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Document 62012CJ0085

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 ottobre 2013.
    LBI hf contro Kepler Capital Markets SA e Frédéric Giraux.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia).
    Rinvio pregiudiziale – Risanamento e liquidazione degli enti creditizi – Direttiva 2001/24/CE – Articoli 3, 9 e 32 – Atto del legislatore nazionale che conferisce ai provvedimenti di risanamento gli effetti di una procedura di liquidazione – Disposizione legislativa che vieta o sospende qualsiasi azione giudiziaria nei confronti di un ente creditizio dopo l’entrata in vigore di una moratoria.
    Causa C‑85/12.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:697

    SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

    24 ottobre 2013 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale — Risanamento e liquidazione degli enti creditizi — Direttiva 2001/24/CE — Articoli 3, 9 e 32 — Atto del legislatore nazionale che conferisce ai provvedimenti di risanamento gli effetti di una procedura di liquidazione — Disposizione legislativa che vieta o sospende qualsiasi azione giudiziaria nei confronti di un ente creditizio dopo l’entrata in vigore di una moratoria»

    Nella causa C‑85/12,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisione del 14 febbraio 2012, pervenuta in cancelleria il 20 febbraio 2012, nel procedimento

    LBI hf, già Landsbanki Islands hf,

    contro

    Kepler Capital Markets SA,

    Frédéric Giraux,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby e C. Vajda, giudici,

    avvocato generale: P. Cruz Villalón

    cancelliere: V. Tourrès, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 marzo 2013,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la LBI hf, da S. Le Damany, T. Brun, J.E. Bunetel e J. Wohl, avocats;

    per F. Giraux, da P. Jupile Boisverd e G. Brasier Porterie, avocats;

    per il governo francese, da G. de Bergues, F. Fize e N. Rouam, in qualità di agenti;

    per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, in qualità di agente;

    per il governo islandese, da Þ. Hjatested, V. Benediktsdóttir e J. Bjarnadóttir, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da F. Dintilhac, A. Nijenhuis e E. Traversa, in qualità di agenti;

    per l’Autorità di vigilanza EFTA, da X. Lewis e M. Moustakali, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 maggio 2013,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125, pag. 15).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la LBI hf, già Landsbanki Islands hf (in prosieguo: la «LBI»), ente creditizio islandese, e, dall’altro, la Kepler Capital Markets SA ed il sig. Giraux, in merito a due sequestri conservativi operati in Francia da quest’ultimo nei confronti della LBI, sebbene essa beneficiasse di una moratoria sui pagamenti in Islanda.

    Contesto normativo

    Il diritto dell’Unione

    3

    I considerando 6, 7, 16, 20 e 30 della direttiva 2001/24 sono del seguente tenore:

    «(6)

    È importante attribuire alle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine la competenza esclusiva di decidere e di applicare i provvedimenti di risanamento previsti dalla normativa e dagli usi vigenti in tale Stato membro. A motivo della difficoltà di armonizzare le normative e gli usi degli Stati membri, è opportuno predisporre il reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri dei provvedimenti presi da ciascuno di essi per risanare gli enti da esso autorizzati.

    (7)

    È indispensabile garantire che i provvedimenti di risanamento adottati dalle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine nonché le misure prese dalle persone o dagli organi nominati da tali autorità per gestire i provvedimenti di risanamento producano i loro effetti in tutti gli Stati membri, incluse le misure che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti nonché tutte quelle misure che possono incidere sui diritti preesistenti dei terzi.

    (...)

    (16)

    L’uguaglianza dei creditori esige che un ente creditizio sia liquidato in base a principi di unità e di universalità che implicano la competenza esclusiva delle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine ed il riconoscimento delle loro decisioni, che devono poter produrre senza alcuna formalità, in tutti gli altri Stati membri, gli effetti loro attribuiti dalla legge dello Stato membro d’origine, salvo che la direttiva disponga diversamente.

    (...)

    (20)

    L’informazione individuale dei creditori conosciuti è essenziale quanto la pubblicità per consentire loro, se necessario, di insinuare i propri crediti o di presentare le osservazioni ad essi relative nei termini previsti. Ciò non dovrebbe dare luogo a discriminazioni a scapito dei creditori aventi domicilio in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, fondate sul loro luogo di residenza o sulla natura dei loro crediti. L’informazione dei creditori dovrebbe proseguire regolarmente in forma appropriata nel corso della procedura di liquidazione.

