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Document 62012CJ0064

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2013.
    Anton Schlecker contro Melitta Josefa Boedeker.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden.
    Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Contratto di lavoro – Articolo 6, paragrafo 2 – Legge applicabile ove non sia stata effettuata una scelta – Legge del paese in cui il lavoratore “compie abitualmente il suo lavoro” – Contratto che presenta un collegamento più stretto con un altro Stato membro.
    Causa C‑64/12.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:551

    SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    12 settembre 2013 ( *1 )

    «Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Contratto di lavoro — Articolo 6, paragrafo 2 — Legge applicabile ove non sia stata effettuata una scelta — Legge del paese in cui il lavoratore “compie abitualmente il suo lavoro” — Contratto che presenta un collegamento più stretto con un altro Stato membro»

    Nella causa C‑64/12,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi del Primo protocollo del 19 dicembre 1988 relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) con decisione del 3 febbraio 2012, pervenuta in cancelleria l’8 febbraio 2012, nel procedimento

    Anton Schlecker, che agisce con la denominazione commerciale «Firma Anton Schlecker»,

    contro

    Melitta Josefa Boedeker,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta da M. Ilešič, presidente di sezione, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore) e C.G. Fernlund, giudici,

    avvocato generale: N. Wahl

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per M.J. Boedeker, da R. de Lange, advocaat;

    per il governo dei Paesi Bassi, da C. Wissels, in qualità di agente;

    per il governo austriaco, par A. Posch, in qualità di agente;

    per la Commissione europea, da M. Wilderspin e R. Troosters, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 aprile 2013,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Roma»).

    2

    Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra A. Schlecker, che agisce con la denominazione commerciale «Firma Anton Schlecker» (in prosieguo: la «Schlecker»), società stabilita a Ehingen (Germania), e M.J. Boedeker, residente a Mülheim an der Ruhr (Germania) e che esercita la propria attività lavorativa nei Paesi Bassi, in relazione alla modifica unilaterale del luogo di lavoro da parte del datore di lavoro e, in tale contesto, del diritto applicabile al contratto di lavoro.

    Contesto normativo

    La Convenzione di Roma

    3

    L’articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione di Roma sancisce quanto segue:

    «Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev’essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso».

    4

    L’articolo 6 di tale Convenzione, intitolato «Contratto individuale di lavoro», così dispone:

    «1.   In deroga all’articolo 3, nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, a norma del paragrafo 2.

    2.   In deroga all’articolo 4 ed in mancanza di scelta a norma dell’articolo 3, il contratto di lavoro è regolato:

    a)

    dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto compie abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro paese, oppure

    b)

    dalla legge del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese,

    a meno che non risulti dall’insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese. In questo caso si applica la legge di quest’altro paese».

    Il regolamento (CE) n. 593/2008

    5

    Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento Roma I»), ha sostituito la Convenzione di Roma. Tale regolamento si applica ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009.

    6

    L’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento Roma I, intitolato «Contratti individuali di lavoro», enuncia quanto segue:

    «(…)

    Se dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di tale diverso paese».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    7

    La sig.ra Boedeker svolgeva la propria attività lavorativa presso la Schlecker, società di diritto tedesco con numerose succursali in vari Stati membri ed operante nel settore dei prodotti di drogheria. Dopo aver lavorato in Germania dal 1o dicembre 1979 al 1o gennaio 1994, la sig.ra Boedeker stipulava un nuovo contratto di lavoro in forza del quale veniva assunta in qualità di responsabile della Schlecker nei Paesi Bassi. In tale qualità essa esercitava funzioni di direzione della Schlecker in questo Stato membro, su circa 300 succursali e quasi 1250 dipendenti.

    8

    Con lettera del 19 giugno 2006 la Schlecker informava la sig.ra Boedeker, tra l’altro, che il suo posto di responsabile per i Paesi Bassi sarebbe stato soppresso con effetto dal 30 giugno 2006 e la invitava ad assumere, alle medesime condizioni contrattuali, le funzioni di direttrice del settore «ispezione» («Bereichsleiterin Revision») a Dortmund (Germania) a partire dal 1o luglio 2006.

    9

    La sig.ra Boedeker proponeva reclamo avverso la decisione unilaterale adottata dal datore di lavoro di modificare il suo luogo di lavoro, ma si presentava a Dortmund il 3 luglio 2006 per assumere le sue nuove funzioni. In seguito si dichiarava assente dal lavoro per malattia il 5 luglio 2006. A partire dal 16 agosto 2006 riceveva un sussidio erogato dalla cassa di assicurazione malattia tedesca.

