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Document 62012CJ0228

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 luglio 2013.
Fastweb SpA (C‑229/12 e C‑232/12) Wind Telecomunicazioni SpA (C‑230/12 e C‑254/12) Telecom Italia SpA (C‑255/12 e C‑256/12) e Sky Italia srl (C‑257/12) contro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Presidenza del Consiglio dei Ministri (da C‑228/12 a C‑232/12, C‑255/12 e C‑256/12) Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (C‑229/12, C‑232/12 e C‑257/12) e Ministero dell’Economia e delle Finanze (C‑230/12).
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Articolo 12 – Diritti amministrativi imposti alle imprese del settore interessato – Normativa nazionale che assoggetta gli operatori di comunicazione elettronica al pagamento di un diritto destinato a coprire i costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione.
Cause riunite da C‑228/12 a C‑232/12 e da C‑254/12 a C‑258/12 Vodafone Omnitel NV (C‑228/12, C‑231/12 e C‑258/12).

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:495

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

18 luglio 2013 ( *1 )

«Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE — Articolo 12 — Diritti amministrativi imposti alle imprese del settore interessato — Normativa nazionale che assoggetta gli operatori di comunicazione elettronica al pagamento di un diritto destinato a coprire i costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione»

Nelle cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12,

aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con decisioni del 22 febbraio 2012, pervenute in cancelleria il 14 maggio 2012 (cause da C-228/12 a C-232/12) e il 24 maggio 2012 (cause da C-254/12 a C-258/12), nei procedimenti

Vodafone Omnitel NV (C-228/12, C-231/12 e C-258/12),

Fastweb SpA (C-229/12 e C-232/12),

Wind Telecomunicazioni SpA (C-230/12 e C-254/12),

Telecom Italia SpA (C-255/12 e C-256/12),

Sky Italia srl (C-257/12)

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,

Presidenza del Consiglio dei Ministri (da C-228/12 a C-232/12, C-255/12 e C-256/12),

Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (C-229/12, C-232/12 e C-257/12),

Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-230/12)

nei confronti di:

Wind Telecomunicazioni SpA (C-228/12, C-229/12, C-232/12, da C-255/12 a C-258/12),

Telecom Italia SpA (C-228/12, C-230/12, C-232/12 e C-254/12),

Vodafone Omnitel NV (C-230/12 e C-254/12),

Fastweb SpA (C-230/12, C-254/12 e C-256/12),

Television Broadcasting System SpA (C-257/12),

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da E. Jarašiūnas (relatore), presidente di sezione, A. Ó Caoimh e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen,

cancelliere: A. Calot Escobar,

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per Vodafone Omnitel NV, da M. Libertini e V. Cerulli Irelli, avvocati;

per Fastweb SpA, da G. Nava, F. Pacciani e V. Mosca, avvocati;

per Wind Telecomunicazioni SpA, da G. M. Roberti, S. Fiorucci, B. Caravita Di Torito, I. Perego e M. Serpone, avvocati;

per Telecom Italia SpA, da F. S. Cantella, F. Cardarelli e F. Lattanzi, avvocati;

per Sky Italia srl, da O. Grandinetti e R. Mastroianni, avvocati;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da A. De Stefano, avvocato dello Stato;

per il governo belga, da J.-C. Halleux e T. Materne, in qualità di agenti;

per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e C. Wissels, in qualità di agenti;

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, in qualità di agente, assistito da S. Gonçalves do Cabo, advogado;

per la Commissione europea, da E. Montaguti e L. Nicolae, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di dieci controversie tra Vodafone Omnitel NV, Fastweb SpA (in prosieguo: «Fastweb»), Wind Telecomunicazioni SpA, Telecom Italia SpA e Sky Italia srl, da una parte, e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (in prosieguo: l’«AGCOM»), la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’altra, in merito all’annullamento di delibere che impongono un contributo agli operatori che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica per coprire tutti i costi dell’autorità nazionale di regolamentazione (in prosieguo: l’«ANR») che non sono finanziati dal bilancio dello Stato membro.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

Il considerando 30 della direttiva autorizzazioni enuncia quanto segue:

«Ai prestatori di servizi di comunicazione elettronica può essere richiesto il pagamento di diritti amministrativi a copertura delle spese sostenute dall’[ANR] per la gestione del regime di autorizzazione e per la concessione dei diritti d’uso. È opportuno che la riscossione di tali diritti si limiti a coprire i costi amministrativi veri e propri di queste attività. Pertanto occorre garantire la trasparenza della contabilità gestita dall’[ANR] mediante rendiconti annuali in cui figuri l’importo complessivo dei diritti riscossi e dei costi amministrativi sostenuti. In questo modo le imprese potranno verificare se vi sia equilibrio tra i costi e gli oneri ad esse imposti».

