, quanto alla gravità dell’infrazione, va ricordato che quest’ultima consisteva nella partecipazione ad una serie di accordi e di pratiche concordate riguardanti sei Stati membri e che essa verteva sulla fissazione di prezzi e di modalità comuni per il calcolo degli stessi, sulla ripartizione dei mercati con assegnazione di quote di vendita, sull’attribuzione di clienti, affari e ordinativi, sulla presentazione di offerte concordate a determinate gare d’appalto e sullo scambio di informazioni individualizzate. Inoltre, va rammentato che la Commissione, al punto 765 della decisione controversa, ha giustamente qualificato detta infrazione come «molto grave». Tale qualifica non è stata rimessa in discussione dalla FLSmidth nella propria impugnazione.

    66

    Ciò considerato, non risulta che il Tribunale, quando ha fissato l’importo del pagamento di cui la FLSmidth è stata ritenuta responsabile in solido, ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della decisione controversa, a EUR 14,45 milioni ovvero ad un importo nettamente inferiore all’importo minimo di EUR 20 milioni generalmente previsto dalla Commissione come importo di partenza per il calcolo delle ammende riguardo alle infrazioni «molto gravi» e contemplato al punto 1, parte A, terzo trattino, degli orientamenti, abbia portato l’ammenda inflitta, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ad un importo sproporzionato.

    67

    Nella misura in cui la FLSmidth, invece di far valere una violazione del principio di proporzionalità, chiede solamente, con tale argomento, una nuova valutazione dell’importo del pagamento di cui è stata ritenuta responsabile in solido, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, non spetta a quest’ultima, quando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un ricorso di impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, sull’ammontare delle ammende inflitte a imprese a seguito della violazione, da parte di queste ultime, del diritto dell’Unione (v., segnatamente, sentenza Quinn Barlo e a./Commissione, C‑70/12 P, EU:C:2013:351, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

    68

    Di conseguenza, anche tale argomento deve essere respinto.

    69

    In terzo luogo, non può essere accolto nemmeno l’argomento secondo cui la constatazione esposta al punto 55 della sentenza impugnata, in base alla quale il fatto che la FLSmidth non avrebbe avuto conoscenza del comportamento illegittimo della Trioplast Wittenheim non può costituire una circostanza attenuante dato che il fondamento della responsabilità risiedeva nella circostanza che la FLSmidth e la Trioplast Wittenheim formassero una sola unità economica, contrasterebbe con la prospettiva individualizzata adottata dalla Commissione.

    70

    Se è vero, al riguardo, che la constatazione, esposta al punto 44 della sentenza impugnata, secondo cui alle società a capo delle controllate che hanno partecipato all’intesa di cui trattasi sarebbe stato imposto lo stesso importo di partenza, adeguato, in particolare, in funzione di circostanze attenuanti o aggravanti proprie di ciascuna controllante, non si applica alla FLSmidth, la quale non ha beneficiato di una riduzione per circostanze attenuanti, resta nondimeno che il Tribunale non avrebbe potuto comunque ridurre l’importo del pagamento di cui la FLSmidth era stata ritenuta responsabile in solido per il motivo che quest’ultima non avrebbe avuto conoscenza del comportamento illegittimo della Trioplast Wittenheim.

    71

    Infatti, poiché la responsabilità di una controllante per un’infrazione delle norme sulla concorrenza dell’Unione commessa direttamente da una delle sue controllate si basa, per giurisprudenza costante, sulla circostanza che tali società hanno fatto parte di una sola entità economica durante il periodo dell’infrazione (v. in tal senso, segnatamente, sentenza Kendrion/Commissione, C‑50/12 P, EU:C:2013:771, punti 47 e 55 nonché giurisprudenza ivi citata), l’esigenza di tener conto di possibili circostanze attenuanti si applica all’impresa considerata nel suo insieme, nel momento in cui l’infrazione è stata commessa, e non alle sue parti costitutive. Anche tale argomento è dunque infondato e, pertanto, deve essere disatteso.