    (...)

    (30)

    Gli effetti dei provvedimenti di risanamento o delle procedure di liquidazione su un processo pendente sono disciplinati, eccezionalmente, dalla legge dello Stato membro nel quale è pendente detto processo e non dalla lex concursus. Gli effetti di detti provvedimenti e procedure sulle esecuzioni forzate individuali derivanti da detti processi sono disciplinati dalla legge dello Stato membro d’origine, in conformità della regola generale sancita dalla presente direttiva».

    4

    L’articolo 2 della direttiva 2001/24 è così formulato:

    «Ai sensi della presente direttiva si intende per:

    (...)

    “provvedimenti di risanamento”: i provvedimenti destinati a salvaguardare o risanare la situazione finanziaria di un ente creditizio e che possono incidere sui diritti preesistenti dei terzi, compresi i provvedimenti che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti,

    (...)

    “procedure di liquidazione”: le procedure concorsuali aperte e controllate dalle autorità amministrative o giudiziarie di uno Stato membro al fine della realizzazione dell’attivo sotto la vigilanza di dette autorità, compreso il caso in cui dette procedure si chiudano con un concordato o un provvedimento analogo,

    (...)».

    5

    L’articolo 3 di tale direttiva, rubricato «Adozione dei provvedimenti di risanamento – Legge applicabile», dispone quanto segue:

    «1.   Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine sono le sole competenti a decidere sull’applicazione ad un ente creditizio, incluse le succursali stabilite in altri Stati membri, di uno o più provvedimenti di risanamento.

    2.   I provvedimenti di risanamento sono applicati secondo le leggi, i regolamenti e le procedure applicabili nello Stato membro d’origine, salvo che la presente direttiva non disponga diversamente.

    Detti provvedimenti producono tutti i loro effetti secondo la legge di tale Stato membro in tutta [l’Unione], senza ulteriori formalità, ivi compreso nei confronti dei terzi negli altri Stati membri, anche se la legislazione applicabile dello Stato membro ospitante non prevede siffatti provvedimenti o ne subordina l’applicazione a condizioni che non ricorrono.

    I provvedimenti di risanamento producono effetti in tutta [l’Unione] non appena essi producono effetti nello Stato membro nel quale sono stati presi».

    6

    Sotto la rubrica «Apertura della procedura di liquidazione – Informazione delle altre autorità competenti», l’articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva precisa quanto segue:

    «Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro di origine responsabili della liquidazione sono le sole competenti a decidere dell’apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di un ente creditizio, incluse le succursali stabilite in altri Stati membri.

    La decisione relativa all’apertura della procedura di liquidazione presa dalle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine è riconosciuta, senza ulteriori formalità, nel territorio di tutti gli altri Stati membri e vi produce effetti non appena essa li produce nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura».

    7

    Ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2001/24, rubricato «Legge applicabile»:

    «1.   L’ente creditizio è liquidato secondo le leggi, i regolamenti e le procedure applicabili nello Stato membro di origine, salvo che la presente direttiva non disponga diversamente.

    2.   La legge dello Stato membro d’origine determina in particolare:

    (...)

    e)

    gli effetti della procedura di liquidazione sulle azioni giudiziarie individuali, eccettuate le cause pendenti, come previsto dall’articolo 32;

    (...)

    l)

    le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori».

    8

    Secondo l’articolo 32 di tale direttiva, «[g]li effetti di un provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale l’ente creditizio è spossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale la causa è pendente».

    9

    La direttiva 2001/24 è stata integrata nell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3) dalla decisione n. 167/2002 del Comitato misto SEE, del 6 dicembre 2002, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (GU 2003, L 38, pag. 28).

    Il diritto islandese

    10

    L’articolo 138 della legge n. 21/1991, relativa ai fallimenti, del 26 marzo 1991 (in prosieguo: la «legge relativa ai fallimenti»), che figura al capo XX di tale legge, riguardante l’annullamento degli atti compiuti dal fallito, enuncia quanto segue:

    «Il sequestro conservativo di un bene del fallito è automaticamente annullato quando un tribunale dichiara il fallimento, purché il bene interessato venga incluso nella massa fallimentare. La stessa regola si applica alle azioni di esecuzione forzata che creano un diritto di garanzia su un bene del fallito nei sei mesi precedenti la data di riferimento, purché il bene venga incluso nella massa fallimentare.