4

L’articolo 12 di tale direttiva, intitolato «Diritti amministrativi», è formulato come segue:

«1.   I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso:

a)

coprono complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e interconnessione;

b)

sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

2.   Le [ANR] che impongono il pagamento di diritti amministrativi sono tenute a pubblicare un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell’importo complessivo dei diritti riscossi. Alla luce delle differenze tra l’importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche».

Il diritto italiano

5

L’articolo 2, comma 38, della legge n. 481, in materia di «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità – Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», del 14 novembre 1995 (GURI n. 270, del 18 novembre 1995), disponeva che le autorità indipendenti fossero in parte finanziate da una somma prelevata a titolo di voce specifica del bilancio dello Stato e, per la parte rimanente, da un contributo di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio, versato dai soggetti che prestavano tale servizio. L’ammontare di tale contributo e le modalità del suo versamento erano fissate con decreti ministeriali emanati all’uopo alla fine di ogni anno.

6

L’articolo 6, comma 2, della legge n. 249, di «Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», del 31 luglio 1997 (GURI n. 177, del 31 luglio 1997), ha espressamente richiamato il regime di contributi già previsto per le altre autorità e ha stabilito, altresì, la possibilità di utilizzare tale strumento per istituire, ove necessario e con criteri che tengano conto dei costi dell’attività, un corrispettivo per i servizi resi dall’AGCOM in base a disposizioni di legge, ivi compresa la tenuta del registro degli operatori.

7

Il decreto legislativo n. 259, che istituisce il «Codice delle comunicazioni elettroniche», del 1o agosto 2003 (GURI n. 214, del 15 settembre 2003), ha designato l’AGCOM come ANR.

8

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva autorizzazioni è stato trasposto nel diritto italiano dall’articolo 34, comma 1, del predetto codice, con la seguente formulazione:

«Oltre ai contributi di cui all’articolo 35, possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell’autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti d’uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 28, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori».

9

Il diritto italiano distingue i diritti amministrativi relativi all’esercizio di compiti decisionali, rientranti nella competenza del Ministero per lo sviluppo economico, dal contributo degli operatori a copertura dei costi dell’attività di regolamentazione legata al regime delle autorizzazioni generali, esercitata interamente dall’AGCOM.

10

La normativa relativa al contributo a favore delle autorità indipendenti (fra le quali l’AGCOM) è stata modificata dalla legge n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», del 23 dicembre 2005 (GURI n. 302, del 29 dicembre 2005; in prosieguo: la «legge n. 266/2005»).

11

L’articolo 1, comma 65, della legge n. 266/2005 così dispone:

«A decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento (...) del[l’AGCOM] (...) sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità (...)».

12

L’articolo 1, comma 66, della legge n. 266/2005 prevede quanto segue:

«In sede di prima applicazione, per l’anno 2006, l’entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni (...) è fissata in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dal[l’AGCOM], ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera».

13

Le misure e le modalità della contribuzione previste all’articolo 1, comma 66, della legge n. 266/2005 sono state determinate ogni anno mediante le seguenti delibere dell’AGCOM, ossia la delibera n. 110/06/CONS per l’anno 2006, la delibera n. 696/06/CONS per l’anno 2007, la delibera n. 604/07/CONS per l’anno 2008, la delibera n. 693/08/CONS per l’anno 2009, la delibera n. 722/09/CONS per l’anno 2010, la delibera n. 599/10/CONS per l’anno 2011 e la delibera n. 650/11/CONS per l’anno 2012.

14

La normativa in materia è stata successivamente completata dall’articolo 2, comma 241, della legge n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», del 23 dicembre 2009 (GURI n. 302, del 30 dicembre 2009), che ha previsto il trasferimento di una parte delle somme percepite dall’AGCOM alle altre autorità amministrative indipendenti nazionali.

