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Document 62012CC0546

Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 13 novembre 2014.
Ralf Schräder contro Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV).
Impugnazione – Privativa comunitaria per ritrovati vegetali – Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) – Regolamento (CE) n. 2100/94 – Articoli 20 e 76 – Regolamento (CE) n. 874/2009 – Articolo 51 – Domanda di apertura del procedimento di nullità di una privativa comunitaria – Principio dell’esame d’ufficio – Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV – Elementi di prova sostanziali.
Causa C-546/12 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2373

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ELEANOR SHARPSTON

presentate il 13 novembre 2014 ( 1 )

Causa C‑546/12 P

Ralf Schräder

Altre parti del procedimento:

Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

e

Jørn Hansson

«Impugnazione — Privative comunitarie per ritrovati vegetali — Decisione della commissione di ricorso nel procedimento di annullamento — Esame d’ufficio dei fatti — Articolo 76 del regolamento (CE) n. 2100/94»

1. 

Nella presente impugnazione della sentenza del Tribunale nella causa T‑242/09 ( 2 ), il sig. Schräder contesta la decisione di quest’ultimo recante rigetto del suo ricorso contro la decisione della commissione di ricorso (in prosieguo: la «commissione») dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (in prosieguo: l’«UCVV» o l’«Ufficio»), del 23 gennaio 2009, relativa ad una domanda di annullamento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali (in prosieguo: la «PCRV») concessa alla varietà Osteospermum ecklonis LEMON SYMPHONY ( 3 ).

2. 

Qui di seguito sono brevemente esposti i fatti della controversia. Il 5 settembre 1996 il sig. Hansson (l’interveniente nel procedimento dinanzi l’UCVV) ha presentato una domanda di PCRV all’UCVV per LEMON SYMPHONY. L’UCVV ha incaricato il Bundessortenamt (Ufficio federale tedesco delle varietà vegetali) di condurre l’esame tecnico richiesto. A tal fine il Bundessortenamt ha chiesto «20 giovani vegetali di qualità commerciale, non tagliati né trattati con regolatori di crescita». Il sig. Hansson ha inviato il materiale vegetale richiesto il 10 gennaio 1997. L’esperto incaricato di eseguire l’esame tecnico ha comunicato per iscritto all’UCVV quanto segue: «Conformemente al punto II, secondo comma, del protocollo tecnico dell’UCVV relativo all’esame dei caratteri distintivi, dell’omogeneità e della stabilità (“DUS”), vi informiamo che il materiale di moltiplicazione della varietà menzionata in oggetto che ci è stato inviato consiste in vegetali destinati alla vendita, in gemme trattate con regolatori di crescita e tagliate. Pertanto, il buon svolgimento dell’esame tecnico appare compromesso». L’esame tecnico è stato cionondimeno realizzato più tardi (in prosieguo: l’«esame tecnico del 1997»), sebbene il Tribunale abbia rilevato nella sentenza impugnata che il Bundessortenamt non era stato in grado di confermare se esso abbia avuto ad oggetto direttamente il materiale vegetale inviato dal sig. Hansson o talee ottenute da tale materiale. Il Bundessortenamt ha in seguito redatto una relazione d’esame alla quale era allegata la descrizione ufficiale della LEMON SYMPHONY, da cui risultava che il carattere «portamento del fusto» era indicato come «eretto» ( 4 ).

3. 

La PCRV è stata concessa a LEMON SYMPHONY il 6 aprile 1999.

4. 

Il 26 novembre 2001 il sig. Schräder ha presentato una domanda di PCRV per la varietà SUMOST 01 appartenente alla specie Osteospermum ecklonis ( 5 ). L’esame tecnico ha dimostrato che SUMOST 01 non si distingueva dalla varietà LEMON SYMPHONY. La domanda del sig. Schräder è stata quindi respinta. Al fine di perseguire la sua domanda di protezione per SUMOST 01, il sig. Schräder ha in seguito proposto una serie di domande, volte a modificare la decisione di concedere a LEMON SYMPHONY la PCRV. Nel procedimento amministrativo e dinanzi al Tribunale il sig. Schräder ha sostenuto che tale PCRV dovrebbe essere dichiarata nulla. La sua tesi è essenzialmente che l’esame tecnico del 1997 non era valido, in quanto il materiale utilizzato ai fini di tale esame era difettoso. Egli sostiene che LEMON SYMPHONY non era mai esistita nella forma riprodotta nella descrizione ufficiale inserita nel registro delle privative comunitarie per i ritrovati vegetali nel 1997.

5. 

Il sig. Schräder sostiene che l’esame tecnico del 1997 era viziato per i seguenti motivi. In primo luogo, le piante inviate al Bundessortenamt erano state tagliate e tali talee erano state utilizzate nel corso degli esami al posto del materiale inviato dal sig. Hansson (il titolare della PCRV su LEMON SYMPHONY). In secondo luogo, il materiale in esame era costituito da vegetali con gemme che erano stati trattati con regolatori di crescita. In terzo luogo, vi erano differenze rispetto alla descrizione della LEMON SYMPHONY che era stata prodotta in Giappone. In quarto luogo, ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio ( 6 ) una varietà può essere qualificata distinta solo se si distingue, con riferimento all’espressione dei caratteri che risultano da un genotipo o da una combinazione di genotipi; non può esservi distinzione quando l’espressione dei caratteri constatata è frutto di un trattamento meccanico e con regolatori di crescita.

6. 

Il sig. Schräder propone ora sei motivi di impugnazione.

7. 

A mio avviso, solo il primo motivo — relativo al fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, violando in tal modo i suoi diritti fondamentali, stabilendo che la commissione non era tenuta ad esaminare i fatti d’ufficio — rivela una vera questione di diritto, e tale motivo è infondato per le ragioni che espongo qui di seguito.

Diritto dell’Unione

Diritti fondamentali

8.

L’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ( 7 ) garantisce il diritto di un individuo a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni dell’Unione.

9.

L’articolo 47 della Carta prevede il diritto ad un ricorso effettivo e ad un processo equo.

Regolamento (CE) n. 2100/94

10.

Il regolamento di base stabilisce un sistema (che coesiste con i regimi nazionali) per la concessione di diritti di proprietà industriale per le varietà vegetali che sono validi in tutta l’Unione europea ( 8 ). L’UCVV è stato istituito per l’attuazione del regolamento ( 9 ). Oggetto di una PCRV possono essere le varietà di tutte le specie e di tutti i generi botanici, compresi, inter alia, gli ibridi tra generi e specie ( 10 ). Per ottenere la protezione le varietà devono essere distinte, omogenee, stabili e nuove ( 11 ). Il titolare di una PCRV gode del diritto esclusivo di eseguire o autorizzare atti di cui all’articolo 13, paragrafo 2 ( 12 ). Una PCRV può essere ottenuta in seguito alla presentazione di una domanda; le condizioni che disciplinano tale processo sono contenute nel capitolo I del regolamento. L’UCVV è responsabile per l’espletamento di un esame formale, sostanziale e tecnico della domanda ( 13 ).

11.

L’articolo 7, paragrafo 1, così recita: «Una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l’espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda determinata in virtù dell’articolo 51» ( 14 ). Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, l’esistenza di un’altra varietà si considera «notoriamente conosciuta» se: a) tale varietà ha formato oggetto di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali o è stata iscritta in un registro ufficiale delle varietà vegetali, nella Comunità o in qualunque Stato oppure nell’ambito di un’organizzazione intergovernativa competente in materia; b) per tale varietà è stata chiesta la concessione di una PCRV o l’iscrizione nel suddetto registro ufficiale, a condizione che nel frattempo la domanda sia stata accolta.

12.

Una varietà si considera «stabile» se, tra l’altro, l’espressione dei caratteri compresi nell’esame della distinzione nonché di altri usati per la descrizione della varietà, rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni ( 15 ).

13.