    (...)».

    11

    La legge n. 161/2002, relativa agli istituti finanziari, del 20 dicembre 2002 (in prosieguo: la «legge n. 161/2002 relativa agli istituti finanziari»), prevede, al capo XII, norme relative al risanamento finanziario, alla liquidazione e alla fusione degli istituti finanziari.

    12

    Nel contesto della crisi bancaria e finanziaria internazionale che ha colpito la Repubblica d’Islanda nel corso dell’anno 2008, le disposizioni di cui al capo XII della legge n. 161/2002 relativa agli istituti finanziari sono state più volte modificate. In tal senso, l’articolo 98 della medesima è stato modificato dalla legge n. 129/2008, del 13 novembre 2008 (in prosieguo: la «legge n. 129/2008»), in modo da consentire agli istituti finanziari in difficoltà di ottenere una moratoria volta, in particolare, a porli al riparo, a decorrere dall’entrata in vigore di tale provvedimento, da qualsiasi azione giudiziaria e a disporre la sospensione delle azioni giudiziarie per l’intera durata della moratoria, salvo che la legge disponesse altrimenti o che fosse stato commesso un reato.

    13

    Il regime applicabile agli istituti finanziari soggetti a moratoria, previsto dalla legge n. 161/2002 relativa agli istituti finanziari, come modificata dalla legge n. 129/2008, è stato emendato dalla legge n. 44/2009, del 15 aprile 2009 (in prosieguo: la «legge n. 44/2009»). Da un lato, le disposizioni dell’articolo 98 della legge n. 161/2002 relativa agli istituti finanziari che vietavano le azioni giudiziarie e sospendevano i procedimenti pendenti nei confronti degli istituti finanziari soggetti a moratoria sono state abrogate. Dall’altro, la legge n. 44/2009 ha introdotto una serie di disposizioni transitorie, tra cui il punto II, dedicato agli istituti finanziari soggetti a moratoria, che è così formulato:

    «Alle imprese finanziarie che, alla data di entrata in vigore [della legge n. 44/2009], beneficiano di una moratoria sul debito si applicano le seguenti disposizioni speciali.

    1.   La moratoria autorizzata continuerà ad operare nonostante l’entrata in vigore di tale legge e potrà essere prorogata ai sensi delle disposizioni previste al secondo paragrafo dell’articolo 10 [della legge n. 44/2009].

    2.   Per quanto riguarda la moratoria, le disposizioni del primo paragrafo dell’articolo 101, degli articoli 102, 103 e 103 bis [del capo XII della legge n. 161/2002 relativa agli istituti finanziari] si applicano come se la liquidazione dell’impresa interessata fosse stata decisa da un giudice al momento dell’entrata in vigore [della legge n. 44/2009]; le procedure di liquidazione saranno tuttavia denominate “moratoria sul debito autorizzata” per il rimanente periodo di validità dell’autorizzazione, [conformemente a quanto disposto al punto 1 supra]. Allo scadere di tale autorizzazione, l’impresa sarà automaticamente considerata, senza necessità di specifica decisione di un tribunale, soggetta a una procedura di liquidazione sulla base delle norme generali (...)».

    14

    La legge n. 132/2010, del 16 novembre 2010 (in prosieguo: la «legge n. 132/2010»), ha, a sua volta, modificato le disposizioni transitorie inserite nella legge n. 161/2002 relativa agli istituti finanziari dalla legge n. 44/2009. Secondo l’articolo 2 della legge n. 132/2010, gli istituti finanziari soggetti a moratoria non sono più posti automaticamente in liquidazione allo scadere di tale moratoria, ma occorre domandarne la messa in liquidazione ad un tribunale prima di tale data. L’articolo citato dispone inoltre che, qualora tale tribunale accolga la domanda di messa in liquidazione, i provvedimenti adottati nel corso della moratoria di cui l’istituto finanziario ha beneficiato dopo l’entrata in vigore della legge n. 44/2009 restano immutati.

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    15

    Il 10 novembre 2008 il sig. Giraux ha fatto compiere due sequestri conservativi presso la Kepler Capital Markets SA, al fine di garantire il pagamento del credito che vantava nei confronti della LBI.

