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Document 62012CJ0015

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 settembre 2013.
    Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd contro Consiglio dell'Unione europea.
    Impugnazione - Dumping - Regolamento (CE) n. 826/2009 - Importazione di determinati mattoni di magnesia originari della Cina - Regolamento (CE) n. 384/96 - Articolo 2, paragrafo 10, lettera b) - Confronto equo - Articolo 11, paragrafo 9 - Riesame intermedio parziale - Obbligo di applicare lo stesso metodo applicato nell’inchiesta sfociata nell’imposizione del dazio - Mutamento di circostanze.
    Causa C-15/12 P.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:572

    SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

    19 settembre 2013 ( *1 )

    «Impugnazione — Dumping — Regolamento (CE) n. 826/2009 — Importazione di determinati mattoni di magnesia originari della Cina — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articolo 2, paragrafo 10, lettera b) — Confronto equo — Articolo 11, paragrafo 9 — Riesame intermedio parziale — Obbligo di applicare lo stesso metodo applicato nell’inchiesta sfociata nell’imposizione del dazio — Mutamento di circostanze»

    Nella causa C‑15/12 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’11 gennaio 2012,

    Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd, con sede in Dashiqiao (Cina), rappresentata da J.‑F. Bellis e R. Luff, avocats,

    ricorrente,

    procedimento in cui le altre parti sono:

    Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J.‑P. Hix, in qualità di agente, assistito da G. Berrisch, Rechtsanwalt, e da N. Chesaites, barrister,

    convenuto in primo grado,

    Commissione europea, rappresentata da E. Gippini Fournier e H. van Vliet, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    interveniente in primo grado,

    LA CORTE (Seconda Sezione),

    composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, G. Arestis (relatore), J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev e J.L. da Cruz Vilaça, giudici,

    avvocato generale: P. Cruz Villalón

    cancelliere: V. Tourrès, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 gennaio 2013,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd (in prosieguo: «Dashiqiao») chiede, con la sua impugnazione, l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2011, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio (T-423/09, Racc. pag. II-8369; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento del regolamento (CE) n. 826/2009 del Consiglio, del 7 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese (GU L 240, pag. 7; in prosieguo: il «regolamento controverso»), in quanto il dazio antidumping che esso stabilisce nei confronti della ricorrente eccede quello che sarebbe applicabile se fosse stato determinato sulla base del metodo di calcolo applicato nel corso dell’inchiesta iniziale per tener conto del mancato rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») cinese all’esportazione.

    Contesto normativo

    2

    Il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), è stato sostituito e codificato dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51, e – rettifica – GU 2010, L 7, pag. 22). Tuttavia, vista la data di adozione del regolamento controverso, la lite deve essere esaminata sul fondamento del regolamento n. 384/96, come modificato dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 (GU L 340, pag. 17; in prosieguo: il «regolamento di base»), che, al suo articolo 2, paragrafi 1, primo comma, 8 e 10, prevedeva quanto segue:

    «1.   Il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore.

    (…)

    8.   Il prezzo all’esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l’esportazione dal paese esportatore alla Comunità.

    (…)

    10.   Tra il valore normale e il prezzo all’esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Nell’applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale. Quando sono soddisfatte le condizioni specificate, possono essere applicati adeguamenti per i fattori qui di seguito elencati:

    (…)

    b)

    Oneri all’importazione e imposte indirette

    Il valore normale è adeguato di un importo corrispondente agli oneri all’importazione o alle imposte indirette che gravano sul prodotto simile e sui materiali in esso incorporati destinati al consumo nel paese esportatore e che non sono riscossi oppure sono rimborsati per i prodotti esportati nella Comunità.

    (…)

    k)

    Altri fattori

    Un adeguamento può essere ugualmente effettuato per differenze relative ad altri fattori non indicati nelle lettere da a) a j) se è dimostrato, come prescritto a norma del presente paragrafo, che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi, in particolare che gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa della differenza fra tali fattori».

    3

    L’articolo 11, paragrafi 3, primo comma, e 9, del regolamento di base prevede quanto segue:

    «3.   Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di lasciare in vigore le misure, per iniziativa della Commissione oppure a richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall’istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori comunitari, la quale contenga sufficienti elementi di prova dell’esigenza di tale riesame intermedio.

