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Document 62012CJ0032

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013.
    Soledad Duarte Hueros contro Autociba SA e Automóviles Citroën España SA.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Badajoz.
    Direttiva 1999/44/CE – Diritti del consumatore in caso di difetto di conformità del bene – Carattere minore di tale difetto – Esclusione della risoluzione del contratto – Competenze del giudice nazionale.
    Causa C‑32/12.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:637

    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    3 ottobre 2013 ( *1 )

    «Direttiva 1999/44/CE — Diritti del consumatore in caso di difetto di conformità del bene — Carattere minore di tale difetto — Esclusione della risoluzione del contratto — Competenze del giudice nazionale»

    Nella causa C‑32/12,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Badajoz (Spagna), con decisione del 13 gennaio 2012, pervenuta in cancelleria il 23 gennaio 2012, nel procedimento

    Soledad Duarte Hueros

    contro

    Autociba SA,

    Automóviles Citroën España SA,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta da A. Tizzano (relatore), presidente di sezione, M. Berger, A. Borg Barthet, E. Levits e J.-J. Kasel, giudici,

    avvocato generale: J. Kokott

    cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 gennaio 2013,

    considerate le osservazioni presentate:

    per S. Duarte Hueros, da J. Menaya Nieto-Aliseda, abogado;

    per Autociba SA, da M. Ramiro Gutiérrez e L. T. Corchero Romero, abogados;

    per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta, in qualità di agente;

    per il governo tedesco, da F. Wannek, in qualità di agente;

    per il governo francese, da G. de Bergues e S. Menez, in qualità di agenti;

    per il governo ungherese, da M. Z. Fehér, K. Szíjjártó e Z. Biró‑Tóth, in qualità di agenti;

    per il governo polacco, da M. Szpunar e B. Majczyna, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da J. Baquero Cruz e M. van Beek, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 febbraio 2013,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12).

    2

    Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra, da un lato, la sig.ra Duarte Hueros e, dall’altro, l’Autociba SA (in prosieguo: l’«Autociba») e l’Automóviles Citroën España SA, in merito alla sua domanda di risoluzione del contratto di vendita di un veicolo per un suo difetto di conformità a tale contratto.

    Contesto normativo

    Il diritto dell’Unione

    3

    Il considerando 1 della direttiva 1999/44 enuncia quanto segue:

    «considerando che l’articolo 153, paragrafi 1 e 3, [CE] dispone che la Comunità contribuisca al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate in applicazione dell’articolo 95 [CE]».

    4

    L’articolo 1, paragrafo 1, della stessa direttiva così dispone:

    «La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative a taluni aspetti della vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo, al fine di garantire un livello minimo uniforme di tutela dei consumatori nel quadro del mercato interno».

    5

    L’articolo 2, paragrafo 1, della citata direttiva così recita:

    «Il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita».

    6

    L’articolo 3 della direttiva 1999/44, rubricato «Diritti del consumatore», è formulato nei seguenti termini:

    «1.   Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

    2.   In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese[,] della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma del paragrafo 3, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6.

    3.   In primo luogo il consumatore può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato.

    (…)

    5.   Il consumatore può chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto:

    se il consumatore non ha diritto né alla riparazione né alla sostituzione o

    se il venditore non ha esperito il rimedio entro un periodo ragionevole ovvero

    se il venditore non ha esperito il rimedio senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

    6.   Un difetto di conformità minore non conferisce al consumatore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto».

    7

    Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva in parola:

    «Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose, compatibili con il trattato [CE], per garantire un livello più elevato di tutela del consumatore».

    8

    A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, della stessa direttiva:

    «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva (…)».

    Il diritto spagnolo

    9

    La legge nazionale vigente all’epoca dei fatti del procedimento principale che recepisce nel diritto spagnolo la direttiva 1999/44 è la legge del 10 luglio 2003, n. 23, sulle garanzie in caso di vendita di beni di consumo (Ley 23/2003 de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo) (BOE n. 165, dell’11 luglio 2003, pag. 27160) (in prosieguo: la «legge n. 23/2003»).