    10

    In tale contesto, la sig.ra Boedeker avviava diversi procedimenti giudiziari nei Paesi Bassi. In uno di questi, adiva in particolare il Kantonrechter te Tiel, da un lato, per far dichiarare l’applicazione del diritto neerlandese al suo rapporto di lavoro e, dall’altro, per far annullare il secondo contratto di lavoro e concederle un’indennità. Con decisione provvisoria nel merito, confermata poi in appello, il Kantonrechter te Tiel annullava il contratto di lavoro con effetto dal 15 dicembre 2007 e riconosceva alla sig.ra Boedeker il diritto ad un indennizzo di importo lordo pari ad EUR 557 651,52. Tale decisione poteva tuttavia essere definitiva soltanto se il diritto neerlandese fosse stato riconosciuto applicabile al contratto di lavoro. In relazione a tale aspetto, con un’altra decisione, il Kantonrechter te Tiel riconosceva l’applicabilità del diritto neerlandese.

    11

    Adito in appello dalla Schlecker, il Gerechtshof te Arnhem confermava tale sentenza quanto alla determinazione del diritto applicabile al contratto, rilevando che il diritto tedesco non avrebbe potuto essere scelto tacitamente. Esso osservava in particolare che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione di Roma, il contratto di lavoro era disciplinato dal diritto neerlandese, ovvero dalla legge del paese in cui il lavoratore compiva abitualmente il suo lavoro. In tal modo, detto giudice considerava che i vari elementi addotti dalla Schlecker, relativi, in particolare, all’iscrizione ai diversi regimi pensionistici, di assicurazione malattia e di invalidità, non permettevano di concludere che il contratto di lavoro presentasse un collegamento più stretto con la Germania sicché l’applicazione del diritto tedesco non poteva essere ammessa.

    12

    La Schlecker proponeva ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden avverso tale decisione del Gerechtshof te Arnhem, quanto alla determinazione del diritto applicabile.

    13

    A tal proposito, la sig.ra Boedeker conclude per l’applicazione del diritto neerlandese al contratto concluso tra le parti nonché per la condanna della Schlecker a reintegrarla nelle sue funzioni di «responsabile per i Paesi Bassi». Al contrario, la Schlecker sostiene che la legge tedesca è applicabile poiché l’insieme delle circostanze indicano un collegamento più stretto con la Germania.

    14

    Come risulta dalla decisione di rinvio, lo Hoge Raad der Nederlanden osserva che, nella fattispecie, il diritto neerlandese offre alla dipendente una protezione più estesa rispetto al diritto tedesco contro il cambiamento del luogo di lavoro applicato dal datore di lavoro. Detto giudice nutre quindi taluni dubbi per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, ultimo capoverso, della Convenzione di Roma, che consente di escludere l’applicazione della legge che dovrebbe essere invece ammessa attraverso la serie di collegamenti espressamente previsti dall’articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale Convenzione, nell’ipotesi in cui risulti dall’insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese.

    15

    In tali condizioni lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se il disposto dell’articolo 6, paragrafo 2, [della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali] debba essere interpretato nel senso che, se un lavoratore compie il lavoro in esecuzione del contratto non solo abitualmente, ma anche per lungo tempo e senza interruzione nello stesso paese, occorre applicare in ogni caso il diritto di tale paese, anche se tutte le altre circostanze indicano uno stretto collegamento del contratto di lavoro con un altro paese.

    2)

    Se per una risposta affermativa alla prima questione sia necessario che il datore di lavoro e il lavoratore, in sede di conclusione del contratto di lavoro, o almeno all’inizio del lavoro, abbiano inteso, o siano stati consapevoli della circostanza, che il lavoro sarebbe stato compiuto per lungo tempo e senza interruzione nello stesso paese».

    Sulle questioni pregiudiziali

    16

    In limine si deve precisare che, conformemente all’articolo 1 del Primo protocollo del 19 dicembre 1988 relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 1980 (GU 1998, C 27, pag. 47), entrato in vigore il 1o agosto 2004, la Corte è competente a pronunciarsi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale in esame. Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), di tale protocollo, lo Hoge Raad der Nederlanden ha il potere di chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un procedimento pendente dinanzi ad esso e relativo all’interpretazione delle disposizioni della Convenzione di Roma.