    16

    La LBI ha chiesto, dinanzi al Tribunal de grande instance de Paris (Francia), la revoca di tali sequestri conservativi. Facendo riferimento ai provvedimenti di risanamento e di liquidazione adottati nei suoi confronti in Islanda, la LBI sosteneva che detti provvedimenti erano opponibili al suo creditore francese e che, ai sensi della legge n. 44/2009 e dell’articolo 138 della legge n. 21/1991 relativa ai fallimenti, tutte le misure di esecuzione forzata adottate dal 15 maggio 2008 erano retroattivamente nulle.

    17

    Per quanto riguarda i provvedimenti adottati in Islanda nei confronti della LBI, dagli atti presentati alla Corte emerge che l’Autorità di vigilanza islandese è stata autorizzata, con legge d’urgenza del 6 ottobre 2008, ad intervenire sulle attività degli istituti finanziari. Successivamente, la suddetta Autorità ha assunto il controllo della LBI e ha nominato un comitato di amministrazione provvisorio della medesima, incaricato di controllare la gestione dei beni della banca e di dirigere le sue operazioni. In data 5 dicembre 2008 il Tribunale distrettuale di Reykjavik (Islanda) ha concesso alla LBI una moratoria, conformemente alla legge n. 161/2002 relativa agli istituti finanziari. Tale moratoria, più volte prorogata, è stata oggetto di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 9 gennaio 2009 (GU C 4, pag. 3) in quanto misura di risanamento, in applicazione dell’articolo 6 della direttiva 2001/24. La comunicazione precisava che, durante la vigenza della moratoria, non poteva essere promossa alcuna azione giudiziaria nei confronti della LBI. Con due distinte decisioni del Tribunale distrettuale di Reykjavik del 24 novembre 2008 è stata inoltre concessa una moratoria, avente lo stesso fondamento normativo, ad altri due istituti finanziari, ossia la Kaupthing Bank hf e la Glitnir Bank hf.

    18

    Il 25 giugno 2009 il Tribunal de grande instance de Paris ha respinto la domanda della LBI. Esso ha ritenuto che le disposizioni transitorie della legge n. 44/2009 non rinviassero all’articolo 138 della legge n. 21/1991 relativa ai fallimenti. Inoltre, le disposizioni della legge n. 44/2009 non costituirebbero provvedimenti di risanamento e di liquidazione adottati dalle «autorità amministrative o giudiziarie», ai sensi della direttiva 2001/24.

    19

    Tale decisione è stata confermata con sentenza della Cour d’appel de Paris (Francia) del 4 novembre 2010. Con atto del 14 febbraio 2012, la LBI ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation (Francia).

    20

    In tali circostanze, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se gli articoli 3 e 9 della [direttiva 2001/24] debbano essere interpretati nel senso che provvedimenti di risanamento o di liquidazione di un istituto finanziario, quali quelli derivanti dalla legge [n. 44/2009], sono da considerarsi provvedimenti presi da un’autorità amministrativa o giudiziaria ai sensi di detti articoli.

    2)

    Se l’articolo 32 della [direttiva 2001/24] debba essere interpretato nel senso che esso osta a che una disposizione nazionale, quale l’articolo 98 della [legge n. 161/2002 relativa agli istituti finanziari], che vietava o sospendeva ogni azione giudiziaria nei confronti di un istituto finanziario a decorrere dall’entrata in vigore di una moratoria, produca effetti su provvedimenti conservativi presi in un altro Stato membro anteriormente all’emanazione della moratoria».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    21

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 3 e 9 della direttiva 2001/24 debbano essere interpretati nel senso che provvedimenti di risanamento o di liquidazione di un istituto finanziario, come quelli fondati sulle disposizioni transitorie contenute al punto II della legge n. 44/2009, sono da considerarsi provvedimenti presi da un’autorità amministrativa o giudiziaria ai sensi di tali articoli della direttiva 2001/24, dato che le suddette disposizioni transitorie producono effetti solamente per il tramite di decisioni giudiziarie che concedono una moratoria a un ente creditizio.