L’articolo 20 («Dichiarazione di nullità della privativa per ritrovati vegetali») dispone che:

«1.   L’Ufficio dichiara nulla la privativa comunitaria per ritrovati vegetali se è accertato che:

a)

le condizioni stabilite agli articoli 7 o 10 non erano soddisfatte al momento della concessione del diritto,

(…)

2.   La privativa comunitaria per ritrovati vegetali dichiarata nulla è considerata come non avente avuto, fin dall’inizio, gli effetti specificati nel presente regolamento».

14.

Le condizioni per l’annullamento delle PCRV sono contenute nell’articolo 21.

15.

Le decisioni dell’UCVV sono motivate e si fondano esclusivamente su motivi o fatti in merito ai quali le parti della procedura hanno potuto prendere posizione oralmente o per iscritto ( 16 ).

16.

In mancanza di disposizioni procedurali nel presente regolamento, l’UCVV prende in considerazione i principi generalmente ammessi in materia negli Stati membri ( 17 ).

17.

Un ricorso può essere proposto innanzi alla commissione di ricorso contro le decisioni dell’UCVV adottate a norma, tra l’altro, degli articoli 20 e 21 ( 18 ).

18.

L’articolo 76 dispone quanto segue: «Nel corso della procedura, l’Ufficio procede all’esame d’ufficio dei fatti nella misura in cui questi ultimi sono oggetto dell’esame conformemente agli articoli 54 e 55. L’Ufficio non tiene conto dei fatti o delle prove che non sono stati prodotti entro i termini fissati dall’Ufficio».

19.

L’UCVV può adattare, d’ufficio e previa consultazione del titolare, la descrizione ufficiale della varietà, per quanto concerne il numero e il tipo delle caratteristiche o le espressioni di tali caratteristiche ( 19 ).

20.

Nell’esercizio delle sue funzioni, la commissione di ricorso può esercitare le attribuzioni di competenza dell’UCVV ( 20 ).

21.

L’articolo 73, paragrafo 1, conferisce il diritto di adire la Corte di giustizia avverso le decisioni della commissione. Tali ricorsi possono essere proposti per i motivi precisi elencati nell’articolo 73, paragrafo 2 ( 21 ).

Regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione

22.

Il regolamento n. 1239/95 ( 22 ) contiene le norme d’esecuzione del regolamento di base. L’articolo 51 dispone che, salvo disposizioni contrarie, le disposizioni relative al procedimento dinanzi all’Ufficio si applicano, mutatis mutandis, al procedimento di ricorso.

Procedimenti amministrativi

23.

Un resoconto completo dei procedimenti amministrativi dinanzi al comitato competente dell’UCVV e alla commissione di ricorso è esposto ai punti da 5 a 78 della sentenza impugnata. In breve, la situazione è la seguente.

24.

Il 27 ottobre 2003, il sig. Hansson (in qualità di titolare dei diritti relativi a LEMON SYMPHONY) ha presentato opposizione scritta avverso la domanda del sig. Schräder (del 26 novembre 2001) di PCRV per SUMOST 01 ( 23 ). Con decisione del 19 febbraio 2007 (in prosieguo: la «decisione di rigetto»), l’Ufficio ha accolto le sue obiezioni e ha respinto la domanda del sig. Schräder, essenzialmente per il fatto che SUMOST 01 non si distingueva chiaramente da LEMON SYMPHONY e le condizioni enunciate nell’articolo 7 del regolamento non erano pertanto soddisfatte.

25.

In seguito, il 26 ottobre 2004, il sig. Schräder ha presentato una domanda di annullamento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali in precedenza concessa a LEMON SYMPHONY, ai sensi dell’articolo 21 del regolamento, per il motivo che i caratteri usati per la descrizione di tale varietà, compresi quelli valutati nell’esame della distinzione, non erano stabili e, pertanto, non soddisfacevano i requisiti di cui all’articolo 9. Con lettera del 10 maggio 2007, l’UCVV ha informato il sig. Schräder che il comitato competente aveva deciso che le condizioni per un annullamento ai sensi dell’articolo 21 del regolamento non erano soddisfatte (in prosieguo: la «decisione recante rigetto della domanda di annullamento»).

26.

Il 7 dicembre 2004, l’UCVV ha deciso di procedere ad una verifica tecnica, per verificare se LEMON SYMPHONY continuasse a sussistere nella medesima forma. Il 14 settembre 2005, il Bundessortenamt ha redatto una relazione di esame nella quale concludeva che LEMON SYMPHONY doveva essere mantenuta. A tale relazione era allegata una nuova descrizione di LEMON SYMPHONY, datata lo stesso giorno, dalla quale risulta in particolare che il carattere «portamento del fusto» era ora espresso come «da semi-eretto a orizzontale». Con lettera al sig. Hansson del 25 agosto 2006, l’UCVV ha proposto di adattare la descrizione ufficiale di LEMON SYMPHONY iscritta nel registro nel 1997 alla nuova descrizione del 14 settembre 2005. L’UCVV ha ritenuto tale adattamento necessario, in primo luogo, in ragione del progresso compiuto in materia di selezione delle colture dopo l’esame tecnico del 1997 e, in secondo luogo, giacché, a seguito della modifica delle linee guida di esame nel 2001, la differenza di punteggio per il carattere «portamento del fusto» poteva essere spiegata con il fatto che non c’era una varietà di confronto nella «tabella dei caratteri VI» utilizzata nel 1997 e che LEMON SYMPHONY era la varietà a fusto più eretto durante quell’anno. Inoltre, a partire dal 1997, le varietà della specie Osteospermum ecklonis si erano nettamente moltiplicate e le linee guida dell’esame erano state parzialmente modificate, rendendo necessario adattare i livelli di espressione.

27.

Con lettera del 22 settembre 2006, il sig. Hansson ha accettato tale proposta. Con lettera del 18 aprile 2007, l’UCVV ha informato il sig. Hansson della sua decisione di adattare di propria iniziativa la descrizione ufficiale di LEMON SYMPHONY, conformemente all’articolo 87, paragrafo 4, del regolamento (in prosieguo: la «decisione sull’adattamento»). Il 21 maggio 2007, l’Ufficio ha informato il sig. Schräder della decisione sull’adattamento della descrizione e della sostituzione della descrizione ufficiale di LEMON SYMPHONY iscritta nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali nel 1997 con quella del 2005.

28.

Il sig. Schräder ha proposto ricorso dinanzi alla commissione di ricorso avverso la decisione di rigetto, la decisione recante rigetto della domanda di annullamento e la decisione sull’adattamento ( 24 ). Egli è stato soccombente in tutte le tre domande.

29.

L’11 aprile 2007, il sig. Schräder ha presentato una domanda di annullamento della PCRV concessa a LEMON SYMPHONY. Con lettera del 26 settembre 2007, l’UCVV ha respinto detta domanda. Il 19 ottobre 2007 è stato proposto ricorso dinanzi la commissione ( 25 ).

30.

Il 23 gennaio 2009 la commissione ha respinto il ricorso poiché infondato (in prosieguo: la «decisione di annullamento»). La commissione ha considerato quanto segue. In primo luogo, il Bundessortenamt aveva comunicato all’UCVV che l’affidabilità dell’esame rischiava di essere compromessa se fosse stato utilizzato il materiale fornito (vegetali con gemme che erano stati trattati con regolatori di crescita), ma gli aveva consigliato di proseguire l’esame e di prelevare talee su tale materiale. In secondo luogo, è pratica corrente moltiplicare mediante talee tutte le varietà utilizzate nell’ambito di un esame, prelevando le talee contemporaneamente al fine di assicurarsi che tutti i materiali abbiano la medesima età fisiologica. In terzo luogo, la questione circa il trattamento chimico non era così semplice come affermato dal sig. Schräder ( 26 ). In quarto luogo, si poteva correttamente concludere che un trattamento con un regolatore di crescita non aveva influenzato l’esame. Il tipo di regolatore di crescita utilizzato nel corso della moltiplicazione non ha abitualmente effetti duraturi dato che il controllo ulteriore della crescita del vegetale necessita di una polverizzazione supplementare con regolatori di crescita (a tale riguardo, la commissione ha preferito le informazioni fornite dal sig. Hansson). In quinto luogo, la circostanza invocata dal sig. Schräder secondo cui tutte le varietà di riferimento menzionate nelle linee guida erano conosciute nel 1997 non era pertinente. In sesto luogo, la varietà LEMON SYMPHONY, che era stata ottenuta a partire da un incrocio generico tra le specie Osteospermum e Dimorphoteca, è in quanto tale unica, non solo per i suoi caratteri morfologici, ma anche per il suo periodo di fioritura continua, che è più lungo di quello delle varietà attuali di Osteospermum. In ragione del carattere unico di LEMON SYMPHONY, non era possibile trovare, nell’ambito dell’esame compiuto dal Bundessortenamt nel 1997, varietà di riferimento con le quali questa avrebbe potuto essere comparata.