    72

    Per quanto concerne, in quarto luogo, l’allegazione secondo cui il carattere asseritamente sproporzionato della responsabilità imputata alla FLSmidth sarebbe comprovato dal fatto che il Tribunale, nella sentenza Trioplast Industrier/Commissione (EU:T:2010:388), ha ridotto la responsabilità della Trioplast Industrier, l’unica altra controllante ritenuta responsabile del comportamento della Trioplast Wittenheim, l’argomento della FLSmidth nel senso che quest’ultima società si trova in stato di liquidazione e che ciò condurrebbe a scaricare sulla FLSmidth il pagamento dell’importo di detta riduzione, nonostante essa non abbia partecipato al procedimento che ha dato luogo alla citata sentenza, non è in grado di inficiare in diritto la sentenza impugnata. In proposito è sufficiente ricordare che la condanna in solido di più società al pagamento di un’ammenda unica ha proprio lo scopo di garantire tale pagamento anche nell’ipotesi in cui una di esse non sia in grado di adempiere.

    73

    Alla luce delle suesposte considerazioni, va respinto anche quest’ultimo argomento e, pertanto, il terzo motivo dell’impugnazione nel suo complesso.

    Sul quarto motivo, relativo all’omesso rimedio alla disparità di trattamento risultante dalla riduzione del 30% dell’importo di base dell’ammenda concessa alla Trioplast Industrier

    Argomenti delle parti

    74

    La FLSmidth sostiene che il Tribunale ha erroneamente qualificato come illegittima l’attribuzione alla Trioplast Industrier della riduzione del 30% dell’importo di base dell’ammenda concessa alla Trioplast Wittenheim a titolo della clemenza e che esso non poteva, pertanto, considerare che concedere una riduzione analoga alla FLSmidth, per le medesimi ragioni, sarebbe equivalso a farla beneficiare di un’illegittimità commessa a favore della Trioplast Industrier.

    75

    Il Tribunale avrebbe infatti accettato detta riduzione, accordata ai sensi della comunicazione sulla clemenza, nella sua sentenza Trioplast Industrier/Commissione (EU:T:2010:388). L’imputazione di una responsabilità alla ricorrente nonché alla Trioplast Industrier si sarebbe basata sulla prospettiva collettiva del principio di unità economica unica. L’applicazione, da parte della Commissione, della medesima prospettiva anche nella valutazione della clemenza non potrebbe essere contraria al diritto dell’Unione. Anche il fatto di porre rimedio alla violazione del principio di parità di trattamento concedendo alla FLSmidth una riduzione uguale a quella concessa alla Trioplast Industrier sarebbe conforme a detta prospettiva.

    76

    Secondo la FLSmidth, anche supponendo che la riduzione concessa alla Trioplast Industrier fosse illegittima, il Tribunale non poteva rifiutare per ciò stesso di porre rimedio alla discriminazione che aveva identificato, giustamente, al punto 94 della sentenza impugnata.

    77

    Inoltre, la prospettiva della Commissione consistente nel rifiutarle una siffatta riduzione del 30% poiché essa non controllava la Trioplast Wittenheim all’epoca in cui quest’ultima ha cooperato con la Commissione e in cui l’ammenda è stata inflitta sarebbe erronea. Se la FLSmidth deve sopportare il peso dei suoi legami con l’unità economica unica, essa deve anche poterne beneficiare.

    78

    La FLSmidth sottolinea poi che, nella fattispecie, la riduzione del 30% considerata illegittima dal Tribunale e concessa alla Trioplast Industrier ha direttamente aumentato, a seguito della liquidazione della Trioplast Wittenheim, l’importo che essa dovrà alla fine versare. In ogni caso, le ammende inflitte alle due controllanti, che violerebbero il principio di parità di trattamento e alle quali il Tribunale avrebbe dovuto porre rimedio, sarebbero manifestamente sproporzionate.

    79

    La Commissione considera che il Tribunale, sebbene abbia giustamente ritenuto che la FLSmidth non fosse legittimata a beneficiare della riduzione di cui trattasi, si è fondato su motivi erronei. Detta riduzione sarebbe stata concessa alla Trioplast Wittenheim ed estesa, a ragione, alla Trioplast Industrier, che ne era la controllante nel momento in cui la Trioplast Wittenheim ha cooperato con la Commissione, e tale momento era l’unico pertinente al riguardo. Per contro, all’epoca in cui è avvenuta tale cooperazione, la FLSmidth, a parere della Commissione, non costituiva più un’impresa con la Trioplast Wittenheim quale sua controllante. La constatazione da parte del Tribunale dell’esistenza di un trattamento discriminatorio ai danni della FLSmidth rispetto alla Trioplast Industrier sarebbe dunque erronea.