Procedimenti principali e questione pregiudiziale

15

A partire dal 1996 gli operatori che prestano un servizio di pubblica utilità in Italia sono tenuti a versare un contributo obbligatorio a titolo dei costi operativi delle autorità di controllo di detti servizi. Gli operatori che prestano servizi o una rete di comunicazione elettronica rientrano parimenti nelle previsioni di tale normativa.

16

L’obbligo di corrispondere un contributo a carico degli operatori del settore della comunicazione elettronica ai fini del funzionamento delle autorità di regolamentazione dei servizi di pubblica utilità è stato introdotto dalla legge n. 481/1995, del 14 novembre 1995. In seguito ad una modifica di tale legge, in vigore dal 2007, i costi operativi delle autorità di controllo, come l’AGCOM, che non sono finanziati dal bilancio dello Stato, sono coperti dagli operatori del settore di competenza di tali autorità. L’importo di tale contributo è fissato con una delibera dell’autorità interessata, nel limite massimo previsto dalla legge del 2‰ della cifra d’affari dei predetti operatori. Il contributo è versato direttamente all’AGCOM.

17

In tale contesto, l’AGCOM è abilitata a stabilire la misura e le modalità del contributo, con atti di natura regolamentare che devono essere sottoposti all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

18

Altre disposizioni sono state successivamente introdotte dalla legge n. 191, del 23 dicembre 2009, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», che, in primo luogo, ha ulteriormente ridotto la parte di finanziamento dei costi operativi dell’AGCOM a carico dello Stato e, in secondo luogo, ha anche previsto, fino al 2012, un sistema di trasferimento del finanziamento di alcune autorità nazionali, fra le quali l’AGCOM, ad altre autorità nazionali.

19

Alla luce di tali circostanze, l’AGCOM ha avviato un’indagine nei confronti degli operatori che prestano servizi o una rete di comunicazione elettronica per verificare il rispetto degli obblighi di contribuzione di cui alla legge n. 266/2005.

20

A seguito di tale indagine l’AGCOM ha comunicato, rispettivamente, a Vodafone Omnitel NV, a Fastweb, a Wind Telecomunicazioni SpA, a Telecom Italia SpA e a Sky Italia srl, una delibera con cui informava tali società del fatto che, dal 2006 al 2010, una parte dei contributi dovuti a titolo dei suoi costi operativi non era stata versata e con cui li diffidava a pagare gli importi dovuti entro un termine di 30 giorni. Detti operatori hanno, quindi, proposto ricorsi volti all’annullamento di tali delibere dinanzi al giudice del rinvio. In base a quanto esposto nelle decisioni di rinvio le ricorrenti nei procedimenti principali contestano gli importi richiesti, adducendo che il diritto copre voci che non sono direttamente collegate a spese di funzionamento sostenute da tale autorità ai fini della regolamentazione ex ante del mercato strumentale al rilascio di autorizzazioni.

21

Nelle decisioni di rinvio il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, analizzando l’articolo 12 della direttiva autorizzazioni e il considerando 13 della direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE (GU L 337, pag. 37), afferma che la normativa nazionale di cui trattasi nei ricorsi sui quali è chiamato a pronunciarsi prevede, tramite diritti imposti agli operatori privati del settore regolamentato, la copertura di tutti i costi dell’AGCOM non coperti dal finanziamento statale mediante un meccanismo basato sui ricavi delle vendite e delle prestazioni di tali operatori, consentendo di modificare il contributo imposto a ciascuno di essi in funzione della sua capacità economica. A parere di tale giudice, tuttavia, dal diritto dell’Unione risulta che l’imposizione di diritti amministrativi agli operatori si giustifica esclusivamente sulla base dei costi effettivamente sopportati dalle ANR non per lo svolgimento di qualsivoglia tipologia di attività, bensì in funzione dell’esercizio dell’attività di regolamentazione del mercato ex ante strumentale al rilascio di autorizzazioni. Pertanto detto giudice ritiene che i diritti percepiti dall’AGCOM dovrebbero essere limitati all’importo dei costi sostenuti ai fini di tale regolamentazione.

22

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale, redatta in termini identici nelle cause da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12:

«Se le disposizioni comunitarie di settore, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva [“autorizzazioni”], debbano essere interpretate come ostative alla disciplina nazionale anch’essa richiamata, in particolare la legge [n. 266 del 2005], anche per come in concreto applicata in sede regolamentare».