    22

    In via preliminare, occorre rammentare che la direttiva 2001/24, come emerge dal suo considerando 6, mira a predisporre il reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri dei provvedimenti presi da ciascuno degli stessi per risanare gli enti creditizi da esso autorizzati. Tale obiettivo nonché quello di garantire l’uguaglianza dei creditori, enunciati al considerando 16 della suddetta direttiva, esigono che i provvedimenti di risanamento e di liquidazione presi dalle autorità dello Stato membro d’origine producano, in tutti gli altri Stati membri, gli effetti loro attribuiti dalla legge di tale Stato membro.

    23

    Come emerge dagli atti presentati alla Corte, il 5 dicembre 2008 il Tribunale distrettuale di Reykjavik ha concesso alla LBI una moratoria, ai sensi dell’articolo 98 della legge n. 161/2002 relativa agli istituti finanziari, come modificata dalla legge n. 129/2008, per consentirle di riorganizzare la propria situazione finanziaria. La moratoria è stata concessa da tale tribunale in considerazione delle difficoltà finanziarie della LBI ed è stata prorogata più volte, fino al 5 dicembre 2010. Non vi è dubbio che detta moratoria, essendo volta a consentire alla LBI di riorganizzare la propria situazione finanziaria, costituiva un provvedimento di risanamento ai sensi dell’articolo 2, settimo trattino, della direttiva 2001/24.

    24

    Le disposizioni transitorie di cui al punto II della legge n. 44/2009 hanno modificato gli effetti giuridici di tali moratorie, sottoponendo gli istituti finanziari soggetti a moratoria ad un regime speciale di liquidazione, senza che detti istituti fossero posti in liquidazione prima della scadenza della moratoria.

    25

    È proprio alla luce di tali circostanze che occorre rispondere alla prima questione sollevata dal giudice del rinvio.

    26

    A tale riguardo si deve ricordare, da un lato, che, secondo gli articoli 3, paragrafo 1, e 9, paragrafo 1, della direttiva 2001/24, le autorità amministrative e giudiziarie dello Stato membro d’origine sono le sole competenti a decidere sull’applicazione di provvedimenti di risanamento ad un ente creditizio nonché sull’apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di un tale ente.

    27

    Dall’altro lato, ai sensi degli articoli 3, paragrafo 2, secondo comma, e 9, paragrafo 1, secondo comma, della suddetta direttiva, i provvedimenti di risanamento nonché le decisioni relative all’apertura della procedura di liquidazione presi dalle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine producono, in tutti gli altri Stati membri, gli effetti loro attribuiti dalla normativa di tale Stato membro.

    28

    Da tali disposizioni risulta che sono oggetto di riconoscimento ai sensi della direttiva 2001/24 i provvedimenti di risanamento e di liquidazione adottati dalle autorità amministrative e giudiziarie dello Stato membro di origine, con gli effetti loro attribuiti dall’ordinamento di tale Stato membro. Invece, la normativa dello Stato membro di origine relativa al risanamento e alla liquidazione degli enti creditizi può, in linea di principio, produrre effetti negli altri Stati membri solo attraverso provvedimenti presi dalle autorità amministrative e giudiziarie del suddetto Stato membro nei confronti di un determinato ente creditizio.

    29

    Quanto alle disposizioni transitorie contenute al punto II della legge n. 44/2009, si deve sottolineare che queste hanno modificato gli effetti delle moratorie sui pagamenti che vigevano al momento dell’entrata in vigore di tale legge. Orbene, il preambolo della suddetta legge fa espresso riferimento – nella parte relativa ai motivi e alle finalità di tale intervento legislativo – alla LBI, alla Kaupthing Bank hf e alla Glitnir Bank hf.

    30

    Inoltre, adottando le disposizioni transitorie in parola, il legislatore islandese non ha ordinato la liquidazione, in quanto tale, degli enti creditizi soggetti a moratoria, ma ha attribuito determinati effetti, connessi a una procedura di liquidazione, alle moratorie vigenti ad una data precisa.

    31

    A tenore della frase introduttiva delle disposizioni transitorie di cui al punto II della legge n. 44/2009, queste ultime si applicano solo agli enti creditizi che beneficiano di una moratoria al momento dell’entrata in vigore di tale legge, ragion per cui, in mancanza di una decisione giudiziaria che abbia concesso o prorogato una moratoria in favore di un determinato ente creditizio prima di tale data, le suddette disposizioni transitorie non possono produrre effetti.