31.

Con lettera del 30 marzo 2009, il sig. Schräder ha formulato una serie di critiche e obiezioni riguardo sia al verbale dell’udienza sia allo svolgimento di quest’ultima, che si è tenuta il 23 gennaio 2009. Dinanzi al Tribunale, il sig. Schräder ha offerto di produrre prove a sostegno delle proprie domande ( 27 ).

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

32.

Il sig. Schräder ha proposto quattro ricorsi distinti dinanzi al Tribunale avverso le decisioni della commissione ( 28 ). In ciascun caso, egli ha chiesto l’annullamento della relativa decisione e il pagamento delle spese da parte dell’UCVV. Tutte le quattro cause sono state riunite ai fini della sentenza.

33.

Il Tribunale ha sottolineato che le prime tre cause riunite (T‑133/08, T‑134/08 e T‑177/08) erano strettamente legate e dipendevano dalla causa T‑242/09 relativa alla procedura di annullamento. Tale causa è stata quindi esaminata per prima.

34.

Il sig. Schräder ha proposto quattro motivi di impugnazione. Con i primi tre ha dedotto presunte violazioni del regolamento di base: i) dell’articolo 76 (esame d’ufficio dei fatti da parte dell’Ufficio), e dell’articolo 81 (applicazione delle disposizioni procedurali ammesse dagli Stati membri); ii) dell’articolo 7 (condizioni per la distinzione di una varietà) e dell’articolo 20 (annullamento di una PCRV); e iii) dell’articolo 75 (obbligo di motivazione). Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell’articolo 63, paragrafi 1 e 2, del regolamento d’esecuzione (norme in materia di verbali del procedimento orale e dell’istruzione).

35.

Il Tribunale ha constatato che la causa T‑242/09 era infondata. Esso ha quindi respinto il ricorso con sentenza del 18 settembre 2012.

36.

Nelle cause T‑133/08, T‑134/08 e T‑177/08, il Tribunale ha accolto i ricorsi sul motivo che deduce la violazione dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento d’esecuzione per quanto riguarda la citazione a comparire nel procedimento orale dinanzi l’UCVV e il diritto ad essere ascoltato. Di conseguenza, esso ha annullato le decisioni della commissione sulla decisione di rigetto, sulla decisione recante rigetto della domanda di annullamento e sulla decisione sull’adattamento.

L’impugnazione e il procedimento dinanzi alla Corte

37.

Il sig. Schräder chiede che la sentenza impugnata sia annullata nella parte riguardante la decisione nella causa T‑242/09, che la sua domanda di annullamento della PCRV per LEMON SYMPHONY sia accolta e che gli vengano rimborsate le spese sostenute nei quattro procedimenti dinanzi al Tribunale.

38.

I sei motivi di impugnazione del sig. Schräder possono essere riassunti come segue. In primo luogo, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la commissione non era in grado di agire d’ufficio in un procedimento di annullamento. In tal modo il Tribunale ha violato i suoi diritti in materia di onere e produzione della prova dinanzi alla commissione; di conseguenza, è venuto meno al suo dovere di controllo della legittimità e ha violato il suo diritto ad un processo equo, ad una buona amministrazione e ad un ricorso effettivo. In secondo luogo, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che una parte non ha diritto a proporre mezzi istruttori nel procedimento dinanzi alla commissione salvo che abbia fornito almeno principi di prova a sostegno di una tale proposta e ha quindi violato le norme relative all’onere e alla produzione della prova. Inoltre, anche se si presume che l’onere della prova sia a carico della parte ricorrente nel procedimento di annullamento dinanzi alla commissione, il Tribunale ha negato il suo diritto ad essere ascoltato e ha snaturato i fatti e la prova. In terzo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel supporre che un fatto (la prassi della moltiplicazione dei campioni da esaminare mediante talee) sia un fatto «notorio», quando (a suo parere) il fatto è inesatto. Esso è quindi venuto meno al suo obbligo di controllo di legittimità ed ha snaturato i fatti e la prova. In quarto luogo, il Tribunale ha dichiarato erroneamente che egli non aveva fornito prove a sostegno delle sue affermazioni sugli effetti dei regolatori di crescita. La sentenza è quindi contraddittoria e la motivazione carente. Inoltre, il Tribunale ha omesso di esaminare la legittimità della decisione della commissione. In quinto luogo, la constatazione che il carattere «portamento del fusto» di una varietà di Osteospermum non era incluso nell’esame del carattere distintivo costituisce una violazione degli articoli 7 e 20 del regolamento di base. Ciò rappresenta un ampliamento inammissibile dell’oggetto della controversia e così facendo il Tribunale ha sollevato d’ufficio una questione che non è stata sollevata dalle parti e che non era una questione d’interesse pubblico. In sesto luogo, egli contesta il rilievo che il «portamento del fusto» di una varietà di Osteospermum andrebbe determinato in relazione ad altre piante soggette all’esame in questione. Tale rilievo comporta uno snaturamento dei fatti, una violazione del regolamento, un ampliamento inammissibile dell’oggetto della controversia e una violazione dell’obbligo di effettuare un pieno controllo di legittimità. La decisione è pertanto contraddittoria.

39.

L’UCVV, sostenuto dal sig. Hansson (titolare dei diritti su LEMON SYMPHONY, interveniente nel procedimento dinanzi al Tribunale e altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso), chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare il sig. Schräder al pagamento delle spese del procedimento.

Valutazione

Primo motivo: errore di diritto nel ritenere che la commissione non poteva agire d’ufficio e violazione del diritto ad un ricorso effettivo e ad un processo equo

Passaggi rilevanti della sentenza del Tribunale

40.

Il Tribunale ha affermato che l’articolo 76 del regolamento di base (relativo all’esame d’ufficio dei fatti da parte dell’UCVV) è letteralmente inapplicabile al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ( 29 ). Il compito della commissione è soltanto quello di pronunciarsi, su domanda di una parte interessata, circa la legittimità di una decisione dell’UCVV adottata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, che rifiuta di dichiarare la nullità di una PCRV per il motivo che non è stato accertato da tale parte che le condizioni stabilite agli articoli 7 o 10 del suddetto regolamento non erano soddisfatte al momento della concessione della PCRV ( 30 ). Dal momento che è stato avviato un procedimento di annullamento non già dall’UCVV di ufficio, ma su domanda del sig. Schräder, gli articoli 76 e 81, in combinato disposto con l’articolo 20 del regolamento, facevano così gravare sul sig. Schräder l’onere di provare che sono soddisfatte le condizioni affinché sia pronunciata tale nullità ( 31 ). Tale disciplina dell’onere e produzione della prova differiva notevolmente da quella prevista dall’articolo 76 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario ( 32 ). La differenza di regime probatorio tra il regime del marchio comunitario e quello delle varietà vegetali potrebbe tuttavia spiegarsi con la circostanza che, a differenza del regolamento sul marchio comunitario, il regolamento di base non distingue tra impedimenti assoluti e impedimenti relativi alla registrazione. Le norme del regolamento di base sono conformi a quelle del regolamento (CE) n. 6/2002 ( 33 ) del Consiglio su disegni e modelli ed ai principi generali del diritto, nonché alle regole di procedura applicabili in materia di onere e produzione della prova, in particolar modo, all’adagio actori incumbit onus probandi ( 34 ). Ciò considerato, il primo motivo doveva essere respinto essendo fondato sull’erronea premessa che l’onere della prova gravava, nella specie, sull’UCVV in forza degli articoli 76 e 81 del regolamento di base ( 35 ).