23

Con ordinanza del presidente della Corte del 15 giugno 2012 le cause da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12 sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento, nonché della sentenza.

Sulla domanda diretta all’apertura della fase orale del procedimento

24

Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte l’8 marzo 2013, Fastweb ha chiesto l’apertura della fase orale del procedimento, facendo valere che era sopravvenuto un fatto nuovo idoneo ad esercitare un’influenza decisiva sulla pronuncia della Corte. Tale parte ha fatto presente che il 29 novembre 2012, dopo la chiusura della fase scritta del procedimento nelle cause di cui trattasi, l’AGCOM ha pubblicato una comunicazione al governo italiano, invitandolo a non disporre la proroga della normativa nazionale che prevede il sistema di finanziamento dell’AGCOM in ragione della sua non conformità al diritto dell’Unione.

25

Al riguardo occorre rilevare che, conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione ritenendo, a seguito della lettura delle memorie o delle osservazioni depositate durante la fase scritta del procedimento, di essere sufficientemente edotta per statuire nelle presenti cause.

26

Altresì, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 83 del medesimo regolamento, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre l’apertura o la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte.

27

Nel caso di specie, la Corte ritiene, sentito l’avvocato generale, di disporre di tutti gli elementi necessari per rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio e che il fatto nuovo menzionato da Fastweb non sia tale da influenzare in modo decisivo la decisione pregiudiziale della Corte.

28

Di conseguenza, non può essere accolta la domanda di Fastweb diretta all’apertura della fase orale del procedimento.

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

29

Il governo italiano solleva dubbi sulla ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale osservando che le decisioni di rinvio non espongono con sufficiente chiarezza i fatti e la normativa italiana applicabile nei procedimenti principali.

30

Al riguardo occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l’esigenza di giungere a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni da esso sollevate o che esso spieghi almeno l’ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (sentenze del 17 febbraio 2005, Viacom Outdoor, C-134/03, Racc. pag. I-1167, punto 22; del 14 dicembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217/05, Racc. pag. I-11987, punto 26, e del 17 luglio 2008, Raccanelli, C-94/07, Racc. pag. I-5939, punto 24).

31

Le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio devono non solo consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni conformemente all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (ordinanza del 2 marzo 1999, Colonia Versicherung e a., C-422/98, Racc. pag. I-1279, punto 5; sentenze dell’8 novembre 2007, Schwibbert, C-20/05, Racc. pag. I-9447, punto 21, nonché Raccanelli, cit., punto 25).

32

Nel caso di specie, l’esposizione, nelle decisioni di rinvio, dei fatti all’origine dei procedimenti principali, benché succinta, e la descrizione del diritto nazionale applicabile hanno consentito alle parti dei procedimenti principali e ai governi degli Stati membri di presentare osservazioni sulla questione sollevata, come dimostrano le osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte da dette parti dei procedimenti principali nonché dai governi italiano, belga, neerlandese e portoghese nonché dalla Commissione europea. Alla luce di dette decisioni la Corte dispone di sufficienti elementi di fatto e di diritto per interpretare le norme di diritto dell’Unione di cui trattasi e rispondere in modo utile alla questione sollevata.

33

In base a tali circostanze le domande di pronuncia pregiudiziale devono essere considerate ricevibili.

Nel merito

34

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, ai sensi della quale le imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica sono tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall’ANR e non finanziati dallo Stato, il cui importo è determinato in funzione dei ricavi che tali imprese realizzano.

35

Al riguardo occorre ricordare che la direttiva autorizzazioni contiene non solo regole relative alle procedure di rilascio di autorizzazioni generali o di diritti d’uso di radiofrequenze o di numeri e al contenuto di tali autorizzazioni, bensì anche regole relative alla natura, o anche all’entità, degli oneri pecuniari collegati a tali procedure che gli Stati membri possono imporre alle imprese nel settore dei servizi di comunicazione elettronica (v., per analogia, sentenze del 18 settembre 2003, Albacom e Infostrada, C-292/01 e C-293/01, Racc. pag. I-9449, punti 35 e 36; del 21 luglio 2011, Telefónica de España, C-284/10, Racc. pag. I-6991, punto 18, nonché del 27 giugno 2013, Vodafone Malta e Mobisle Communications, C-71/12, punto 20).