    32

    Dato che l’applicabilità delle suddette disposizioni transitorie era subordinata ad una decisione individuale di concessione o proroga di una moratoria, tali disposizioni legislative producono i loro effetti – conformemente all’impianto sistematico della direttiva 2001/24 – non direttamente, bensì per il tramite di un provvedimento di risanamento emesso da un’autorità giudiziaria nei confronti di un determinato ente creditizio.

    33

    Infine, dagli atti presentati alla Corte emerge che, in data 22 novembre 2010, è stato disposto, con decisione del Tribunale distrettuale di Reykjavik, l’avvio di una procedura di liquidazione nei confronti della LBI.

    34

    Date tali circostanze, occorre ritenere che la messa in liquidazione della LBI non derivi dalla mera applicazione delle disposizioni transitorie di cui al punto II della legge n. 44/2009.

    35

    Orbene, gli effetti di tali disposizioni transitorie si concretizzano per il tramite di provvedimenti di risanamento e di liquidazione individuali. Nel procedimento principale, detti provvedimenti individuali sono costituiti, da un lato, dalla decisione del Tribunale distrettuale di Reykjavik, del 5 dicembre 2008, che concede una moratoria alla LBI a titolo di provvedimento di risanamento e, dall’altro, dalla decisione del medesimo tribunale, del 22 novembre 2010, che avvia e attua la procedura di liquidazione nei confronti della LBI.

    36

    Ne consegue che tali provvedimenti di risanamento e di liquidazione individuali sono idonei a produrre negli Stati membri dell’Unione, conformemente agli articoli 3, paragrafo 2, secondo comma, e 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2001/24, gli effetti loro attribuiti dalla legislazione islandese.

    37

    Tale conclusione non può essere inficiata dall’argomento dedotto dal sig. Giraux secondo cui, trattandosi di disposizioni legislative e non di una decisione presa da un’autorità amministrativa o giudiziaria, le disposizioni transitorie della legge n. 44/2009, che hanno trasformato la moratoria concessa alla LBI in procedura di liquidazione, non potrebbero essere oggetto di ricorso né, quindi, produrre effetti negli Stati membri dell’Unione ai sensi della direttiva 2001/24.

    38

    Come ricordato al punto 27 della presente sentenza, gli effetti che i provvedimenti di risanamento e di liquidazione adottati dalle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro di origine possono produrre negli altri Stati membri dell’Unione sono determinati, a norma degli articoli 3, paragrafo 2, secondo comma, e 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2001/24, dal diritto dello Stato membro di origine. Pertanto, la suddetta direttiva non osta a che tale Stato membro modifichi, anche retroattivamente, il regime giuridico applicabile a misure siffatte.

    39

    Per chiarire se le disposizioni transitorie della legge n. 44/2009 debbano poter formare oggetto di un ricorso per costituire provvedimenti presi da un’autorità amministrativa o giudiziaria ai sensi degli articoli 3 e 9 della direttiva 2001/24, occorre ricordare che la suddetta direttiva, come emerge dal suo considerando 6, predispone un sistema di reciproco riconoscimento dei provvedimenti nazionali di risanamento e di liquidazione, senza puntare ad armonizzare la normativa nazionale in materia.

    40

    Orbene, nell’ambito del sistema istituito dalla direttiva 2001/24, i provvedimenti di risanamento e di liquidazione dello Stato membro di origine, come risulta dagli articoli 3, paragrafo 2, secondo comma, e 9, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, sono riconosciuti «senza ulteriori formalità». In particolare, la suddetta direttiva non subordina il riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e di liquidazione alla condizione di una possibilità di ricorso contro i medesimi. Allo stesso modo, secondo il citato articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, neppure lo Stato membro ospitante può subordinare tale riconoscimento ad una condizione siffatta, eventualmente prevista dalla sua normativa nazionale.

    41

    Infine, anche se il principio dell’uguaglianza dei creditori quanto alle possibilità di ricorso, enunciato al considerando 12 della direttiva 2001/24, obbliga le autorità dello Stato membro di origine a garantire ai creditori degli altri Stati membri un pari trattamento rispetto ai creditori di detto Stato di origine, ciò non significa che solo i provvedimenti di risanamento e di liquidazione suscettibili di ricorso in diritto interno possano essere oggetto di riconoscimento ai sensi degli articoli 3, paragrafo 2, secondo comma, e 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2001/24.