    80

    Di conseguenza, la Commissione invita la Corte ad annullare i punti da 92 a 97 della sentenza impugnata e a sostituirvi un’altra motivazione.

    Giudizio della Corte

    81

    Per quanto concerne il quarto motivo dell’impugnazione, si deve ricordare che il Tribunale, ai punti da 92 a 97 della sentenza impugnata, ha dichiarato che la FLSmidth non aveva il diritto di beneficiare di una riduzione del 30% dell’importo di base dell’ammenda, identica a quella concessa alla Trioplast Wittenheim. In primo luogo, il Tribunale, al punto 93 di detta sentenza, ha dichiarato che «non risulta[va] né dalla decisione [controversa] né dagli atti prodotti dinanzi al Tribunale che [la Trioplast Industrier] avesse fornito informazioni che giustificassero una riduzione del 30% a titolo della cooperazione», e che «[l]a Commissione le [aveva] tuttavia concesso una riduzione siffatta». In secondo luogo, al punto 95 della medesima sentenza, il Tribunale ha rammentato che «nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» e ha concluso, al punto successivo, che la FLSmidth «non può addurre che la Commissione ha esteso, a torto, il beneficio della cooperazione offerta dalla Trioplast Wittenheim alla Trioplast Industrier, per avvalersi della medesima illegittimità».

    82

    Orbene, sebbene il Tribunale abbia giustamente riconosciuto che la FLSmidth non poteva ottenere la riduzione dell’importo dell’ammenda richiesta, il suo ragionamento non può essere accolto.

    83

    Come sottolineato dalla Commissione, solo ad un’impresa che abbia cooperato con questa istituzione sulla base della comunicazione sulla clemenza può essere concessa, a titolo di detta comunicazione, una riduzione dell’ammenda che, senza tale cooperazione, sarebbe stata inflitta. Tale riduzione non può essere estesa ad una società che, per un periodo dell’infrazione in esame, aveva sì partecipato all’unità economica costituita da un’impresa, ma non ne faceva più parte al momento in cui quest’ultima ha cooperato con la Commissione.

    84

    Un’interpretazione contraria, come quella sostenuta dalla FLSmidth, comporterebbe generalmente che, nei casi di successione di imprese, una società che ha inizialmente partecipato ad un’infrazione in quanto controllante di una società direttamente coinvolta nell’infrazione e che ha trasferito tale controllata ad un’altra impresa beneficerebbe eventualmente della riduzione d’ammenda concessa a quest’ultima impresa a titolo della sua cooperazione con la Commissione, sebbene detta [prima] società non abbia né contribuito essa stessa all’individuazione dell’infrazione di cui trattasi né esercitato un’influenza determinante, al momento di tale cooperazione, sulla sua ex controllata.

    85

    Pertanto, in considerazione dell’obiettivo previsto dalla comunicazione sulla clemenza, consistente nel promuovere l’individuazione di comportamenti contrari al diritto della concorrenza dell’Unione, e al fine di garantire un’applicazione effettiva di tale diritto, niente giustifica l’estensione di una riduzione d’ammenda concessa ad un’impresa a titolo della sua cooperazione con la Commissione ad un’impresa che, pur avendo controllato in passato il settore di attività coinvolto nell’infrazione in esame, non ha essa stessa contribuito all’individuazione di quest’ultima.

    86

    Nel caso di specie si deve ricordare che, nel momento in cui la Trioplast Wittenheim ha cooperato con la Commissione, vale a dire a partire dal mese di dicembre 2002, tale società non formava più un’impresa con la FLSmidth. Ne consegue che quest’ultima non può beneficiare dell’estensione della riduzione del 30% dell’importo di base dell’ammenda, concessa all’impresa formata dalla Trioplast Wittenheim e dalla sua controllante Trioplast Industrier.

    87

    Ciò considerato, è peraltro irrilevante la questione se sia stata giusta la riduzione del 30% dell’importo di base dell’ammenda concessa alla Trioplast Industrier, perché, comunque, tale riduzione non avrebbe potuto essere estesa alla FLSmidth a titolo della parità di trattamento, dato che quest’ultima società non si trovava in una situazione paragonabile a quella della Trioplast Industrier. Per lo stesso motivo, l’importo del pagamento di cui la FLSmidth è stata ritenuta responsabile in solido, contrariamente a quanto sostiene tale società, non può nemmeno essere considerato sproporzionato per il solo fatto di non essere stato ridotto del 30%.