    10

    L’articolo 4, primo comma, della legge n. 23/2003 dispone quanto segue:

    «Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In conformità alle condizioni stabilite dalla presente legge, il consumatore ha diritto alla riparazione del bene, alla sua sostituzione, alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto».

    11

    L’articolo 5, paragrafo 1, della citata legge enuncia quanto segue:

    «Se il bene non è conforme al contratto, il consumatore può, a sua scelta, esigere la riparazione o la sostituzione del bene, a meno che una di tali possibilità non si riveli impossibile o sproporzionata. A partire dal momento in cui il consumatore comunica la propria scelta al venditore, entrambe le parti sono vincolate a tale scelta. Questa decisione del consumatore non pregiudica le disposizioni dell’articolo successivo quando la riparazione o la sostituzione non consentono di ripristinare il bene in conformità al contratto».

    12

    L’articolo 7 della predetta legge così recita:

    «Si procede alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, a scelta del consumatore, quando questi non può chiedere la riparazione o la sostituzione o qualora la riparazione o la sostituzione non siano state realizzate entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Non si procede alla risoluzione del contratto quando il difetto di conformità è minore».

    13

    A norma dell’articolo 216 del codice di procedura civile (Ley de Enjuiciamiento Civil):

    «I tribunali civili dirimono le cause di cui sono investiti in base agli elementi di fatto, alle prove e alle domande delle parti, salvo quando la legge dispone diversamente in casi particolari».

    14

    L’articolo 218, paragrafo 1, del codice di procedura civile stabilisce quanto segue:

    «Le decisioni giurisdizionali devono essere chiare, precise e corrispondere alle domande giudiziali e alle ulteriori istanze delle parti, dedotte tempestivamente nel procedimento. Esse contengono le declaratoria richieste, e condannano o assolvono il convenuto dirimendo tutti i punti controversi oggetto di discussione.

    Il giudice, senza discostarsi dalla causa dell’azione accogliendo elementi di fatto o di diritto distinti da quelli addotti in giudizio dalle parti, statuisce in conformità alle disposizioni applicabili alla causa, anche qualora non siano state citate o fatte valere correttamente dalle parti».

    15

    L’articolo 400 del codice di procedura civile precisa quanto segue:

    «1.   Qualora l’oggetto della domanda possa essere fondato su differenti fatti o diversi elementi di diritto o titoli, nella domanda devono essere dedotti quanti di essi risultino noti o possano essere dedotti al tempo della sua proposizione. Non è consentito riservarsene la deduzione per un procedimento successivo.

    (…)

    2.   In conformità delle disposizioni del paragrafo precedente, ai fini della litispendenza e del giudicato, i fatti e gli elementi di diritto dedotti in una causa si considerano come gli stessi dedotti in una causa precedente, se potevano essere in questa dedotti».

    16

    L’articolo 412, paragrafo 1, del codice di procedura civile così dispone:

    «Una volta che l’oggetto del procedimento è stato stabilito nella domanda giudiziale, nella comparsa di risposta e, eventualmente, nella domanda riconvenzionale, le parti non possono successivamente modificarlo».

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    17

    Nel luglio 2004 la sig.ra Duarte Hueros acquistava presso l’Autociba un’autovettura dotata di tettuccio apribile. L’Autociba consegnava tale autovettura nel successivo mese di agosto, previo pagamento della stessa da parte dell’acquirente, per un importo pari a EUR 14 320.

    18

    Dato che, in caso di pioggia, si constatava un’infiltrazione di acqua dal tettuccio all’interno della vettura, la sig.ra Duarte Hueros riportava quest’ultima presso l’Autociba. Poiché i numerosi tentativi di riparazione non sortivano esito positivo, la sig.ra Duarte Hueros chiedeva la sostituzione dell’autovettura.