    17

    Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione di Roma debba essere interpretato nel senso che, anche nell’ipotesi in cui un lavoratore compia il lavoro in esecuzione del contratto non solo abitualmente, ma anche per lungo tempo e senza interruzione nello stesso paese, il giudice nazionale può escludere, in forza dell’ultimo capoverso di detta disposizione, la legge del paese di compimento abituale del lavoro, qualora dall’insieme delle circostanze risulti che sussiste un collegamento più stretto fra detto contratto e un altro paese.

    18

    La Corte è quindi invitata ad interpretare il criterio di collegamento del paese del compimento abituale del lavoro, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione di Roma, in relazione alla possibilità offerta dall’ultimo capoverso di tale paragrafo 2 di designare quale legge applicabile al contratto di lavoro quella del paese con cui tale contratto presenta un collegamento più stretto.

    19

    A tale proposito, la sig.ra Boedeker, il governo austriaco e la Commissione europea ritengono che il giudice chiamato a dirimere una controversia concreta debba, per determinare la legge applicabile, effettuare una valutazione dell’insieme dei diversi fatti ed elementi della fattispecie e che la durata in cui il lavoratore ha compiuto abitualmente il suo lavoro in modo effettivo potrebbe essere determinante su tale valutazione. In tal modo, qualora sia accertato che il lavoro è stato compiuto sostanzialmente in un unico luogo per lungo tempo, tale considerazione costituirebbe un elemento decisivo quanto alla determinazione della legge applicabile.

    20

    Più precisamente, la sig.ra Boedeker, sulla base dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione di Roma, conclude per l’applicazione del diritto neerlandese, che nel procedimento principale offre una protezione più estesa avverso una modifica unilaterale del luogo di lavoro da parte del datore di lavoro. A tale proposito, ella sostiene in particolare che la deroga prevista all’ultimo capoverso di tale paragrafo 2 deve essere interpretata restrittivamente e applicata alla luce del principio della protezione del lavoratore, sul quale tale disposizione si fonda, per garantire l’applicazione del diritto materialmente più favorevole.

    21

    Al contrario, il governo neerlandese sostiene che, nell’ipotesi in cui il contratto presenti un collegamento più stretto con un paese diverso da quello in cui il lavoro è compiuto, dev’essere applicata la legge del paese che presenta il collegamento più stretto, nel procedimento principale la legge tedesca. Infatti, ammettere l’applicazione ad un contratto siffatto del criterio di collegamento previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione di Roma, anche quando l’insieme delle circostanze rinvii ad un altro ordinamento giuridico, significherebbe privare di senso la deroga di cui all’ultimo capoverso di detto articolo 6, paragrafo 2. Tale governo sostiene quindi che, in sede di applicazione della clausola derogatoria, devono essere prese in considerazione tutti gli elementi di diritto e di fatto della fattispecie, riconoscendo al contempo un peso significativo al diritto della sicurezza sociale applicabile.

    22

    Si deve innanzitutto ricordare che l’articolo 6 della Convenzione di Roma fissa norme di diritto internazionale privato speciali relative al contratto individuale di lavoro che derogano a quelle di carattere generale di cui agli articoli 3 e 4 della Convenzione in esame, riguardanti rispettivamente la libertà di scelta della legge applicabile e i criteri di determinazione di quest’ultima in mancanza di una scelta siffatta (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2011, Koelzsch, C-29/10, Racc. pag. I-1595, punto 34, e del 15 dicembre 2011, Voogsgeerd, C-384/10, Racc. pag. I-13275, punto 24).

    23

    È vero che l’articolo 6, paragrafo 1, di detta Convenzione prevede che la scelta della legge applicabile al contratto di lavoro ad opera delle parti non può portare a privare il lavoratore delle garanzie previste dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto in mancanza di una scelta siffatta.

    24

    Tuttavia, l’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione di Roma sancisce, dal canto suo, i criteri di collegamento specifici che consentono di determinare la lex contractus, in mancanza di scelta ad opera delle parti (sentenza Voogsgeerd, cit., punto 25).

    25

    Tali criteri sono, in primo luogo, quello del paese in cui il lavoratore «compie abitualmente il suo lavoro», di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione di Roma, e, in subordine, in mancanza di un siffatto luogo, quello in cui si trova la «sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore», quale previsto all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), di tale Convenzione (sentenza Voogsgeerd, cit., punto 26).

    26

    Inoltre, secondo l’ultimo capoverso del summenzionato paragrafo 2, questi due criteri di collegamento non sono applicabili qualora dall’insieme delle circostanze emerga che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese, nel qual caso è applicabile la legge di tale diverso paese (sentenza Voogsgeerd, cit., punto 27).