    88

    Per quanto concerne, infine, l’argomento fatto valere dalla FLSmidth secondo cui, nel caso di specie, la riduzione del 30% dell’importo di base dell’ammenda concessa alla Trioplast Industrier avrebbe direttamente aumentato, a seguito della liquidazione della Trioplast Wittenheim, l’importo che doveva essere alla fine pagato dalla FLSmidth medesima, esso va respinto per la stessa ragione già esposta al punto 72 della presente sentenza.

    89

    Per tali motivi, che occorre sostituire a quelli che figurano ai punti da 92 a 97 della sentenza impugnata, anche il quarto motivo dell’impugnazione deve essere respinto.

    Sul quinto motivo, relativo ad un’erronea applicazione della comunicazione sulla clemenza e ad una violazione del principio di parità di trattamento

    Argomenti delle parti

    90

    Con il quinto motivo, la FLSmidth sostiene che, da un lato, il Tribunale, confermando la decisione controversa, le ha rifiutato a torto una riduzione del 10% dell’ammenda sulla base della comunicazione sulla clemenza, per non aver contestato le circostanze allegate nella comunicazione degli addebiti, e che, dall’altro, il Tribunale è così incorso in una violazione del principio di parità di trattamento perché alla Bonar Technical Fabrics NV (in prosieguo: la «Bonar»), e non ad essa stessa, è stata concessa una riduzione del genere nella decisione controversa, mentre tale società aveva adottato la stessa posizione della sua durante il procedimento amministrativo.

    91

    A parere della FLSmidth, la sentenza impugnata non risponde agli argomenti che essa ha tratto dalla giurisprudenza e non si pronuncia né sulla questione del valore della sua mancata contestazione dei fatti né sulle circostanze particolari della fattispecie. Il Tribunale non si sarebbe nemmeno pronunciato sulla questione se il fatto di non averle concesso una riduzione dell’ammenda inflitta costituisse una violazione del principio di parità di trattamento.

    92

    La FLSmidth aggiunge al riguardo che, sebbene avesse contestato la circostanza che i fatti presentati nella comunicazione degli addebiti rivelassero l’esistenza di un’influenza determinante, essa non aveva contestato la materialità di detti fatti. Inoltre, per quanto riguarda i suoi due collaboratori, sigg. G. e H., che avrebbero assistito alle riunioni organizzate dall’intesa di cui trattasi, mentre essa avrebbe affermato di aver ignorato la partecipazione della Trioplast Wittenheim a tale intesa, la FLSmith osserva che detti impiegati avevano intrattenuto rapporti con la FLS Plast e non con essa. Infine, nell’ipotesi in cui la Commissione sottolineasse che un certo numero di fatti imputati alla Trioplast Wittenheim è stato oggetto di contestazione, si tratterebbe di una contestazione operata nella risposta della FLS Plast alla comunicazione degli addebiti, e non nella risposta della stessa FLSmidth.

    93

    La Commissione eccepisce l’irricevibilità di detto motivo nella parte in cui è diretto ad ottenere un riesame nel merito della sua valutazione della portata delle dichiarazioni fatte dalla FLSmidth durante l’inchiesta e della sua analisi di merito alla base della decisione di concedere alla Bonar una riduzione del 10% dell’ammenda inflitta, senza tuttavia che la FLSmidth abbia precisamente addotto uno snaturamento dei fatti che avrebbe commesso il Tribunale.

    94

    Come giustamente ricordato dal Tribunale al punto 84 della sentenza impugnata, la Commissione beneficerebbe di un ampio potere discrezionale per valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita da un’impresa, segnatamente rispetto ai contributi di altre imprese; nell’ambito di tale valutazione, essa non può violare il principio di parità di trattamento.

    95

    A parere della Commissione, il Tribunale ha respinto, almeno implicitamente, l’argomento relativo all’esistenza di un trattamento discriminatorio. In subordine, la Commissione sostiene che, poiché è stato dimostrato che la FLSmidth non aveva rinunciato a contestare i fatti né aveva fornito un aiuto sufficiente alla Commissione, seppure l’aiuto da parte della Bonar dovesse essere considerato paragonabile a quello della FLSmidth, tale argomento sarebbe irrilevante. Infatti, un’impresa non può invocare il principio di parità di trattamento per beneficiare di un vantaggio che è stato procurato illegittimamente a un terzo.