    19

    In seguito al rifiuto dell’Autociba di procedere alla sostituzione richiesta, la sig.ra Duarte Hueros adiva il Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Badajoz (Tribunale civile n. 2 di Badajoz) onde ottenere la risoluzione del contratto di vendita nonché la condanna in solido dell’Autociba e della Citroën España SA — quest’ultima in qualità di fabbricante dell’autovettura — al rimborso del prezzo di acquisto della stessa.

    20

    Il Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Badajoz rilevava tuttavia che, dato che il difetto da cui era scaturita la controversia dinanzi ad esso pendente aveva carattere minore, la risoluzione del contratto di vendita non poteva essere disposta, in forza dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 1999/44.

    21

    In tale contesto, sebbene alla sig.ra Duarte Hueros spettasse il diritto ad una riduzione del prezzo di vendita in virtù dell’articolo 3, paragrafo 5, della citata direttiva, il giudice del rinvio rilevava, tuttavia, che una soluzione del genere non era ammissibile a causa delle norme processuali interne, segnatamente dell’articolo 218, paragrafo 1, del codice di procedura civile, relativo al principio di corrispondenza tra le domande giudiziali delle parti e le decisioni giurisdizionali, poiché il consumatore non aveva formulato alcuna domanda giudiziale in questo senso, né in via principale, né in subordine.

    22

    Peraltro, alla luce del fatto che la sig.ra Duarte Hueros aveva avuto la possibilità di reclamare una siffatta riduzione del prezzo, per lo meno in via subordinata, nel contesto del procedimento principale, non sarebbe ammissibile alcuna domanda giudiziale in occasione di una controversia successiva, in forza del fatto che, nel diritto spagnolo, il principio del giudicato si estende a tutte le pretese che avrebbero già potuto essere state formulate in un procedimento precedente.

    23

    Ciò premesso, nutrendo dubbi in merito alla compatibilità del diritto spagnolo con i principi scaturenti dalla direttiva 1999/44, il Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Badajoz ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se, nel caso in cui un consumatore — che non ha ottenuto il ripristino della conformità del bene al contratto in quanto la riparazione, pur essendo stata richiesta a più riprese, non è stata effettuata — chieda in giudizio soltanto la risoluzione del contratto, la quale, tuttavia, trattandosi di un difetto di conformità minore, non può essere accordata, il giudice possa riconoscere d’ufficio una congrua riduzione del prezzo».

    Sulla questione pregiudiziale

    24

    Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 1999/44 osti ad una normativa di uno Stato membro come quella oggetto del procedimento principale, la quale, quando un consumatore che ha diritto ad una congrua riduzione del prezzo di un bene fissato dal contratto di vendita chiede in giudizio solamente la risoluzione di tale contratto, ma questa non può essere ottenuta a causa del carattere minore del difetto di conformità di tale bene, non consente al giudice nazionale adito di riconoscere d’ufficio una siffatta riduzione, e ciò sebbene detto consumatore non sia autorizzato né a precisare la sua domanda iniziale né a proporre un nuovo ricorso a questo fine.

    25

    A questo proposito, occorre ricordare che la finalità della direttiva 1999/44, come indicato dal suo primo considerando, è di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori (sentenza del 17 aprile 2008, Quelle, C-404/06, Racc. pag. I-2685, punto 36).

    26

    In particolare, l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 1999/44 obbliga il venditore a consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

    27

    In quest’ottica, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della citata direttiva, il venditore risponde, nei confronti del consumatore, di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (v. sentenze Quelle, cit., punto 26, nonché del 16 giugno 2011, Gebr. Weber e Putz, C-65/09 e C-87/09, Racc. pag. I-5257, punto 43).