41.

Il Tribunale ha poi osservato che non emergeva in modo evidente dalle disposizioni del regolamento di base che il procedimento dinanzi all’UCVV avesse un carattere puramente inquisitorio. In particolare, il «principio dell’esame d’ufficio» (enunciato, a proposito dell’esame tecnico, alla prima frase dell’articolo 76), doveva essere conciliato con la regola (enunciata nella seconda frase del medesimo articolo) secondo cui l’UCVV non tiene conto dei fatti o delle prove che non sono stati prodotti entro i termini fissati da quest’ultimo. Spettava pertanto alle parti nel procedimento dinanzi all’UCVV invocare in tempo utile i fatti che esse intendevano sottoporre al suo accertamento e alla sua valutazione, producendo le prove che intendevano far accogliere a sostegno di tali fatti ( 36 ). Nella misura in cui tali disposizioni erano applicabili al procedimento di ricorso avverso una decisione dell’UCVV adottata ai sensi dell’articolo 20 del regolamento la quale rifiutava di pronunciare la nullità della PCRV, spettava quindi alla parte che si avvaleva della suddetta nullità menzionare i fatti e presentare le prove che a suo avviso consentivano di dimostrare che le condizioni per l’annullamento della PCRV erano soddisfatte. Alla commissione è stato in seguito richiesto di esaminare con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, nel rispetto dei principi generali del diritto e delle norme di procedura applicabili in materia di onere e produzione della prova ( 37 ).

42.

Il Tribunale ha poi ritenuto che il sig. Schräder censurasse essenzialmente la commissione per aver fondato la sua decisione esclusivamente sulla versione dei fatti asserita dall’UCVV e dal sig. Hansson, senza raccogliere né valutare le prove da lui offerte e, in particolare, senza accogliere la sua domanda di adozione di una misura istruttoria consistente in una perizia che determini, in particolare, l’effetto dei regolatori di crescita ( 38 ). Il Tribunale ha ritenuto che la domanda del sig. Schräder non poteva essere accolta in quanto non aveva fornito un principio di prova sufficiente affinché siffatte misure potessero essere disposte ( 39 ).

43.

Il Tribunale ha constatato che, nel corso della fase amministrativa del procedimento, il sig. Schräder non ha dedotto alcuna informazione significativa (come uno studio scientifico ad hoc, un estratto di pubblicazione specializzata, una relazione peritale realizzata su sua richiesta o anche una semplice attestazione di un esperto in botanica o in agricoltura) tale da costituire un principio di prova della sua affermazione (più volte ripetuta ma mai suffragata e contraddetta da tutti gli altri intervenienti del procedimento) secondo cui un trattamento meccanico e chimico o una moltiplicazione per talea come quella realizzata nella specie erano tali da aver falsato l’esame tecnico nel 1997 ( 40 ). Peraltro, se la Commissione ha preferito le tesi dell’UCVV e del sig. Hansson, non ha fatto ciò «unilateralmente e senza verifica» (come il sig. Schräder ha sostenuto), ma avvalendosi delle proprie conoscenze e competenze in materia botanica, dopo aver esaminato, in particolare, se fosse ancora possibile descrivere LEMON SYMPHONY nel 2005 utilizzando le linee guida dell’esame in vigore nel 1997 e esponendo le ragioni per le quali intendeva accogliere la tesi dell’UCVV e del sig. Hansson piuttosto che quella del sig. Schräder ( 41 ).

44.

Il Tribunale ha deciso che il sig. Schräder non aveva sufficientemente dimostrato che la commissione aveva violato le norme relative all’onere e alla produzione della prova ( 42 ). Con la propria domanda, il sig. Schräder ha in realtà cercato di ottenere una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova pertinenti ( 43 ).

45.

Il Tribunale ha proseguito respingendo le altre tesi del sig. Schräder che rimproverano alla commissione di non aver risposto alle sue critiche circa la mancanza di affidabilità dell’esame tecnico n 1997. In primo luogo, esso ha ritenuto che tale esame tecnico era stato realizzato su un materiale vegetale appropriato, e cioè le talee originariamente prelevate da vegetali trasmessi al Bundessortenamt dal sig. Hansson. In secondo luogo, il sig. Schräder non aveva individuato alcun’altra varietà vegetale dalla quale LEMON SYMPHONY, quand’anche descritta come avente un portamento del fusto «da semi‑eretto a orizzontale», non si sarebbe nettamente distinta nel 1997. Tale valutazione si riallacciava alla tesi sviluppata in via principale dall’UCVV e dal sig. Hansson ( 44 ). Quindi, quand’anche, come sostenuto dal sig. Schräder, l’esame tecnico del 1997 avesse accertato un erroneo livello di espressione relativamente al carattere «portamento del fusto» ed un diverso livello di espressione avrebbe dovuto essere attribuito a partire dal 1997, ciò non avrebbe avuto alcuna incidenza circa la valutazione del carattere distinto di LEMON SYMPHONY ai sensi dell’articolo 7 del regolamento, dal momento che questa valutazione non è stata effettuata esclusivamente, o addirittura non è stata proprio effettuata, con riferimento al suddetto carattere ( 45 ). A questo proposito, la descrizione adattata di LEMON SYMPHONY del 2005 differiva dalla descrizione del 1997 soltanto perché in essa cambiava il carattere «portamento del fusto» da «eretto» a «semi‑eretto» ( 46 ). Inoltre, il sig. Schräder non aveva dimostrato che tale modifica aveva avuto come conseguenza che i criteri DUS ( 47 ) non erano soddisfatti nel 1997. Quindi, la PCRV sarebbe stata concessa a LEMON SYMPHONY in ogni caso ( 48 ). Inoltre, la commissione ha espressamente respinto l’argomento del sig. Schräder secondo cui se l’esame di SUMOST 01 fosse stato realizzato utilizzando la descrizione di LEMON SYMPHONY del 1997 le due varietà sarebbero state considerate nettamente distinte ( 49 ).

46.

Il Tribunale ha deciso che ad ogni modo gli argomenti di ordine tecnico del sig. Schräder non potevano essere accolti, alla luce delle considerazioni del medesimo ordine espresse nella decisione impugnata, le quali erano soggette ad un controllo marginale, nonché alla luce degli argomenti di replica dell’UCVV e del sig. Hansson ( 50 ). In particolare, la circostanza che il materiale vegetale trasmesso dal sig. Hansson al Bundessortenamt non rispondeva ai requisiti fissati da tale ufficio con lettera del 6 novembre 1996 non era determinante ( 51 ).

47.

In relazione alla controversia riguardo al carattere «portamento del fusto», il Tribunale ha sottolineato che la questione era se tale carattere dovesse essere determinato secondo criteri relativi o assoluti ( 52 ). Esso ha respinto le deduzioni del sig. Schräder ed ha concluso, citando le spiegazioni del Bundessortenamt, che il carattere dovrebbe costituire oggetto di una valutazione comparativa relativa tra varietà di una medesima specie ( 53 ). Il Tribunale ha concluso che LEMON SYMPHONY era rimasta senz’altro invariata tra il 1997 ed il 2005. Non si trattava di una modifica sostanziale della descrizione che incide sull’identità della varietà, ma di una semplice modifica dei termini inizialmente scelti. Ciò non aveva mutato l’identità della varietà, ma aveva consentito soltanto di descriverla meglio, in particolare delimitandola rispetto ad altre varietà della specie ( 54 ). Infine, nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale ha tenuto conto delle fotografie dei vegetali negli atti provenienti dal procedimento dinanzi ai giudici tedeschi ( 55 ).