    27

    Nel procedimento principale, come risulta dalla decisione di rinvio, le parti del contratto non hanno espressamente manifestato la loro scelta per l’applicazione di una determinata legge. Inoltre, non è contestato dalle parti del procedimento principale che la sig.ra Boedeker, in esecuzione del suo secondo contratto di lavoro con la Schlecker, stipulato il 30 novembre 1994, aveva compiuto abitualmente il suo lavoro nei Paesi Bassi per oltre 11 anni e senza interruzioni in questo stesso paese.

    28

    Il giudice del rinvio ritiene tuttavia che tutti gli altri criteri di collegamento del contratto indichino un collegamento più stretto con la Germania. Di conseguenza, egli intende stabilire se le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione di Roma debbano essere interpretate in senso ampio rispetto all’ultimo capoverso di detto articolo 6, paragrafo 2.

    29

    Come emerge dalla decisione di rinvio, infatti, il diritto tedesco potrebbe essere applicabile dal momento che un collegamento più stretto con la Germania risulta dall’insieme delle circostanze, ovvero il fatto che il datore di lavoro fosse una persona giuridica tedesca, che la retribuzione fosse corrisposta in marchi tedeschi (prima dell’introduzione dell’euro), che l’assicurazione pensionistica fosse sottoscritta presso un assicuratore tedesco, che la sig.ra Boedeker avesse mantenuto la sua residenza in Germania ove versava i suoi contributi sociali, che nel contratto di lavoro si rinviasse a disposizioni vincolanti del diritto tedesco e che il datore di lavoro rimborsasse le spese di viaggio della sig.ra Boedeker dalla Germania ai Paesi Bassi.

    30

    Nella fattispecie, occorre pertanto stabilire se il criterio di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione di Roma possa essere escluso unicamente qualora non vi sia un effettivo valore di collegamento oppure anche nel caso in cui il giudice rilevi che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese.

    31

    A tal proposito, si deve ricordare che la Corte, analizzando il rapporto tra le norme di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), della Convenzione di Roma, ha statuito che il criterio del paese in cui il lavoratore «compie abitualmente il suo lavoro», sancito dall’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), di tale Convenzione, dev’essere interpretato in senso ampio, mentre il criterio della «sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore», di cui al paragrafo 2, lettera b), dello stesso articolo, può trovare applicazione soltanto qualora il giudice adito non sia in grado di individuare il paese di compimento abituale del lavoro (v. sentenze citate Koelzsch, punto 43, e Voogsgeerd, punto 35).

    32

    Al fine di determinare la legge applicabile, quindi, il criterio di collegamento del contratto di lavoro in esame al luogo in cui il lavoratore compie abitualmente le sue funzioni dev’essere preso in considerazione in via prioritaria e la sua applicazione esclude il richiamo al criterio sussidiario del luogo della sede che ha assunto il lavoratore (v., in tal senso, sentenze citate Koelzsch, punto 43, nonché Voogsgeerd, punti 32, 35 e 39).

    33

    Infatti, una diversa interpretazione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito dall’articolo 6 della Convenzione di Roma, che è quello di assicurare una protezione adeguata al lavoratore. Come risulta dalla relazione sulla Convenzione relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, redatta dai professori Giuliano e Lagarde (GU 1980, C 282, pag. 1), tale articolo è stato concepito per definire una normativa più adatta a materie in cui gli interessi di una parte contraente non si pongono sullo stesso piano degli interessi dell’altra, e assicurare quindi una migliore tutela a quella parte che, sotto l’aspetto socio-economico, dev’essere considerata come la più debole nel rapporto contrattuale (v. sentenze Koelzsch, punti 40 e 42, nonché Voogsgeerd, punto 35).

    34

    Poiché l’obiettivo dell’articolo 6 della Convenzione di Roma è assicurare una migliore tutela al lavoratore, tale disposizione deve garantire che sia applicata al contratto di lavoro la legge del paese con il quale tale contratto presenta il criterio di collegamento più stretto. Orbene, tale interpretazione non deve necessariamente condurre, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, all’applicazione in tutti i casi della legge più favorevole al lavoratore.

    35

    Come risulta dallo spirito e dalla lettera dell’articolo 6 della Convenzione di Roma, il giudice deve, in un primo tempo, procedere alla determinazione della legge applicabile sulla base dei criteri di collegamento specifici di cui al paragrafo 2, rispettivamente lettera a) e lettera b), di tale articolo, i quali rispondono alla generale esigenza di prevedibilità della legge e quindi di certezza del diritto nelle relazioni contrattuali (v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2009, ICF, C-133/08, Racc. pag. I-9687, punto 62).