    96

    Per quanto concerne la cooperazione fornita dalla Bonar, quest’ultima sarebbe stata più approfondita e tale impresa avrebbe ammesso determinati fatti chiave che avrebbero facilitato alla Commissione il compito di dimostrare taluni elementi materiali dell’infrazione in esame.

    97

    Nella sua replica, la FLSmidth sottolinea che il presente motivo è ricevibile e che la Corte è in grado di statuire su tale punto senza dover procedere a valutazioni di fatto supplementari. La Commissione, nella sua controreplica, contesta detto argomento.

    Giudizio della Corte

    98

    Con il quinto motivo, la FLSmidth sostiene, da un lato, di non aver contestato la materialità dei fatti accertati dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti, il che avrebbe facilitato, per la Commissione, il compito di dimostrare l’infrazione in esame, e, dall’altro, che il Tribunale avrebbe dovuto ridurre del 10% l’importo del pagamento del quale essa è stata ritenuta responsabile in solido. La sentenza impugnata, quantomeno, non sarebbe sufficientemente motivata su tale punto.

    99

    Al riguardo si deve anzitutto ricordare che il Tribunale, al punto 97 della sentenza impugnata, ha constatato che la Commissione, nel contesto dell’ampio potere discrezionale che le è riconosciuto, aveva ritenuto che detta mancata contestazione della materialità dei fatti da parte della FLSmidth non l’avesse aiutata a dimostrare l’esistenza di una violazione dell’articolo 81 CE. Peraltro, al medesimo punto di tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato che tale società non aveva dedotto alcun argomento che consentisse di concludere che la sua cooperazione aveva agevolato il compito della Commissione.

    100

    Per rimettere in discussione detta valutazione di fatto in sede di impugnazione, la FLSmidth, per giurisprudenza costante, avrebbe dovuto far valere uno snaturamento da parte del Tribunale dei fatti o degli elementi di prova, cosa cui essa non ha proceduto. Anche supponendo che la FLSmidth, con i suoi argomenti, abbia dedotto implicitamente uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova da parte del Tribunale, quod non, occorre constatare che tali argomenti non sono atti a dimostrare che il Tribunale abbia snaturato i fatti o gli elementi di prova, sicché anche detti argomenti devono essere ritenuti infondati.

    101

    Pertanto, il presente motivo, essendo diretto ad ottenere un controllo da parte della Corte della valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale, deve essere respinto in quanto irricevibile.

    102

    Inoltre, riguardo all’argomento della FLSmidth secondo cui il Tribunale avrebbe violato il principio di parità di trattamento, si deve rinviare alle considerazioni di cui ai punti da 99 a 101 della presente sentenza. Infatti, per poter confrontare il comportamento della FLSmidth, da un lato, con quello della Bonar, dall’altro, sarebbe necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti oggetto del procedimento dinanzi al Tribunale, la quale spetta alla Corte, investita di un’impugnazione, solamente in caso di snaturamento da parte del Tribunale dei fatti o degli elementi di prova. Orbene, uno snaturamento siffatto non è stato né addotto né dimostrato dalla FLSmidth. Pertanto, anche detto argomento deve essere respinto in quanto irricevibile.

    103

    Infine, quanto al difetto di motivazione dedotto dalla FLSmidth, risulta chiaramente dal punto 97 della sentenza impugnata che il Tribunale, tenendo conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispone la Commissione per valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita da un’impresa, segnatamente in rapporto ai contributi offerti da altre imprese, ha considerato insufficienti gli elementi dedotti dalla FLSmidth dinanzi ad esso per dimostrare che la sua asserita mancata contestazione della materialità dei fatti avesse aiutato detta istituzione ad accertare l’esistenza dell’infrazione di cui trattasi (v., segnatamente, sentenza SGL Carbon/Commissione, C‑328/05 P, EU:C:2007:277, punto 88). Sebbene detto ragionamento del Tribunale sia indubbiamente assai sintetico, esso è tuttavia sufficiente per consentire alla FLSmidth di comprendere le ragioni per le quali il Tribunale ha respinto l’argomento corrispondente, da essa sollevato, e alla Corte di effettuare il proprio controllo giurisdizionale. Non si può dunque constatare un difetto di motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, tale argomento è infondato.