Argomenti delle parti

48.

Il sig. Schräder deduce quattro argomenti a sostegno del suo primo motivo. Egli deduce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che nel procedimento di annullamento la commissione non esamina i fatti d’ufficio. Così facendo: i) ha violato l’articolo 51 del regolamento di esecuzione; ii) ha commesso un errore nel considerare che il procedimento di annullamento prevede per sua natura il contraddittorio ( 56 ); iii) ha distorto i fatti affermando che egli aveva dedotto che l’onere della prova restava a carico dell’UCVV; e iv) ha violato i suoi diritti fondamentali rifiutando di esaminare la prova che egli aveva prodotto nel procedimento dinanzi al suddetto Tribunale.

49.

L’UCVV sostiene che la descrizione del Tribunale del procedimento amministrativo dinanzi alla commissione non è corretta riguardo il potere della commissione di esaminare i fatti d’ufficio. Esso tuttavia deduce che il primo motivo è infondato e/o inconferente, nonché inammissibile sotto il profilo della richiesta del sig. Schräder di un riesame dei fatti.

50.

Il sig. Hansson appoggia l’UCVV.

Analisi

51.

Ai fini dell’esame del primo motivo di appello del sig. Schräder, è necessario interpretare l’articolo 76 del regolamento di base. Ci si chiede, da un lato, se tale procedimento abbia natura inquisitoria o se preveda il contraddittorio, e, dall’altro, se sulla parte che chiede l’annullamento ricada l’onere della prova. Le parti concordano che il Tribunale ha commesso un errore nel decidere che l’articolo 76 del regolamento non si applica al procedimento dinanzi alla commissione.

52.

Condivido anch’io tale posizione.

53.

Inizierò analizzando l’articolo 76 in relazione al procedimento dinanzi all’UCVV, prima di occuparmi della commissione. Ai sensi della prima parte dell’articolo 76, l’UCVV deve esaminare i fatti d’ufficio nella misura in cui questi ultimi siano oggetto di esame del merito e tecnico ( 57 ). Quindi, ove in procedimenti di annullamento sia dedotto che le condizioni di cui all’articolo 7 (relative al carattere distintivo di una varietà vegetale) non siano state soddisfatte, l’Ufficio ha un obbligo espresso di esaminare i fatti.

54.

È vero che la seconda parte dell’articolo 76 prevede che le parti hanno altresì un ruolo nella produzione della prova, nella misura in cui l’UCVV non tiene conto dei fatti o degli elementi che non sono stati prodotti entro i relativi termini. La parte che chiede l’annullamento ha chiaramente un ruolo ed un diritto di produrre prove a sostegno della propria domanda ( 58 ).

55.

Tuttavia, la formulazione indica che l’UCVV non può assumere una decisione esclusivamente sulla base del fatto che la persona che chiede l’annullamento non ha soddisfatto l’onere della prova, poiché esso ha un obbligo espresso di esaminare d’ufficio i fatti che riguardano l’esame tecnico.

56.

Inoltre, le relative disposizioni del regolamento di esecuzione ( 59 ) suggeriscono che il procedimento ha più natura inquisitoria che contraddittoria nella misura in cui l’Ufficio dirige il procedimento per quanto riguarda l’istruzione e l’assegnazione dello svolgimento di relazioni peritali. Al contrario, in una procedura meramente contraddittoria sul richiedente grava l’onere della prova nel dimostrare la sua tesi mentre il convenuto deve dimostrare che le condizioni sulle quali si basa la difesa sono soddisfatte.

57.

Le disposizioni relative al procedimento dinanzi all’UCVV si applicano nello stesso modo al procedimento dinanzi alla commissione ( 60 ). Nello statuire in appello su una decisione dell’UCVV la commissione può esercitare «le attribuzioni di competenza dell’Ufficio» ( 61 ). Pertanto, poiché l’UCVV ha un ampio potere discrezionale nell’esercizio delle sue funzioni ( 62 ) ed un ruolo chiaro e consolidato ai sensi dell’articolo 76 del regolamento nell’esaminare i fatti d’ufficio, con particolare riferimento all’esame tecnico, dal dato letterale dell’articolo 72 del regolamento e dell’articolo 51 del regolamento di esecuzione discende che l’articolo 76 si applica mutatis mutandis alla commissione.

58.

Non sto suggerendo che la commissione debba richiedere un esame tecnico ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, ogni volta che un procedimento di annullamento sia proposto adducendo come motivo che i requisiti di cui all’articolo 7 relativi al carattere distintivo non sono soddisfatti. (Né è questo il caso del sig. Schräder. Egli deduce che l’esame tecnico del 1997 era invalido e che se la commissione avesse esaminato le prove disponibili, essa sarebbe inevitabilmente giunta a tale conclusione. La commissione ha respinto tale posizione ed il Tribunale ha confermato le sue conclusioni). Io ritengo tuttavia che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto ritenendo che l’articolo 76 del regolamento di base non fosse applicabile al procedimento dinanzi alla commissione.

59.

Ciò detto, concordo con il Tribunale secondo il quale, in relazione alla PCRV, non vi è alcuna equivalenza con i motivi assoluti e relativi per il rifiuto di registrare un marchio. Nel procedimento di annullamento della PCRV, la questione rilevante è (nel caso in esame) se siano soddisfatte le condizioni che disciplinano il carattere distintivo della varierà di cui all’articolo 7 del regolamento. Tale esame richiede conoscenze e competenze tecniche che sono proprie (dell’Ufficio e) della commissione di ricorso nello svolgimento della necessaria valutazione. Tale processo non è lo stesso di quello disciplinato dal regime del marchio comunitario, che cerca di stabilire nel procedimento di opposizione se il titolare di un marchio anteriore possa dimostrare alcuni elementi, come l’uso effettivo del marchio anteriore. Tali questioni non emergono nel procedimento di annullamento ai sensi del regime della PCRV, come quello in esame, in cui la questione è se, al momento dell’assegnazione della PCRV (nel 1999, sulla base dell’esame tecnico del 1997), LEMON SYMPHONY fosse una varietà distinta ( 63 ). Sotto tale aspetto, le deduzioni del sig. Schräder riguardanti le disposizioni che disciplinano l’onere e la produzione della prova nel contesto del RMC sono irrilevanti.

60.

Il Tribunale fa altresì riferimento all’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento su disegni e modelli. A mio avviso, anche tale riferimento inserisce la PCRV in un quadro diverso e pertanto non invalida la sentenza oggetto di appello. In primo luogo, l’articolo 63, paragrafo 1, contiene una norma generale secondo cui nei procedimenti relativi ai disegni l’UAMI deve esaminare i fatti d’ufficio. Detta norma è qualificata riguardo al procedimento di invalidità, in cui l’UAMI si limita ad esaminare i fatti e le prove prodotte dalle parti. Ciò deriva dal fatto che tale procedimento non può essere iniziato dallo stesso UAMI ai sensi del regolamento su disegni e modelli ( 64 ). Non vi è alcun equivalente a tale requisito in relazione al procedimento di annullamento ai sensi dell’articolo 20 del regolamento di base.

61.

Inoltre, il sig. Schräder ha ragione nel criticare la descrizione del Tribunale del suo motivo secondo la quale quest’ultimo si basa sul presupposto che l’onere della prova fosse a carico dell’UCVV. Tale affermazione non trova riscontro nella descrizione della sua tesi da parte del Tribunale al punto 105 della propria sentenza. Tuttavia, l’errore del Tribunale non costituisce una distorsione dei fatti ( 65 ). Non si tratta di una valutazione dei fatti, ma piuttosto di un’erronea descrizione del suo motivo. Pertanto è irrilevante ai fini della validità della sentenza impugnata.

62.