    28

    L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva elenca i diritti che il consumatore può far valere nei confronti del venditore in caso di difetto di conformità del bene consegnato. In prima battuta, a norma del paragrafo 3 di tale articolo, il consumatore può chiedere il ripristino della conformità del bene. Se tale ripristino non è praticabile, egli può chiedere, in secondo luogo, ai sensi del paragrafo 5 dello stesso articolo, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (v. citate sentenze Quelle, punto 27, nonché Gebr. Weber e Putz, punto 44). Tuttavia, come emerge dal paragrafo 6 di detto articolo 3, qualora il difetto di conformità del bene consegnato presenti un carattere minore, il consumatore non è autorizzato a chiedere tale risoluzione e, in questo caso, dispone unicamente del diritto di domandare una congrua riduzione del prezzo di vendita del bene in oggetto.

    29

    In questo contesto, come ha rilevato, in sostanza, l’avvocato generale al paragrafo 41 delle conclusioni, occorre precisare che il citato articolo 3 non contiene disposizioni in forza delle quali il giudice nazionale sia tenuto, in circostanze come quelle del procedimento principale, a riconoscere d’ufficio al consumatore una congrua riduzione del prezzo di vendita del bene in causa.

    30

    L’articolo 3 della direttiva 1999/44, letto in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, della stessa, si limita infatti ad obbligare gli Stati membri ad adottare le misure necessarie affinché il consumatore possa effettivamente esercitare i suoi diritti, avvalendosi dei diversi rimedi previsti nell’evenienza che il bene presenti un difetto di conformità. Come ha ancora rilevato l’avvocato generale al paragrafo 25 delle conclusioni, tale direttiva non contiene alcuna previsione circa l’azionabilità in giudizio di tali diritti.

    31

    Pertanto, in assenza di una normativa dell’Unione in materia, le modalità procedurali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai consumatori in forza della direttiva 1999/44 rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi. Tuttavia, tali modalità non devono essere meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e non devono rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2013, Banif Plus Bank, C‑472/11, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

    32

    Per quanto riguarda il principio di equivalenza, si deve rilevare che dal fascicolo di cui dispone la Corte non emerge alcun elemento tale da suscitare dubbi quanto alla conformità della normativa processuale spagnola a questo principio.

    33

    Dal fascicolo si desume infatti che questa normativa si applica a prescindere dalla circostanza che il diritto in forza del quale il consumatore ha proposto il ricorso sia riconducibile al diritto dell’Unione o al diritto nazionale.

    34

    Per quanto riguarda il principio di effettività, si deve rammentare che, per giurisprudenza costante della Corte, ciascun caso in cui si pone la questione se una disposizione processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali (sentenze del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, punto 49, e del 14 marzo 2013, Aziz, C‑415/11, punto 53).

    35

    Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio si desume che, da un lato, in applicazione degli articoli 216 e 218 del codice di procedura civile, il giudice nazionale è vincolato dal petitum proposto dal ricorrente nell’atto introduttivo del ricorso e, dall’altro, che quest’ultimo non può modificare l’oggetto di tale atto introduttivo nel corso del procedimento, a norma dell’articolo 412, paragrafo 1, del citato codice.

    36

    Inoltre, in forza dell’articolo 400 di tale codice, il ricorrente non è autorizzato a proporre un nuovo ricorso per dedurre in giudizio pretese che avrebbe potuto sollevare, per lo meno in via subordinata, in occasione di un procedimento precedente. In base al principio del giudicato, infatti, tale ricorso risulterebbe irricevibile.

    37

    Pertanto, da queste considerazioni si evince che, nel sistema processuale spagnolo, un consumatore la cui domanda giudiziale sia unicamente intesa ad ottenere la risoluzione del contratto di vendita di un bene è definitivamente privato della possibilità di usufruire del diritto di ottenere la congrua riduzione del suo prezzo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 1999/44, se il giudice nazionale adito dovesse considerare che, in realtà, il difetto di conformità di tale bene presenta un carattere minore, salvo nell’ipotesi in cui sia stata presentata, in subordine, una domanda giudiziale volta ad ottenere tale riduzione.