    (…)

    9.   In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma del presente articolo la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell’articolo 2, in particolare i paragrafi 11 e 12, e dell’articolo 17».

    Fatti e regolamento controverso

    4

    I punti rilevanti del contesto di fatto della controversia sono così esposti ai punti da 4 a 6 e 16 della sentenza impugnata:

    «4

    L’11 aprile 2005 la Commissione delle Comunità europee ha adottato il regolamento (CE) n. 552/2005 che istituisce [un dazio antidumping provvisorio] sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese (GU L 93, pag. 6), il quale ha in particolare istituito un dazio antidumping provvisorio del 66,1% applicabile alle importazioni nella Comunità europea di determinati mattoni di magnesia prodotti da [Dashiqiao].

    5

    Con il regolamento (CE) n. 1659/2005 del Consiglio, del 6 ottobre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese (GU L 267, pag. 1), il Consiglio dell’Unione europea ha, in particolare, istituito un dazio antidumping definitivo del 27,7% applicabile alle importazioni nella Comunità di determinati mattoni di magnesia prodotti da [Dashiqiao].

    6

    Su domanda di [Dashiqiao], il regolamento n. 1659/2005 è stato oggetto di un riesame intermedio parziale ai sensi dell’art[icolo] 11, [paragrafo] 3, del regolamento di base (…). Al termine di tale riesame, il Consiglio ha adottato il [regolamento controverso], con cui il dazio antidumping applicabile alle importazioni di determinati mattoni di magnesia prodotti da [Dashiqiao] è stato ridotto ad un’aliquota del 14,4%.

    (…)

    16

    Infine, ai considerando da 29 a 32 del regolamento impugnato, al punto 4, intitolato “Confronto”, è indicato quanto segue:

    ‘(29)

    Il valore medio normale è stato confrontato con il prezzo medio all’esportazione di ogni tipo del prodotto in esame, franco fabbrica, allo stesso stadio commerciale e allo stesso livello di imposizione indiretta. Onde garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto conto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. A tal fine, ove possibile e giustificato, sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto e le spese di assicurazione, movimentazione e carico, per i costi del credito e per i dazi antidumping effettivamente versati.

    (30)

    Dall’inchiesta è risultato che l’IVA versata sulle vendite all’esportazione non era stata rimborsata (nemmeno parzialmente, come nell’inchiesta iniziale). Nella comunicazione fornita [a Dashiqiao] a norma dell’articolo 20 del regolamento di base, era pertanto indicato che sia il prezzo all’esportazione che il valore normale sarebbero stati determinati in base all’IVA pagata o pagabile. [Dashiqiao] obietta che tale metodo è illegale. In relazione a tale affermazione va osservato quanto segue.

    (31)

    Innanzitutto, per quanto riguarda l’affermazione secondo la quale nell’inchiesta iniziale era stato seguito un altro metodo (ovvero era stata dedotta l’IVA sia dal valore normale che dal prezzo all’esportazione), va sottolineato che le circostanze applicabili durante il periodo dell’inchiesta di riesame non erano identiche a quelle applicabili durante il periodo dell’inchiesta iniziale. Mentre durante il periodo dell’inchiesta iniziale, come indicato sopra, l’IVA era stata parzialmente rimborsata, rendendo necessario un adeguamento secondo l’articolo 2, paragrafo 10, [del regolamento di base], durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’IVA sulle vendite all’esportazione non è stata rimborsata. Non è stato pertanto necessario alcun adeguamento per l’IVA, né per i prezzi all’esportazione né per il valore normale. Anche se questo modo di procedere potesse essere definito un cambiamento di metodo, sarebbe motivato dal disposto dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base in quanto le circostanze erano diverse.