    36

    Tuttavia, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, qualora risulti dall’insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese, spetta al giudice nazionale escludere i criteri di collegamento di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), della Convenzione di Roma e applicare la legge di tale diverso paese.

    37

    Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che il giudice del rinvio può prendere in considerazione ulteriori elementi del rapporto di lavoro, ove appaia che quelli riguardanti l’uno o l’altro dei due criteri di collegamento, sanciti dall’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione di Roma, inducono a ritenere che il contratto presenti un collegamento più stretto con uno Stato diverso da quello risultante dall’applicazione dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 2, rispettivamente lettera a) e lettera b), di tale Convenzione (v., in tal senso, sentenza Voogsgeerd, cit., punto 51).

    38

    Tale interpretazione si concilia anche con la formulazione della nuova disposizione sulle norme di diritto internazionale privato relative ai contratti individuali di lavoro, introdotta dal regolamento Roma I, non applicabile al procedimento principale ratione temporis. Infatti, in forza dell’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento, se dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3 di tale articolo, si applica la legge di tale diverso paese (v., per analogia, sentenza Koelzsch, cit., punto 46).

    39

    Risulta da quanto sin qui esposto che il giudice del rinvio è tenuto a procedere alla determinazione della legge applicabile al contratto facendo riferimento ai criteri di collegamento definiti all’articolo 6, paragrafo 2, primo capoverso, della Convenzione di Roma, in particolare al criterio del luogo di compimento abituale del lavoro, di cui al paragrafo 2, lettera a). Tuttavia, conformemente all’ultimo capoverso di questo stesso paragrafo, qualora un contratto sia collegato in modo più stretto con uno Stato diverso da quello di compimento abituale del lavoro, si deve escludere la legge dello Stato di compimento del lavoro ed applicare quella di tale diverso Stato.

    40

    A tal fine, il giudice del rinvio deve valutare l’insieme delle circostanze che caratterizzano il rapporto di lavoro ed esaminare quella o quelle che, a suo parere, risultano maggiormente significative. Come sottolineato dalla Commissione e indicato dall’avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, il giudice chiamato a statuire su un caso concreto non può tuttavia automaticamente concludere che il criterio designato all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione di Roma debba essere escluso per il solo fatto che le altre circostanze pertinenti, oltre al luogo di lavoro effettivo, designano per il loro numero un altro paese.

    41

    Al contrario, tra gli elementi significativi di collegamento, occorre in particolare prendere in considerazione il paese in cui il lavoratore versa le imposte e le tasse sui redditi della sua attività nonché quello in cui egli è iscritto al sistema di previdenza sociale ed ai diversi regimi pensionistici, di assicurazione malattia e di invalidità. Inoltre, il giudice nazionale deve tenere conto anche dell’insieme delle circostanze del procedimento, quali, segnatamente, i parametri presi in considerazione per stabilire la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

    42

    Risulta da quanto precede che l’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione di Roma dev’essere interpretato nel senso che, anche nell’ipotesi in cui un lavoratore compia il suo lavoro in esecuzione del contratto abitualmente, per lungo tempo e senza interruzione nello stesso paese, il giudice nazionale può escludere, in forza dell’ultimo capoverso di detta disposizione, la legge applicabile in tale paese, qualora dall’insieme delle circostanze risulti che sussiste un collegamento più stretto fra detto contratto e un altro paese.

    43

    In tali condizioni, non occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale.

    44

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione di Roma dev’essere interpretato nel senso che, anche nell’ipotesi in cui un lavoratore compia il suo lavoro in esecuzione del contratto abitualmente, per lungo tempo e senza interruzione nello stesso paese, il giudice nazionale può escludere, in forza dell’ultimo capoverso di detta disposizione, la legge del paese di compimento abituale del lavoro qualora dall’insieme delle circostanze risulti che sussiste un collegamento più stretto fra detto contratto e un altro paese.

    Sulle spese

    45

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, dev’essere interpretato nel senso che, anche nell’ipotesi in cui un lavoratore compia il suo lavoro in esecuzione del contratto abitualmente, per lungo tempo e senza interruzione nello stesso paese, il giudice nazionale può escludere, in forza dell’ultimo capoverso di detta disposizione, la legge del paese di compimento abituale del lavoro qualora dall’insieme delle circostanze risulti che sussiste un collegamento più stretto fra detto contratto e un altro paese.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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