    42

    Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione che gli articoli 3 e 9 della direttiva 2001/24 devono essere interpretati nel senso che provvedimenti di risanamento o di liquidazione di un istituto finanziario, come quelli basati sulle disposizioni transitorie di cui al punto II della legge n. 44/2009, sono da considerarsi provvedimenti presi da un’autorità amministrativa o giudiziaria ai sensi di tali articoli della direttiva 2001/24, dato che le suddette disposizioni transitorie producono effetti solamente per il tramite di decisioni giudiziarie che concedono una moratoria a un ente creditizio.

    Sulla seconda questione

    43

    Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 32 della direttiva 2001/24 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che una disposizione nazionale, quale l’articolo 98 della legge n. 161/2002 relativa agli istituti finanziari, come modificata dalla legge n. 129/2008, che vietava o sospendeva ogni azione giudiziaria nei confronti di un istituto finanziario a partire dal momento in cui quest’ultimo beneficiava di una moratoria, produca effetti su provvedimenti conservativi, come quelli oggetto del procedimento principale, presi in un altro Stato membro anteriormente all’emanazione della moratoria.

    Sulla ricevibilità

    44

    Il sig. Giraux fa valere che la seconda questione è irricevibile in quanto non rilevante ai fini della soluzione della controversia principale e avente carattere ipotetico. Egli sostiene che il divieto di promuovere azioni giudiziarie contro un istituto finanziario soggetto a moratoria, ai sensi dell’articolo 98 della legge n. 161/2002 relativa agli istituti finanziari, non si applica ad azioni che, come quelle di cui al procedimento principale, sono state proposte prima della decisione giudiziaria che ha concesso una simile moratoria. Inoltre, il sig. Giraux rileva che le disposizioni di tale articolo richiamate dalla LBI sono state abrogate dalla legge n. 44/2009.

    45

    Secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v. sentenza del 6 dicembre 2012, Odar, C‑152/11, punto 24).

    46

    Tale presunzione di rilevanza non può essere messa in discussione dalla semplice circostanza che una delle parti nel procedimento principale contesti taluni fatti di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza e dai quali dipende la definizione dell’oggetto della controversia in esame (sentenza dell’8 novembre 2007, Amurta, C-379/05, Racc. pag. I-9569, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

    47

    Orbene, la possibilità, o meno, che l’articolo 98 della legge n. 161/2002 relativa agli istituti finanziari produca effetti sui provvedimenti conservativi adottati prima della decisione giudiziaria che ha concesso una moratoria nonché l’incidenza che possa avere, in proposito, l’abrogazione delle disposizioni pertinenti di tale articolo costituiscono proprio una questione incentrata sul contesto normativo e di fatto che non spetta alla Corte verificare.

    48

    La seconda questione proposta deve pertanto essere considerata ricevibile.

    Nel merito

    49

    Per rispondere alla seconda questione pregiudiziale, si deve rilevare che la direttiva 2001/24 si fonda – come emerge in particolare dal suo considerando 16 – sui principi di unità e di universalità, e sancisce il principio del reciproco riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione nonché dei loro effetti. A tal fine, gli articoli 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, e 9, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva assoggettano i provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione alla legge dello Stato membro d’origine, disponendo nel contempo che gli effetti di tali provvedimenti e procedure si determinano secondo la legge di tale Stato e non appena detti provvedimenti e procedure producono effetti nello Stato membro di origine. Queste disposizioni prevedono quindi che, in linea di principio, la lex concursus disciplini i provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione.

    50

    Per quanto riguarda le procedure di liquidazione, l’articolo 10, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/24 precisa che le «azioni giudiziarie individuali» sono soggette alla legge dello Stato membro d’origine, ad eccezione tuttavia degli effetti sulle «cause pendenti».

    51

    A quest’ultimo proposito, l’articolo 32 della direttiva 2001/24 dispone che gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale l’ente creditizio è spossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale la causa è pendente.

    52

    Tale disposizione costituisce dunque un’eccezione alla regola generale secondo cui gli effetti dei provvedimenti di risanamento e di liquidazione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro d’origine, e dev’essere pertanto interpretata restrittivamente.