    104

    Ciò considerato, occorre respingere altresì il quinto motivo in quanto irricevibile e in parte infondato.

    Sul sesto motivo, relativo ad una violazione del diritto di essere giudicati entro un termine ragionevole

    Argomenti delle parti

    105

    La FLSmidth sostiene che il Tribunale, non essendosi pronunciato entro un termine ragionevole, ha violato l’articolo 47 della Carta e l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e che occorre porre rimedio a tale violazione attenuando la responsabilità imputatale.

    106

    La FLSmidth ricorda che, nel caso di specie, la durata del controllo giurisdizionale esercitato dal Tribunale ha ecceduto i sei anni, poiché il ricorso di annullamento è stato proposto il 24 febbraio 2006 e la sentenza impugnata è stata emessa il 6 marzo 2012. Inoltre, a detta durata corrisponderebbero lunghi periodi d’inattività del Tribunale. La FLSmidth sarebbe stata informata il 5 marzo 2007 della conclusione della fase scritta del procedimento, ma la discussione orale si sarebbe tenuta solamente il 22 giugno 2011, ovvero quattro anni e quattro mesi dopo. Peraltro, successivamente al dibattimento, il Tribunale avrebbe necessitato di oltre otto mesi per emettere la sentenza.

    107

    La FLSmidth ritiene che un termine di trattamento così lungo non possa essere giustificato. Il Tribunale è ben stato in grado di pronunciare, il 13 settembre 2010, una sentenza nella causa pressoché identica Trioplast Industrier/Commissione (EU:T:2010:388). Eventuali problemi di attribuzione delle cause in seno al Tribunale non possono risolversi a svantaggio dei singoli. Ciò considerato, la FLSmidth rileva che una riduzione del 50% della responsabilità imputatale costituirebbe una misura utile e ragionevole per porre rimedio alla violazione dell’articolo 47 della Carta.

    108

    La Commissione solleva in primo luogo un’eccezione di irricevibilità di detto motivo. Infatti, il rimedio adeguato ad un procedimento che ha avuto una durata eccessiva dinanzi al Tribunale consisterebbe in un’azione di risarcimento.

    109

    In secondo luogo, la Commissione contesta il fatto che una violazione prima facie dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU possa essere constatata unicamente in relazione alla durata del procedimento.

    110

    In terzo luogo, tenuto conto delle circostanze di specie, la durata del procedimento giudiziario, a parere della Commissione, è stata ragionevole. Quasi tutti i fatti dedotti a sostegno della decisione controversa sarebbero stati contestati durante il processo e avrebbero dovuto essere verificati. Inoltre, almeno quindici società avrebbero proposto ricorsi di annullamento contro la stessa decisione, in sei lingue processuali diverse. Per di più, dato che alcune di tali cause avrebbero riguardato le controllanti e le loro controllate, sarebbero state adottate determinate misure di organizzazione al fine di consentire, per quanto possibile, di esaminare e di decidere tali cause congiuntamente.

    Giudizio della Corte

    111

    Come risulta dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte e dalla giurisprudenza di quest’ultima, la Corte è competente, nell’ambito di un’impugnazione, a controllare se il Tribunale sia incorso in vizi procedurali lesivi degli interessi della parte ricorrente (v., segnatamente, sentenza Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, punto 176).

    112

    Quanto alla violazione dell’articolo 47 della Carta, fatta valere dalla FLSmidth, si deve ricordare che, in forza del secondo comma di tale disposizione, «[o]gni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge». Come la Corte ha più volte dichiarato, tale articolo è afferente al principio di tutela giurisdizionale effettiva (v., segnatamente, sentenza Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, EU:C:2009:456, punto 179 e giurisprudenza ivi citata).

    113

    In questo senso, tale diritto, la cui esistenza era stata affermata precedentemente all’entrata in vigore della Carta quale principio generale del diritto dell’Unione, si applica nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della Commissione (v., segnatamente, sentenza Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, EU:C:2009:456, punto 178 e giurisprudenza ivi citata).

    114

    Occorre altresì ricordare che, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, il superamento di una durata ragionevole del procedimento, in quanto irregolarità procedurale costitutiva della violazione di un diritto fondamentale, deve consentire alla parte interessata un ricorso effettivo che le offra un adeguato risarcimento (v. Corte eur. D.U., sentenza Kudla c. Polonia del 26 ottobre 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000‑XI, §§ 156 e 157).