    38

    Al riguardo occorre ciò nondimeno rilevare che, tenuto conto dello svolgimento e delle specificità di tale sistema processuale, siffatta ipotesi deve essere considerata alquanto improbabile, in quanto sussiste un rischio non trascurabile che il consumatore interessato non proponga una domanda in subordine — la quale, del resto, perseguirebbe una tutela inferiore a quella cui mira la domanda in via principale — vuoi a causa dell’obbligo particolarmente rigido di concomitanza con quest’ultima, vuoi perché ignora o non comprende la portata dei suoi diritti (v., per analogia, sentenza Aziz, cit., punto 58).

    39

    Ciò premesso, è d’obbligo dichiarare che un regime processuale di questo genere, non consentendo al giudice nazionale di riconoscere d’ufficio il diritto del consumatore ad ottenere una congrua riduzione del prezzo di vendita del bene, sebbene tale consumatore non sia autorizzato né a precisare la sua domanda iniziale né a proporre un nuovo ricorso a questo fine, è idoneo ad arrecare pregiudizio all’effettività della tutela dei consumatori voluta dal legislatore dell’Unione.

    40

    Il sistema spagnolo, in effetti, obbliga il consumatore ad anticipare il risultato dell’analisi relativa alla qualificazione giuridica del difetto di conformità del bene che deve essere eseguita in via definitiva dal giudice competente, circostanza, questa, che conferisce una natura puramente aleatoria, e di riflesso inadeguata, alla tutela concessa al consumatore in forza dell’articolo 3, paragrafo, 5, della direttiva 1999/44. Tale conclusione vale a maggior ragione quando, come nel procedimento principale, la suddetta analisi si rivela particolarmente complessa, sicché tale qualificazione dipende eminentemente dall’istruzione condotta dal giudice investito della controversia.

    41

    Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 31 delle conclusioni, in tali condizioni occorre dichiarare che la normativa spagnola oggetto del procedimento principale non risulta conforme al principio di effettività, giacché rende eccessivamente difficile, se non perfino impossibile, attuare la tutela che la direttiva 1999/44 intende conferire ai consumatori nel contesto delle azioni in giudizio da essi promosse per difetto di conformità del bene consegnato al contratto di vendita.

    42

    Ciò premesso, spetta al giudice del rinvio verificare quali siano le norme nazionali applicabili alla controversia della quale è investito e adoperarsi al meglio nei limiti della sua competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 1999/44 e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2012, Dominguez, C‑282/10, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

    43

    Alla luce delle considerazioni che precedono occorre rispondere alla questione sottoposta che la direttiva 1999/44 deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro che, come quella oggetto del procedimento principale, quando un consumatore che ha diritto ad una congrua riduzione del prezzo di un bene fissato dal contratto di vendita chiede in giudizio solamente la risoluzione di tale contratto, ma questa non può essere ottenuta a causa del carattere minore del difetto di conformità di tale bene, non consente al giudice nazionale adito di riconoscere d’ufficio una siffatta riduzione, e ciò sebbene detto consumatore non sia autorizzato né a precisare la sua domanda iniziale né a proporre un nuovo ricorso a questo fine.

    Sulle spese

    44

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

     

    La direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro che, come quella oggetto del procedimento principale, quando un consumatore che ha diritto ad una congrua riduzione del prezzo di un bene fissato dal contratto di vendita chiede in giudizio solamente la risoluzione di tale contratto, ma questa non può essere ottenuta a causa del carattere minore del difetto di conformità di tale bene, non consente al giudice nazionale adito di riconoscere d’ufficio una siffatta riduzione, e ciò sebbene detto consumatore non sia autorizzato né a precisare la sua domanda iniziale né a proporre un nuovo ricorso a questo fine.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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