    (32)

    In secondo luogo [Dashiqiao] afferma che il metodo impiegato nel presente riesame renderebbe artificialmente ampio il margine di dumping. Questa obiezione non può essere accolta. Il metodo impiegato è neutro, ovvero produce lo stesso effetto anche se, ad esempio, per taluni prodotti o transazioni la società vende alla Comunità a un prezzo all’esportazione che non causa dumping. In altre parole, anche supponendo che l’inclusione dell’IVA in entrambe le parti dell’equazione faccia aumentare la differenza tra i due elementi, questo succederebbe anche per i modelli per i quali non vi era dumping».

    Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

    5

    A sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale, Dashiqiao ha dedotto due motivi vertenti sulla violazione, rispettivamente, degli articoli 2, paragrafo 10, e 11, paragrafo 9, del regolamento di base.

    6

    Poiché non è stato accolto alcuno dei due motivi dedotti da Dashiqiao a sostegno del suo ricorso, il Tribunale lo ha respinto nel suo complesso.

    Conclusioni delle parti

    7

    Con la sua impugnazione, Dashiqiao chiede alla Corte di:

    annullare la sentenza impugnata e decidere la controversia;

    accogliere le conclusioni presentate in primo grado e, pertanto, annullare il dazio antidumping applicatole con il regolamento controverso, in quanto eccede quello che sarebbe applicabile se fosse stato determinato sulla base del metodo di calcolo applicato nel corso dell’inchiesta iniziale per tener conto del mancato rimborso dell’IVA cinese all’esportazione, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base;

    condannare il Consiglio alle spese di entrambe le istanze.

    8

    Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

    in via principale, respingere l’impugnazione;

    in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

    in ulteriore subordine, respingere il ricorso, e

    condannare Dashiqiao alle spese.

    9

    La Commissione conclude per il rigetto dell’impugnazione e per la condanna di Dashiqiao alle spese.

    Sull’impugnazione

    10

    Dashiqiao invoca tre motivi a sostegno della sua impugnazione, diretta contro la sentenza impugnata esclusivamente nella parte in cui rigetta il secondo motivo del suo ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base.

    Sui primi due motivi

    Argomenti delle parti

    11

    Con il suo primo motivo, Dashiqiao sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto si è rifiutato di accertare quale metodo di confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale fosse stato applicato nell’inchiesta iniziale e quindi non ha potuto validamente concludere che non vi fosse stato un «cambiamento di metodo» nel senso dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base nel procedimento di riesame. A tale riguardo, la ricorrente afferma che da tale disposizione risulta che le istituzioni potrebbero applicare un metodo diverso da quello impiegato nell’inchiesta iniziale solo in presenza di un mutamento di circostanze.

    12

    Dashiqiao sottolinea che il Tribunale avrebbe confuso, al punto 57 della sentenza impugnata, la nozione di cambiamento di «metodo di adeguamento» con quella di cambiamento di «metodo di confronto». A suo giudizio, è pacifico che il dazio antidumping imposto alle sue importazioni in seguito al procedimento di riesame sarebbe stato inferiore se le autorità avessero applicato, nel corso di tale procedura, lo stesso metodo di confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale impiegato nell’inchiesta iniziale.

    13

    Con il suo secondo motivo, Dashiqiao sostiene che il Tribunale ha commesso un errore considerando che le istituzioni sarebbero tenute a non applicare ulteriormente il metodo di confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale impiegato nell’inchiesta iniziale se tale metodo determinava un adeguamento non autorizzato dall’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. Secondo Dashiqiao, il Tribunale ha confuso le nozioni di «adeguamento» e di «metodo di confronto». Il solo fatto che il metodo di confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale impiegato nel corso dell’inchiesta iniziale sia conforme a tale articolo 2, paragrafo 10, sarebbe sufficiente a far sì che le istituzioni siano tenute ad applicarlo anche nel corso del procedimento di riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del medesimo regolamento. Tuttavia, secondo Dashiqiao, le istituzioni non avrebbero applicato un aggiustamento ai sensi di tale articolo 2, paragrafo 10, poiché il metodo di confronto utilizzato era fondato su un valore normale, esclusa l’IVA, per il quale un siffatto adeguamento non è previsto.