    53

    La portata dell’articolo 32 della direttiva 2001/24 è chiarita dal considerando 30 della medesima, che pone una distinzione tra i «process[i] pendent[i]» e le «esecuzioni forzate individuali». Secondo tale considerando, da un lato, gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione su un «processo pendente» sono disciplinati, eccezionalmente, dalla legge dello Stato membro nel quale è pendente detto processo e non dalla lex concursus. Dall’altro, gli effetti di tali provvedimenti e procedure sulle «esecuzioni forzate individuali» derivanti da detti processi sono disciplinati dalla legge dello Stato membro d’origine, in conformità alla regola generale sancita da tale direttiva.

    54

    Occorre dunque distinguere, per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile agli effetti dei provvedimenti di risanamento o di una procedura di liquidazione, tra cause pendenti e misure di esecuzione forzata individuali derivanti da tali cause, misure che restano soggette, conformemente alla regola generale sancita dalla direttiva 2001/24, alla legge dello Stato membro d’origine. Pertanto, come rilevato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, i termini «cause pendenti» si riferiscono ai soli procedimenti di merito.

    55

    Orbene, un’interpretazione contraria della direttiva 2001/24 potrebbe rimettere in discussione l’effetto utile del principio di universalità instaurato dalla medesima, volto ad assoggettare i provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione a un procedimento avente effetto universale. Infatti, dato che i provvedimenti e le procedure menzionati alla direttiva 2001/24 hanno ad oggetto anche la sospensione delle misure di esecuzione individuali al fine di risanare gli enti creditizi interessati, qualunque misura di esecuzione forzata diminuirebbe la disponibilità dei beni che sono oggetto di spossessamento e porrebbe in pericolo il principio di universalità.

    56

    Quanto alle misure conservative di cui al procedimento principale, è pacifico che tali misure, producendo l’effetto di privare un ente creditizio della libera disponibilità di parte del suo patrimonio in attesa che una controversia che lo contrappone a uno dei suoi creditori venga definita nel merito, costituiscono misure di esecuzione forzata individuali. Ne consegue che misure conservative del genere non rientrano nell’articolo 32 della direttiva 2001/24, ma sono disciplinate dal diritto islandese quale lex concursus.

    57

    La circostanza che tali misure siano state adottate prima della concessione alla LBI della moratoria discussa nel procedimento principale non può inficiare tale conclusione. Come emerge, infatti, dalla stessa formulazione degli articoli 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, e 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2001/24, la lex concursus disciplina anche gli effetti temporali dei provvedimenti di risanamento e delle procedure d’insolvenza. L’articolo 32 di tale direttiva non può ostare a che detti provvedimenti e procedure si applichino retroattivamente.

    58

    Occorre quindi rispondere alla seconda questione pregiudiziale che l’articolo 32 della direttiva 2001/24 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che una disposizione nazionale, quale l’articolo 98 della legge n. 161/2002 relativa agli istituti finanziari, come modificata dalla legge n. 129/2008, che vietava o sospendeva ogni azione giudiziaria nei confronti di un istituto finanziario a partire dal momento in cui quest’ultimo beneficiava di una moratoria, produca effetti su provvedimenti conservativi, come quelli oggetto del procedimento principale, presi in un altro Stato membro anteriormente all’emanazione della moratoria.

    Sulle spese

    59

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

     

    1)

    Gli articoli 3 e 9 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, devono essere interpretati nel senso che provvedimenti di risanamento o di liquidazione di un istituto finanziario, come quelli basati sulle disposizioni transitorie di cui al punto II della legge n. 44/2009, del 15 aprile 2009, sono da considerarsi provvedimenti presi da un’autorità amministrativa o giudiziaria ai sensi di tali articoli della direttiva 2001/24, dato che le suddette disposizioni transitorie producono effetti solamente per il tramite di decisioni giudiziarie che concedono una moratoria a un ente creditizio.

     

    2)

    L’articolo 32 della direttiva 2001/24 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che una disposizione nazionale, quale l’articolo 98 della legge n. 161/2002, relativa agli istituti finanziari, del 20 dicembre 2002, come modificata dalla legge n. 129/2008, del 13 novembre 2008, che vietava o sospendeva ogni azione giudiziaria nei confronti di un istituto finanziario a partire dal momento in cui quest’ultimo beneficiava di una moratoria, produca effetti su provvedimenti conservativi, come quelli oggetto del procedimento principale, presi in un altro Stato membro anteriormente all’emanazione della moratoria.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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