Ci si chiede se i diritti fondamentali del sig. Schräder ad una buona amministrazione e ad un processo equo siano stati violati in conseguenza di detti errori.

63.

La tesi del sig. Schräder dinanzi al Tribunale riguardava la circostanza secondo cui la commissione aveva basato la sua decisione esclusivamente sui fatti dedotti dall’UCVV e dal sig. Hansson. Egli ha sostenuto che la commissione avrebbe invece dovuto raccogliere le prove d’ufficio e valutare in seguito le prove da lui prodotte, per quanto riguarda in particolare la sua tesi secondo cui l’esame tecnico del 1997 era irrimediabilmente compromesso perché i) i vegetali testati derivavano da talee trattate con regolatori di crescita, e ii) tale trattamento non era «scomparso» nel corso dell’esame.

64.

Il sig. Schräder ha dedotto che, così facendo, la commissione ha violato i suoi diritti fondamentali a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo (articolo 41 della Carta) e ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale (articolo 47 della Carta). Egli ora deduce che nel giungere alla sua decisione il Tribunale non ha esaminato se la commissione avesse analizzato in maniera attenta ed imparziale tutti gli elementi rilevanti del caso. Inoltre, il Tribunale non ha valutato quei fatti sui quali la commissione non aveva sufficientemente indagato; esso ha semplicemente confermato la precedente distorsione dei fatti operata da detta commissione. Se il Tribunale non avesse commesso tali errori, lo stesso avrebbe deciso che la commissione, con la sua decisione, aveva violato i suoi diritti fondamentali. Commettendo detti errori, il Tribunale stesso ha violato i suoi diritti ai sensi degli articoli 41 e 47 della Carta.

65.

Non condivido le deduzioni del sig. Schräder.

66.

Il Tribunale ha concluso, in primo luogo, che il sig. Schräder non aveva in alcuna fase del procedimento amministrativo dedotto alcun elemento tale da costituire un principio di prova della sua affermazione secondo cui un trattamento meccanico e chimico o una moltiplicazione per talea (come quelle realizzate nella specie) erano tali da aver falsato l’esame tecnico di LEMON SYMPHONY nel 1997 ( 66 ). In secondo luogo, il Tribunale ha respinto la sua tesi secondo cui la commissione è giunta alla sua conclusione facendo riferimento soltanto alle prove prodotte dal sig. Hansson e dall’UCVV. Esso ha ritenuto che, sebbene la commissione avesse preferito dette produzioni, essa si era avvalsa delle sue proprie conoscenze e della sua propria competenza in materia botanica ( 67 ). In terzo luogo, il Tribunale ha ritenuto che il sig. Schräder aveva in realtà cercato di ottenere una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova ( 68 ). Esso ha poi esaminato le conclusioni della commissione ed ha ritenuto che esse fossero compatibili con i dati oggettivi agli atti. In quarto luogo, esso ha osservato che, in base all’esperienza della commissione, era un fatto «notorio» ( 69 ) che la prassi della moltiplicazione per talea si applicava a tutte le varietà utilizzate nell’ambito dell’esame tecnico. In quinto luogo, esso ha ritenuto che il sig. Schräder si fosse limitato a mettere in dubbio le constatazioni della commissione su detta questione ( 70 ).

67.

Nell’effettuare tale valutazione a mio avviso il Tribunale non ha semplicemente confermato la decisione della commissione. Esso ha piuttosto condotto un pieno e completo riesame del procedimento dinanzi alla commissione. Ha tenuto conto delle prove prodotte da tutte le parti. Ha constatato che il sig. Schräder non aveva prodotto alcuna prova a sostegno delle sue deduzioni. Ha altresì constatato che la commissione si era avvalsa della sua propria competenza nella valutazione degli elementi di fatto e tecnici del caso ad essa sottoposto ( 71 ).

68.

Ritengo pertanto che i diritti fondamentali del sig. Schräder ad una buona amministrazione, ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale non siano stati violati.

69.

Il sig. Schräder deduce altresì che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che la commissione non aveva dichiarato i motivi della sua decisione ai sensi dell’articolo 75 del regolamento di base.

70.

Ritengo che non vi sia alcuna violazione di detta disposizione. Nello stabilire se l’esame tecnico del 1997 fosse valido, il Tribunale ha esaminato i motivi su cui si basava la decisione della commissione. Esso ha constatato che la commissione aveva escluso il presupposto di fatto del sig. Schräder concernente l’affidabilità di detto esame. Ha considerato che non vi era alcun errore manifesto che viziasse le suddette valutazioni per le ragioni esposte al paragrafo 67 supra. Inoltre, ha concluso che egli non aveva mostrato, nel 1997, che LEMON SYMPHONY era chiaramente distinguibile da tutte le altre varietà vegetali. Infine, il Tribunale ha respinto le deduzioni del sig. Schräder che mettevano in dubbio la conseguenza dell’esame tecnico del 1997 sulla base del fatto che il suo esito non era corretto riguardo al livello di espressione attribuito al carattere «portamento del fusto». Esso ha ritenuto che tale carattere non aveva alcuna conseguenza sulla valutazione del carattere distintivo di LEMON SYMPHONY ai sensi dell’articolo 7 del regolamento.

71.

Ritengo pertanto che il quarto argomento del sig. Schräder sia infondato.

72.

Se è vero che il Tribunale ha commesso un errore per quanto riguarda la sua interpretazione dell’articolo 76 del regolamento di base e che la sua descrizione dell’incidenza e della rilevanza dell’onere della prova nel procedimento di annullamento non è corretta, la sentenza impugnata non si basa su detti errori. Ciò che conta è che il Tribunale ha correttamente interpretato gli articoli 7 e 20 del regolamento. Esso ha concluso che la commissione aveva correttamente deciso che, contrariamente alla tesi del sig. Schräder, LEMON SYMPHONY era distinta perché era distinguibile con riferimento all’espressione dei caratteri risultanti dal genotipo piuttosto che da interferenza meccanica o chimica. Secondo giurisprudenza costante, la Corte non ha alcuna giurisdizione per quanto riguarda l’accertamento dei fatti o l’esame delle prove che il Tribunale ha accettato a sostegno di tali fatti, salvo il caso in cui le prove siano state falsate. Ciò non si verifica nel caso di specie ( 72 ).

73.

Il primo motivo di appello non può pertanto essere accolto. Tale motivo pregiudica l’intero appello del sig. Schräder in quanto i restanti cinque motivi dipendono dal fatto se l’interpretazione del Tribunale degli articoli 7 e 20 sia corretta. Pertanto esaminerò solo brevemente ciascuno di tali motivi uno alla volta.

Secondo motivo: mezzi istruttori

74.

Il sig. Schräder lamenta che il Tribunale ha commesso un errore nel confermare la decisione della commissione di respingere la sua richiesta di mezzi istruttori. Lo scopo della sua richiesta era di ottenere una perizia che dimostrasse che il trattamento chimico e meccanico o la moltiplicazione per talea come quella eseguita nella presente causa hanno falsato i risultati dell’esame tecnico del 1997. Il Tribunale ha respinto la sua tesi sulla base del fatto che egli non aveva prodotto alcun principio di prova a sostegno di tale richiesta. Il sig. Schräder propone quattro argomenti a sostegno del secondo motivo di appello. In breve, egli asserisce che il Tribunale: i) ha violato le norme relative all’onere e alla produzione della prova con riguardo alla sua domanda di mezzi istruttori; ii) non ha illustrato le ragioni e gli ha negato un processo equo ed un ricorso effettivo; iii) ha sollevato d’ufficio una questione che non gli era stata sottoposta dalle parti e che non era una questione di ordine pubblico, espandendo così in maniera illegittima l’oggetto del procedimento; e iv) ha erroneamente applicato la giurisprudenza della Corte nel giungere alla sua decisione.

75.

Tali argomentazioni sono quattro versioni dello stesso tema e li considererò in maniera unitaria.

76.