    14

    Dashiqiao afferma che il metodo di confronto su una base «IVA inclusa» utilizzato nel riesame non permette di tener conto dell’incidenza dell’IVA all’esportazione nel confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. Il metodo di confronto su una base «IVA esclusa» sarebbe neutrale. Inoltre, Dashiqiao contesta l’applicazione di detto articolo 2, paragrafo 10, lettera b), ad un’imposta indiretta riscossa allo stadio della vendita finale che serve come base per il calcolo del valore normale. A tale proposito, Dashiqiao aggiunge che l’impiego di un valore normale IVA esclusa non è incompatibile con l’articolo 2 del regolamento di base. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe erroneamente deciso che l’unico metodo di confronto conforme a tale articolo 2 era un metodo fondato su un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base.

    15

    Il Consiglio e la Commissione contestano tanto la ricevibilità quanto la fondatezza di tali motivi, di cui chiedono il rigetto.

    Giudizio della Corte

    16

    In base alla formulazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, in tutte le inchieste di riesame nel senso di tale articolo la Commissione applica, se non è intervenuto un mutamento delle circostanze, lo stesso metodo impiegato nel corso dell’inchiesta iniziale che è sfociato nell’imposizione del dazio antidumping di cui trattasi, tenuto conto in particolare delle disposizioni dell’articolo 2 del medesimo regolamento.

    17

    Occorre rilevare che l’eccezione che permette alle istituzioni di avvalersi nel corso del procedimento di riesame di un metodo diverso da quello utilizzato nell’inchiesta iniziale se è intervenuto un mutamento delle circostanze deve necessariamente essere oggetto di un’interpretazione restrittiva, poiché una deroga o un’eccezione ad una regola generale deve essere interpretata restrittivamente (v. sentenza del 29 settembre 2011, Commissione/Irlanda, C‑82/10, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

    18

    A tale proposito occorre sottolineare che l’onere della prova incombe alle istituzioni che devono provare che è intervenuto un mutamento delle circostanze per avvalersi, nel corso dell’inchiesta di riesame, di un metodo diverso da quello utilizzato nell’inchiesta iniziale.

    19

    Tuttavia, per quanto riguarda la natura di eccezione di siffatto mutamento delle circostanze nel senso dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, è importante constatare che la necessità di un’interpretazione restrittiva non può consentire alle istituzioni di interpretare e di applicare tale disposizione in un modo incompatibile con la formulazione e la finalità di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 19 luglio 2012, Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, punto 93). A tale proposito occorre rilevare che tale disposizione prevede, in particolare, che il metodo applicato deve essere conforme alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento di base.

    20

    Nella fattispecie, risulta dal punto 55 della sentenza impugnata che era stato effettuato un adeguamento del prezzo all’esportazione nel corso dell’inchiesta iniziale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, e che si era rinunciato ad un siffatto adeguamento nell’ambito del procedimento di riesame, dal momento che le condizioni previste da tale disposizione non erano soddisfatte. Secondo il punto 56 della medesima sentenza, tale differenza non costituisce un «cambiamento di metodo» nel senso dell’articolo 11, paragrafo 9, di tale regolamento.

    21

    Dashiqiao sostiene in sostanza che il Tribunale, rifiutandosi di accertare quale metodo di confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale fosse stato applicato nell’inchiesta iniziale, non poteva concludere validamente che non vi fosse stato un «cambiamento di metodo» nel senso dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base.

    22

    Orbene, il Tribunale ha risposto alla questione del metodo di confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale applicato nel corso dell’inchiesta di riesame e dell’inchiesta iniziale, nel contesto della sua risposta al primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, senza che tale risposta sia stata contestata da Dashiqiao nell’ambito della presente impugnazione. Infatti, al punto 37 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che dal regolamento controverso risulta che il Consiglio ha ritenuto che nel corso del procedimento di riesame, contrariamente alla situazione all’epoca dell’inchiesta iniziale, non fossero soddisfatte le condizioni per un adeguamento del valore normale e/o del prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, cosicché tale disposizione non poteva trovare applicazione.

    23

    Inoltre, il Tribunale ha precisato, ai punti 35 e 38 della sentenza impugnata, da un lato, che, nel corso dell’inchiesta iniziale, il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), di detto regolamento, tenendo conto dell’importo dell’IVA pagata o da pagare e, dall’altro lato, che il metodo applicato in sede di riesame consisteva in un confronto del valore normale e del prezzo all’esportazione su una base «IVA inclusa», sul fondamento esclusivo della disposizione generale contenuta in tale articolo 2, paragrafo 10, prima e seconda frase.