36

La disciplina che garantisce la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, stabilita dalla direttiva autorizzazioni, sarebbe privata di ogni effetto utile se gli Stati membri fossero liberi di determinare gli oneri tributari che le imprese del settore devono sostenere (v., per analogia, citate sentenze Albacom e Infostrada, punto 38, nonché Telefónica de España, punto 19).

37

Per quanto concerne i diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti per finanziare le attività dell’ANR per la gestione del regime di autorizzazione e per la concessione dei diritti d’uso, essi sono disciplinati dall’articolo 12 della direttiva autorizzazioni, al quale la direttiva 2009/140, menzionata dal giudice del rinvio, non ha apportato alcuna modifica.

38

Risulta dai termini dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva autorizzazioni che gli Stati membri possono imporre alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso di radiofrequenze o di numeri, soltanto diritti amministrativi che coprono complessivamente i costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e interconnessione.

39

Siffatti diritti possono coprire soltanto i costi che si riferiscono alle attività ricordate al punto precedente, i quali non possono comprendere altre voci di spesa (v., per analogia, sentenze del 19 settembre 2006, i-21 Germany e Arcor, C-392/04 e C-422/04, Racc. pag. I-8559, punti 29, 32, 34 e 35, nonché Telefónica de España, cit., punto 23).

40

Di conseguenza, come rileva il giudice del rinvio, i diritti imposti ai sensi dell’articolo 12 della direttiva autorizzazioni non sono volti a coprire i costi amministrativi di qualsivoglia tipologia sostenuti dall’ANR.

41

D’altronde, la direttiva autorizzazioni non prevede né il modo in cui determinare l’importo dei diritti amministrativi che possono essere imposti ai sensi dell’articolo 12 di tale direttiva, né le modalità di prelievo di tali diritti. Ciò nondimeno, da un lato, risulta dall’articolo 12, paragrafo 2, della menzionata direttiva, letto alla luce del considerando 30 della medesima direttiva, che i diritti in parola devono coprire i costi amministrativi effettivi risultanti dalle attività citate al punto 38 della presente sentenza e vi debba essere equilibrio con tali costi. Il gettito complessivo di tali diritti percepito dagli Stati membri non può quindi eccedere il totale dei costi relativi a tali attività (v., per analogia, sentenza Telefónica de España, cit., punto 27). Dall’altro lato, l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva autorizzazioni esige che gli Stati membri impongano detti diritti amministrativi alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente.

42

Dal complesso delle suddette considerazioni risulta che, se è consentito agli Stati membri imporre alle imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica un diritto per finanziare le attività dell’ANR, ciò vale, tuttavia, a condizione che tale diritto sia esclusivamente destinato alla copertura dei costi relativi alle attività menzionate all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva autorizzazioni, che la totalità dei ricavi ottenuti a titolo di detto diritto non superi i costi complessivi relativi a tali attività e che lo stesso diritto sia imposto alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

43

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni è d’uopo rispondere alla questione sollevata affermando che l’articolo 12 della direttiva autorizzazioni deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla disciplina di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, ai sensi della quale le imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica sono tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall’ANR e non finanziati dallo Stato, il cui importo è determinato in funzione dei ricavi realizzati da tali imprese, a condizione che siffatto diritto sia esclusivamente destinato alla copertura di costi relativi alle attività menzionate al paragrafo 1, lettera a), di tale disposizione, che la totalità dei ricavi ottenuti a titolo di detto diritto non superi i costi complessivi relativi a tali attività e che lo stesso diritto sia imposto alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nei procedimenti principali le presenti cause costituiscono un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

L’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla disciplina di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, ai sensi della quale le imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica sono tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall’autorità nazionale di regolamentazione e non finanziati dallo Stato, il cui importo è determinato in funzione dei ricavi realizzati da tali imprese, a condizione che tale diritto sia esclusivamente destinato alla copertura di costi relativi alle attività menzionate al paragrafo 1, lettera a), di tale disposizione, che la totalità dei ricavi ottenuti a titolo di detto diritto non superi i costi complessivi relativi a tali attività e che lo stesso diritto sia imposto alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

Jarašiūnas

Ó Caoimh

Fernlund

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 luglio 2013.

Il cancelliere

A. Calot Escobar

Il presidente dell’Ottava Sezione

E. Jarašiūnas


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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