Poiché il regolamento non prevede disposizioni separate per i mezzi istruttori nella fase amministrativa, in forza dell’articolo 81 i principi del diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri si applicano ai procedimenti dinanzi alla commissione (o all’UCVV). A mio avviso, il Tribunale ha correttamente applicato i principi tratti dalla giurisprudenza della Corte ( 73 ) secondo i quali la persona che richiede mezzi istruttori deve produrre prove che giustifichino l’ottenimento degli stessi. Lo scopo di tale norma è assicurare che domande completamente infondate non abbiano seguito. A me pare che, nel fare riferimento alla giurisprudenza della Corte, il Tribunale abbia rispettato le disposizioni dell’articolo 81 del regolamento.

77.

Secondo una giurisprudenza costante, l’obbligo di motivare le sentenze, che incombe al Tribunale (ai sensi degli articoli 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea), non impone allo stesso di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni su cui si basa la sentenza impugnata ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo nell’ambito di un’impugnazione ( 74 ).

78.

Il Tribunale ha fornito una spiegazione esauriente delle sue motivazioni ai punti da 136 a 139 della sentenza impugnata. Nella definizione di dette motivazioni, il Tribunale ha semplicemente applicato i principi di diritto ai fatti dinanzi allo stesso. A me pare che ciò sia del tutto ineccepibile.

79.

Ritengo pertanto che il secondo motivo di appello sia infondato.

Terzo, quarto, quinto e sesto motivo

80.

Il sig. Schräder si concentra su vari aspetti delle asserite lacune dell’esame tecnico del 1997 nel terzo, quarto, quinto e sesto motivo. Esaminerò pertanto tali motivi congiuntamente.

81.

In conformità all’articolo 256 TFUE ed al primo paragrafo dell’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia, un’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Il Tribunale è competente in via esclusiva dell’accertamento e della valutazione dei fatti rilevanti, nonché della valutazione degli elementi di prova. La valutazione di tali elementi di fatto e di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte in sede di impugnazione, salvo il caso in cui i fatti o le prove siano state falsate ( 75 ).

82.

In sostanza, il sig. Schräder lamenta che il Tribunale ha commesso un errore nel giungere alle seguenti conclusioni. In primo luogo, che la prassi della moltiplicazione dei campioni da esaminare mediante talee è un fatto «notorio» (terzo motivo) ( 76 ). In secondo luogo, che l’uso di regolatori di crescita su tali campioni non ha inciso sulla validità degli esami (quarto motivo) ( 77 ). In terzo luogo, che la descrizione del carattere «portamento del fusto» non ha inciso sulla valutazione del carattere distintivo di LEMON SYMPHONY (quinto motivo) ( 78 ). In quarto luogo, nel decidere che la descrizione di quel particolare carattere è soggetta ad una valutazione comparativa tra varietà di una medesima specie (sesto motivo) ( 79 ).

83.

Il Tribunale ha respinto le censure del sig. Schräder.

84.

Il sig. Schräder tenta ora di dimostrare che il Tribunale non poteva aver ragionevolmente concluso che i fatti e le circostanze non erano sufficienti per stabilire che l’esame tecnico del 1997 era irrimediabilmente erroneo. Sebbene egli sostenga formalmente motivi di diritto, in realtà mette in dubbio la valutazione degli elementi di fatto e del valore probatorio che il Tribunale attribuisce agli stessi.

85.

Alla luce della giurisprudenza costante della Corte, il terzo, quarto, quinto e sesto motivo devono pertanto essere ritenuti inammissibili.

86.

Aggiungo che a mio avviso essi sono in ogni caso infondati.

87.

Lo snaturamento dei fatti e/o delle prove sussiste nel caso in cui senza necessità di fare ricorso a nuove prove la valutazione in quel momento delle prove è manifestatamente erronea ( 80 ). Gli asseriti errori individuati dal sig. Schräder consistono nel fatto che il Tribunale: i) ha affermato che l’autore di una nota sul fascicolo era il perito del Bundessortenamt, mentre egli ritiene fosse un dirigente dell’UCVV; e ii) ha indicato che l’unica questione controversa era che il carattere «portamento del fusto» dovrebbe essere determinato in conformità a criteri relativi o assoluti.

88.

Il primo punto è una questione di dettaglio che riguarda l’autore di una nota, il cui contenuto non è contestato. Il secondo riguarda la caratterizzazione del Tribunale della tesi del sig. Schräder piuttosto che una questione di prova. Nessuno di essi dimostra che il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione, né incide sui fatti e sulle circostanze dell’esame tecnico del 1997 in modo da inficiare la valutazione di detto esame.

89.

Inoltre, ricordo che i parametri della competenza del Tribunale per il controllo sono stabiliti all’articolo 73, paragrafo 2, del regolamento di base. Esso non era pertanto tenuto a procedere ad una valutazione integrale e dettagliata dei fatti per determinare se LEMON SYMPHONY fosse o meno sprovvista di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del suddetto regolamento (nel contesto della domanda di annullamento del sig. Schräder ai sensi dell’articolo 20). Piuttosto, il Tribunale poteva, alla luce della complessità scientifica e tecnica di detta questione, limitarsi ad un controllo della sussistenza di errori manifesti di valutazione ( 81 ).

90.

Il Tribunale poteva pertanto giungere alla conclusione che la prova agli atti era sufficiente a consentire alla commissione di decidere che l’esame tecnico del 1997 non era invalido perché il materiale utilizzato era difettoso e che il sig. Schräder non aveva dimostrato che LEMON SYMPHONY non era chiaramente distinguibile da qualunque altra varietà vegetale nel 1997.

91.

Inoltre, emerge dai relativi punti della sentenza impugnata ( 82 ) che nel giungere alle sue conclusioni il Tribunale ha svolto un controllo complessivo della decisione della commissione. Così facendo esso ha fornito le ragioni delle sue conclusioni che sono basate sui motivi e sulle prove prodotte dalle parti nel procedimento.

92.

Concludo pertanto che anche qualora (quod non) il terzo, quarto, quinto e sesto motivo fossero ammissibili, essi sarebbero in ogni caso infondati.

Costi

93.

Nel caso in cui la Corte concordi con la mia valutazione riguardo al rigetto dell’impugnazione, allora, conformemente al combinato disposto degli articoli 137, 138, 140 e 184 del regolamento di procedura, il sig. Schräder, rimasto soccombente riguardo a tutti i motivi dell’impugnazione, dovrebbe essere condannato a sopportare le spese.

Conclusioni

94.

Ritengo pertanto che la Corte debba:

respingere l’appello; e

condannare il sig. Schräder alle spese.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) V. sentenza Schräder/UCVV – Hansson (LEMON SYMPHONY) (T‑133/08, T‑134/08, T‑177/08 e T‑242/09, EU:T:2012:430); in prosieguo: la «sentenza impugnata».

( 3 ) Un fiore giallo, simile alla margherita, usato come pianta da aiuola ornamentale.

( 4 ) V. i punti da 7 a 12 della sentenza impugnata. Riassumo il procedimento amministrativo dinanzi all’UCVV e alla commissione nei paragrafi da 23 a 36 infra.

( 5 ) Una varietà prodotta e commercializzata dalla Jungpflanzen Grünewald GmbH (in prosieguo: la «Grünewald»), in cui il sig. Schräder detiene una partecipazione pari al 5%.

( 6 ) Del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base» o il «regolamento»).

( 7 ) GU 2010, C 83, pag. 389.

( 8 ) V. articoli 1 e 3.

( 9 ) V. articolo 4.

( 10 ) V. articolo 5, paragrafo 1.

( 11 ) V. articolo 6.

( 12 ) Segnatamente: a) produzione o riproduzione (moltiplicazione); b) condizionamento a fini della moltiplicazione; c) messa in vendita; d) vendita o altra commercializzazione; e) esportazione dalla Comunità; f) importazione nella Comunità; g) magazzinaggio per uno degli scopi di cui alle lettere da a) a f).

( 13 ) V. capitolo II del regolamento di base.