    24

    Pertanto, il primo motivo d’impugnazione dedotto dalla ricorrente deve essere respinto in quanto infondato.

    25

    Per quanto riguarda il secondo motivo dell’impugnazione, occorre rilevare che, al punto 57 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che la differenza nell’impostazione del Consiglio contestata da Dashiqiao non risulta da un «cambiamento di metodo» nel senso dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. Al punto 57 della stessa sentenza, il Tribunale ha dichiarato che le nozioni di «metodo» e di «adeguamento» non coincidono e che la sola rinuncia a un adeguamento non giustificato alla luce delle circostanze della fattispecie non può essere considerata come un cambiamento di metodo nel senso di tale disposizione.

    26

    Il Tribunale ha altresì rilevato allo stesso punto 57 che, in tali circostanze, le condizioni dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base non erano più soddisfatte. Inoltre, il Tribunale ha dichiarato, al punto 58 della sentenza impugnata, che l’articolo 11, paragrafo 9, del medesimo regolamento prevede che il metodo seguito debba essere conforme alle disposizioni dell’articolo 2 dello stesso regolamento e che, qualora in fase di riesame dovesse risultare che l’applicazione del metodo utilizzato nel corso dell’inchiesta iniziale non era conforme a tale articolo 2, paragrafo 10, lettera b), le istituzioni sarebbero tenute a non applicare ulteriormente tale metodo.

    27

    Orbene, il Tribunale ha legittimamente dichiarato, al punto 59 della sentenza impugnata, che, poiché l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base richiede espressamente che il metodo applicato in sede di riesame soddisfi i requisiti dell’articolo 2 di tale regolamento, un siffatto riesame non può portare ad un adeguamento non autorizzato, in particolare, dall’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del suddetto regolamento.

    28

    In tale contesto, il Tribunale ha altresì dichiarato, al punto 60 della sentenza impugnata, che, alla luce di ciò non era necessario esaminare la questione se, in tali circostanze, il metodo applicato nel corso dell’inchiesta iniziale fosse conforme all’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, poiché, nel corso del riesame, siffatta applicazione non era conforme a detta disposizione, non essendo soddisfatte le condizioni richieste.

    29

    Infatti, il ripristino della simmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, che costituisce la finalità di qualsiasi adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, non era più necessario al momento del riesame, poiché era venuta meno l’asimmetria che aveva motivato l’aggiustamento effettuato al momento dell’inchiesta iniziale, cioè il rimborso parziale dell’IVA all’esportazione.

    30

    Di conseguenza, l’affermazione di Dashiqiao secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che l’unico metodo di confronto applicabile al momento del riesame, che è conforme all’articolo 2 del regolamento di base, consiste nel procedere ad un adeguamento fondato sul paragrafo 10, lettera b), di tale articolo è inconferente rispetto al semplice rilievo effettuato dal Tribunale secondo cui non era in sé necessario alcun ulteriore adeguamento.

    31

    Alla luce delle considerazioni che precedono, i primi due motivi dell’impugnazione devono essere dichiarati infondati.

    Sul terzo motivo

    Argomenti delle parti

    32

    Dashiqiao contesta la conclusione del Tribunale, esposta al punto 62 della sentenza impugnata, secondo cui il Consiglio ha provato che le circostanze erano mutate tra le due inchieste e che tale mutamento poteva giustificare che si rinunciasse all’applicazione dell’adeguamento che era stato impiegato nel corso dell’inchiesta iniziale. A suo giudizio, tale conclusione è manifestamente erronea poiché il mutamento di circostanze addotto dal Consiglio, come sintetizzato al punto 63 della stessa sentenza, non permetteva affatto di concludere che avrebbe reso inapplicabile il metodo di confronto impiegato nell’inchiesta iniziale. Infatti, Dashiqiao sostiene che, come ha enunciato nell’ambito dell’argomentazione svolta a sostegno del suo primo motivo, la circostanza che l’aliquota dell’IVA cinese all’esportazione effettivamente percepita sia passata da 4% a 17% tra l’inchiesta iniziale e il procedimento di riesame produce la sola conseguenza che l’adeguamento del prezzo all’esportazione da applicarsi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), sarebbe del 17% piuttosto che del 4%. La differenza dell’aliquota di rimborso dell’IVA avrebbe potuto quindi rientrare assolutamente nel metodo di confronto applicato nel corso dell’inchiesta iniziale. Inoltre, essa ritiene che tale impostazione non sia conforme al requisito per cui l’eccezione relativa al mutamento delle circostanze, menzionata al punto 54 di tale sentenza, deve essere interpretata restrittivamente.