    115

    Va ricordato tuttavia che, secondo la giurisprudenza, tenuto conto della necessità di far rispettare le norme sulla concorrenza del diritto dell’Unione, la Corte non può, per il solo motivo dell’inosservanza di una durata ragionevole del procedimento, consentire alla parte ricorrente di rimettere in discussione l’importo di un’ammenda inflittale quando tutti i suoi motivi rivolti contro le constatazioni effettuate dal Tribunale in merito all’importo di tale ammenda e ai comportamenti che essa sanziona sono stati respinti (v., segnatamente, sentenza Groupe Gascogne/Commissione, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).

    116

    Infatti, la Corte ha dichiarato altresì che la violazione da parte di un giudice dell’Unione dell’obbligo, derivante dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, di decidere le controversie di cui è investito entro un termine ragionevole deve essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce un rimedio effettivo. Ne consegue che la domanda intesa ad ottenere il risarcimento dei danni causati dall’inosservanza da parte del Tribunale del termine ragionevole del procedimento non può essere presentata direttamente alla Corte nel contesto di un’impugnazione, ma deve essere proposta dinanzi al Tribunale stesso (v., in particolare, sentenza Groupe Gascogne/Commissione, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punti 83 e 84).

    117

    Spetta dunque al Tribunale, statuendo in una composizione diversa da quella che si è trovata a decidere la controversia sfociata nel procedimento la cui durata è contestata, valutare tanto la materialità del danno allegato quanto il suo nesso causale con l’eccessiva durata del procedimento giurisdizionale controverso, procedendo all’esame degli elementi di prova forniti a tal fine (v., segnatamente, sentenza Groupe Gascogne/Commissione, EU:C:2013:770, punti 88 e 90).

    118

    Ciò premesso, è giocoforza rilevare che la durata del procedimento dinanzi al Tribunale, pari a più di sei anni, non può trovare giustificazione in nessuna delle circostanze della fattispecie per cui è causa.

    119

    Risulta, in particolare, che il periodo compreso tra la fine della fase scritta del procedimento, con il deposito, nel febbraio 2007, della controreplica della Commissione, e l’apertura, nel giugno 2011, della fase orale del procedimento è durato circa quattro anni e quattro mesi. La lunghezza di questo periodo non può spiegarsi con le circostanze del caso, che si tratti della complessità della controversia, del comportamento delle parti oppure del sopravvenire di incidenti procedurali.

    120

    Quanto alla complessità della controversia, emerge dall’esame del ricorso proposto dalla FLSmidth, quale sintetizzato ai punti 9 e 10 della presente sentenza, che, pur richiedendo un esame approfondito, i motivi invocati non presentavano un livello di difficoltà particolarmente elevato. Se è vero che circa quindici destinatari della decisione controversa hanno proposto ricorso di annullamento avverso quest’ultima dinanzi al Tribunale, tale circostanza non ha potuto impedire a detto giudice di compiere una sintesi del fascicolo e di preparare la fase orale del procedimento entro un lasso di tempo inferiore a quattro anni e quattro mesi.

    121

    Per quanto concerne il comportamento delle parti, nulla nel fascicolo indica che la FLSmidth abbia contribuito con il suo comportamento ad un rallentamento della trattazione della causa.

    122

    Infine, dal fascicolo non risulta che il procedimento sia stato interrotto o ritardato dal sopravvenire di incidenti procedurali che potessero giustificarne la lunghezza.

    123

    Alla luce degli elementi che precedono, occorre dichiarare che il procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale ha violato l’articolo 47, secondo comma, della Carta in quanto ha disatteso le condizioni di durata ragionevole del procedimento, il che costituisce una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (v., in tal senso, sentenza Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, punto 42).

    124

    Risulta tuttavia dalle considerazioni esposte ai punti da 115 a 117 della presente sentenza che il sesto motivo deve essere respinto.

    125

    Ne consegue che, poiché nessuno dei motivi dedotti dalla FLSmidth a sostegno della propria impugnazione è stato accolto, quest’ultima deve essere respinta.

    Sulle spese

    126

    A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

    127

    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la FLSmidth, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sopportate dalla Commissione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    L’impugnazione è respinta.

     

    2)

    La FLSmidth & Co. A/S è condannata alle spese.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

    Top