( 14 ) Le disposizioni che disciplinano l’esame delle domande si trovano nel capitolo II. Ai sensi dell’articolo 54, l’UCVV esamina se sono soddisfatte le condizioni per la concessione di una PCRV. L’articolo 55, paragrafo 1, prevede l’esame tecnico che mira, tra l’altro, a stabilire se siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 7 in materia di distinzione. L’esame è condotto dalle autorità designate dagli Stati membri e a ciò preposte, come previsto dall’articolo 30, paragrafo 4.

( 15 ) V. articolo 9.

( 16 ) V. articolo 75.

( 17 ) V. articolo 81, paragrafo 1.

( 18 ) V. articolo 67. Ai sensi dell’articolo 21, l’UCVV deve annullare la PCRV qualora sia accertato che le condizioni di omogeneità (articolo 8) e di stabilità (articolo 9) non sono più soddisfatte.

( 19 ) V. articolo 87, paragrafo 4.

( 20 ) V. articolo 72.

( 21 ) A tale proposito, il ricorso dinanzi al Tribunale è basato solo su motivi di diritto. I motivi per i quali tale ricorso può essere proposto ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 2, del regolamento includono l’incompetenza, la violazione di norme procedurali fondamentali, la violazione del Trattato, del regolamento di base o di qualsiasi altra disposizione legislativa concernente la loro applicazione, nonché l’abuso di potere.

( 22 ) Recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU 1995, L 121, pag. 37) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»). Esso è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione (GU 2009, L 251, pag. 3) con effetto dal 14 ottobre 2009, successivamente ai fatti della causa principale. Tali norme comprendono il diritto delle parti in un procedimento a presentare i documenti a sostegno della propria posizione (articolo 57) e le norme relative all’istruzione (articolo 60) e all’incarico a periti (articolo 61).

( 23 ) Il sig. Hansson ha ritenuto altresì che la vendita di SUMOST 01 violasse i suoi diritti inerenti a LEMON SYMPHONY. Egli ha quindi agito nei confronti della Grünewald dinanzi ai giudici tedeschi e ha ottenuto una sentenza a suo favore. Il ricorso della Grünewald dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) veniva respinto il 23 aprile 2009.

( 24 ) Le decisioni della commissione di ricorso sono, rispettivamente, A 005/2007 (relativa ad una domanda per la concessione della PCRV per la varietà SUMOST 01), A 006/2007 (relativa ad una domanda di annullamento della PCRV per LEMON SYMPHONY) e A 007/2007 (contro la decisione dell’UCVV di adattare di propria iniziativa la descrizione ufficiale di LEMON SYMPHONY).

( 25 ) A 010/2007 (contro la decisione dell’UCVV inerente all’annullamento della PCRV per LEMON SYMPHONY) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

( 26 ) Secondo la commissione, ciò in quanto il trattamento chimico in questione era stato effettuato in conformità ai protocolli di prova pertinenti.

( 27 ) Il sig. Schräder ha fatto tale proposta dopo aver presentato la propria domanda dinanzi al Tribunale in data 24 giugno 2009: si veda il punto 77 della sentenza del Tribunale.

( 28 ) Rispettivamente la causa T‑177/08 (avverso la decisione di rigetto A 005/2007); la causa T‑134/08 (avverso la decisione recante rigetto della domanda di annullamento A 006/2007); la causa T‑133/08 (avverso la decisione sull’adattamento A 007/2007); e la causa T‑242/09 (avverso la decisione di annullamento A 010/2007).

( 29 ) V. punto 126.

( 30 ) V. punto 128.

( 31 ) V. punto 129.

( 32 ) Del 26 febbraio 2009 (GU L 78, pag. 1) (in prosieguo: il «RMC»), il quale prevede che nel corso della procedura l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno («UAMI») procede d’ufficio all’esame dei fatti; tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame si limita ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti. V. punto 130.

( 33 ) Del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento su disegni e modelli»), che prevede che l’UAMI procede d’ufficio all’esame dei fatti, ad eccezione dei procedimenti relativi alla dichiarazione di nullità in cui si limita ad esaminare i fatti, i mezzi di prova e gli argomenti addotti dalle parti. V. punto 131.

( 34 ) V. punto 132. V. anche l’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento di base.

( 35 ) V. punto 133.

( 36 ) V. punto 134.

( 37 ) V. punto 135.

( 38 ) V. punto 136.

( 39 ) V. punto 137; v., in particolare, sentenza ILFO/Alta Autorità (51/65, EU:C:1966:21).

( 40 ) V. punto 138.

( 41 ) V. punto 139.

( 42 ) V. punto 140.

( 43 ) V. punto 141.

( 44 ) V. punto 158.

( 45 ) V. punto 159.

( 46 ) V. punto 160.

( 47 ) Previsti nel protocollo tecnico dell’UCVV relativo all’esame dei caratteri distintivi, dell’omogeneità e della stabilità (DUS); v. supra, paragrafo 2.

( 48 ) V. punto 161.

( 49 ) V. punto 162.

( 50 ) V. punto 163.

( 51 ) V. punto 164.

( 52 ) V. punto 165.

( 53 ) V. punto 166.

( 54 ) V. punti 167 e 168.

( 55 ) V. punto 169.

( 56 ) V. articolo 20 del regolamento di base.

( 57 ) Svolti ai sensi degli articoli 54 e 55 del regolamento di base.

( 58 ) V. altresì l’articolo 57 del regolamento di esecuzione.

( 59 ) V. articoli 60 e 61 del regolamento di esecuzione.

( 60 ) V. articolo 51 del regolamento di esecuzione.

( 61 ) V. articolo 72 del regolamento di base.

( 62 ) V. sentenza Brookfield New Zealand e Elaris/UCVV e Schniga (C‑534/10 P, EU:C:2012:813, punto 50).

( 63 ) Un marchio comunitario può essere annullato ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, del RMC nel caso in cui, ad esempio, sia stato registrato in contrasto con l’articolo 7 in quanto, tra l’altro, il marchio in parola è privo di carattere distintivo [articolo 7, paragrafo 1, lettera b)].

( 64 ) V. articolo 52 del regolamento su disegni e modelli.

( 65 ) V. sentenza PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punti 78 e 79).

( 66 ) V. punto 138 della sentenza impugnata.

( 67 ) V. punto 139 della sentenza impugnata.

( 68 ) V. punto 141 della sentenza impugnata.

( 69 ) V. punto 149 della sentenza impugnata.

( 70 ) V. punto 150 della sentenza impugnata.

( 71 ) Tale conclusione potrebbe apparire non coerente con l’interpretazione del Tribunale dell’articolo 76 nella misura in cui il Tribunale ha affermato che in senso stretto la commissione non è tenuta ad esaminare i fatti d’ufficio.

( 72 ) V. sentenza Brookfield New Zealand e Elaris/UCVV e Schniga (EU:C:2012:813, punti 39 e 40 e la giurisprudenza ivi citata).

( 73 ) V. sentenza ILFO/Alta Autorità (EU:C:1966:21, pagg. 95 e 96).

( 74 ) V. sentenze Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a. (C‑628/10 P e C‑114/11 P, EU:C:2012:479, punto 64).

( 75 ) V. sentenza Brookfield New Zealand e Elaris/UCVV e Schniga (EU:C:2012:813, punti 39 e 40 e la giurisprudenza ivi citata).

( 76 ) V. punto 145 della sentenza impugnata.

( 77 ) V. punti da 152 a 157 della sentenza impugnata.

( 78 ) V. punti da 158 a 162 della sentenza impugnata.

( 79 ) V. punti da 165 a 168 della sentenza impugnata.

( 80 ) V. sentenza PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, punti 78 e 79 e giurisprudenza ivi citata).

( 81 ) V. sentenza Schräder/UCVV (C‑38/09 P, EU:C:2010:196, punto 77).

( 82 ) V. punti da 145 a 168 della sentenza impugnata.

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