    33

    Il Consiglio afferma che il terzo motivo è contemporaneamente inconferente, irricevibile e infondato. Per la Commissione, tale motivo è inconferente e infondato.

    Giudizio della Corte

    34

    Occorre rammentare che, al punto 62 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, in ogni caso, anche supponendo che, nel corso del procedimento di riesame, il Consiglio abbia adottato un metodo di confronto diverso rispetto a quello applicato nel corso dell’inchiesta iniziale, tale istituzione ha dimostrato che, da un lato, tra l’inchiesta iniziale e il procedimento di riesame le circostanze erano mutate e che, dall’altro lato, detto mutamento era tale da giustificare la rinuncia ad un siffatto adeguamento. Il Tribunale stesso ha rilevato, al punto 63 della citata sentenza, che, se, nel corso dell’inchiesta iniziale, l’IVA cinese sulle vendite all’esportazione dei prodotti interessati veniva parzialmente rimborsata, mentre essa veniva riscossa integralmente sulle vendite interne, ciò non avveniva più durante il periodo coperto dal procedimento di riesame, per cui era intervenuto un mutamento di circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base.

    35

    Il Tribunale, senza commettere un errore di diritto, ha potuto dedurre da tale constatazione, al punto 64 della sentenza impugnata, che, alla luce di tale mutamento di circostanze, il Consiglio aveva il diritto di rinunciare ad un adeguamento del valore normale e del prezzo all’esportazione nel corso del procedimento di riesame, dal momento che era possibile procedere ad un confronto equo tra tale valore e tale prezzo su una base «IVA inclusa».

    36

    Infatti, è sufficiente rilevare che l’adeguamento operato dalle istituzioni nel corso dell’inchiesta iniziale era diretto a tener conto del rimborso parziale dell’IVA cinese all’esportazione che generava un’asimmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, il che non è contestato da Dashiqiao.

    37

    Orbene, come è stato rilevato al punto 29 della presente sentenza, a partire dal momento in cui è venuto meno l’elemento che causava l’asimmetria nel corso dell’inchiesta iniziale, cioè il rimborso parziale dell’IVA all’esportazione, non era più necessario alcun ripristino di tale simmetria e quindi alcun adeguamento, a prescindere dal metodo di adeguamento effettivamente applicato.

    38

    Pertanto, poiché le circostanze che avevano giustificato un adeguamento erano mutate, il Tribunale ha legittimamente dichiarato, in via principale, che non si trattava di un cambiamento di metodo, ma piuttosto che non ricorrevano le condizioni di tale adeguamento e, in subordine, che, anche supponendo che si fosse trattato di un cambiamento di metodo, esso sarebbe stato giustificato da un mutamento di circostanze.

    39

    Atteso che nessuno dei tre motivi dedotti da Dashiqiao a sostegno della sua impugnazione è tale da essere accolto, quest’ultima deve essere respinta.

    Sulle spese

    40

    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che si applica per analogia al procedimento d’impugnazione a norma dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, Dashiqiao, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese dell’impugnazione. Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del medesimo regolamento, anch’esso applicabile al procedimento d’impugnazione a norma di detto articolo 184, paragrafo 1, occorre decidere che la Commissione sopporterà le proprie spese.

     

    Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    L’impugnazione è respinta.

     

    2)

    Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd è condannata alle spese del presente procedimento.

     

    3)

    La Commissione europea sopporta le proprie spese.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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