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Document 62012CC0347

    Conclusioni dell'avvocato generale Wathelet del 18 luglio 2013.
    Caisse nationale des prestations familiales contro Ulrike Wiering e Markus Wiering.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Lussemburgo.
    Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Regolamento (CEE) n. 574/72 - Prestazioni familiari - Assegni familiari - Assegno parentale - "Elterngeld" - "Kindergeld" - Calcolo dell’integrazione differenziale.
    Causa C-347/12.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:504

    CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    MELCHIOR WATHELET

    presentate il 18 luglio 2013 ( 1 )

    Causa C‑347/12

    Caisse nationale des prestations familiales

    contro

    Markus Wiering,

    Ulrike Wiering

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Lussemburgo)]

    «Previdenza sociale — Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 — Prestazioni familiari — Norme sul “divieto di cumulo” — Articoli 12, 73 e 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 — “Elterngeld” — “Kindergeld” — Assegno parentale — Calcolo dell’integrazione differenziale — Prestazioni della stessa natura»

    I – Introduzione

    1.

    La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, depositata presso la cancelleria della Corte il 20 luglio 2012, verte sull’interpretazione dei regolamenti dell’Unione in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale e cioè del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 ( 2 ), come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 ( 3 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), e più in particolare dei suoi articoli 12, 73 e 76, e del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ( 4 ) e più in particolare del suo articolo 10, paragrafo 1.

    2.

    La domanda di pronuncia pregiudiziale s’inserisce nell’ambito di una controversia tra la Caisse nationale des prestations familiales (Cassa nazionale delle prestazioni familiari; in prosieguo: la «CNPF») ed il signor e la signora Wiering vertente sulla portata del diritto di questi ultimi alle prestazioni familiari nel Granducato del Lussemburgo a seguito della nascita del loro secondo figlio.

    3.

    I coniugi Wiering, beneficiari di prestazioni familiari in Germania (in prosieguo: il «Kindergeld» e l’«Elterngeld»), dove risiedono, hanno chiesto essenzialmente al Granducato del Lussemburgo, Stato in cui il sig. Wiering lavora, il riconoscimento di un’integrazione differenziale corrispondente alla differenza tra le prestazioni familiari tedesche e quelle lussemburghesi.

    4.

    La CNPF ed i coniugi Wiering hanno opinioni diverse in merito alle prestazioni familiari tedesche che occorre considerare ai fini del calcolo dell’eventuale integrazione differenziale: la CNPF pretende di includervi il Kindergeld e l’Elterngeld tedeschi, mentre i coniugi Wiering ritengono che l’Elterngeld sia una prestazione di natura diversa e che debba pertanto essere esclusa.

    II – Contesto normativo

    A – Diritto dell’Unione

    1. Regolamento n. 1408/71

    5.

    L’articolo 1, lettera u), del regolamento n. 1408/71 prevede quanto segue:

    «i)

    il termine “prestazioni familiari” designa tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), esclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione (...);

    ii)

    il termine “assegni familiari” designa le prestazioni periodiche in denaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell’età dei familiari».

    6.

    L’articolo 4 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Campo d’applicazione “ratione materiae”», così dispone:

    «1.   Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

    (...)

    h)

    le prestazioni familiari.

    (...)».

    7.

    L’articolo 12 del suddetto regolamento, dal titolo «Divieto di cumulo delle prestazioni», stabilisce quanto segue:

    «1.   Il presente regolamento non può conferire, né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria. (...)

    (...)».

    8.

    A norma dell’articolo 73 del regolamento n. 1408/71, che concerne i lavoratori subordinati o autonomi i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente:

    «Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, (...)».

    9.

    L’articolo 76, paragrafo 1, dello stesso regolamento, dal titolo «Regole di priorità in caso di cumulo di diritti a prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato competente e a norma della legislazione dello Stato di residenza dei familiari», recita come segue:

    «1.   Quando, nel corso dello stesso periodo, per lo stesso familiare ed a motivo dell’esercizio di un’attività professionale, determinate prestazioni familiari sono previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, il diritto alle prestazioni familiari dovute a norma della legislazione di un altro Stato membro, all’occorrenza in applicazione dell’articolo 73 o 74, è sospeso a concorrenza dell’importo previsto dalla legislazione del primo Stato membro».

    2. Regolamento n. 574/72

    10.

    Gli articoli da 7 a 10 bis del regolamento n. 574/72 enunciano le modalità di applicazione dell’articolo 12 del regolamento n. 1408/71.

    11.

    L’articolo 10 del regolamento n. 574/72 prevede quanto segue:

    a)

    Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro, per la quale l’acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione od attività subordinata o autonoma, è sospeso quando, durante lo stesso periodo e per il medesimo familiare, sono dovute prestazioni ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure in applicazione degli articoli 73, 74, 77 e 78 del regolamento, ed a concorrenza dell’importo di dette prestazioni.

    b)

    Se, tuttavia, un’attività professionale è esercitata nel territorio del primo Stato membro:

    i)

    nel caso delle prestazioni dovute ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure ai sensi degli articoli 73 o 74 del regolamento, dalla persona che ha diritto alle prestazioni familiari o dalla persona a cui sono versate, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della sola legislazione nazionale di detto altro Stato membro oppure ai sensi di detti articoli fino a concorrenza dell’importo degli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia. Le prestazioni versate dallo Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia sono a carico di questo stesso Stato membro;

    (...)».

    B – Contesto normativo nazionale lussemburghese

    12.

    Il 15 marzo 2013 la Corte ha inviato al giudice del rinvio una richiesta di chiarimenti a norma dell’articolo 101 del regolamento di procedura della Corte. Il giudice del rinvio è stato invitato a descrivere in modo più preciso le prestazioni familiari lussemburghesi ed i presupposti per la loro concessione. Con lettera del 29 aprile 2013, il giudice del rinvio ha comunicato che le prestazioni familiari lussemburghesi oggetto del procedimento principale erano gli assegni familiari e gli assegni parentali, aggiungendo che l’indennità di congedo parentale non costituiva oggetto della controversia pendente dinanzi ad esso, poiché le censure sollevate dal signor e dalla signora Wiering a tal proposito erano state dichiarate irricevibili.

    1. Gli assegni familiari

    13.

    Secondo il giudice del rinvio, gli assegni familiari derivano da un meccanismo di ridistribuzione di una parte del reddito nazionale a favore dei figli in virtù di un principio di solidarietà sociale. Esso aggiunge che gli assegni familiari non devono considerarsi come un supplemento di retribuzione a favore del soggetto che ha i figli a carico, ma hanno invece una finalità propria, soprattutto a seguito della previsione di un importo unico dei suddetti assegni per tutti i figli a prescindere dallo status professionale dei genitori. Per garantire il conseguimento dell’obiettivo succitato, il legislatore ha sancito il diritto personale dei figli agli assegni familiari.

    14.

    L’articolo 269, primo comma, del Code de la sécurité sociale (codice di previdenza sociale lussemburghese), recante il titolo «Condizioni per la concessione», dispone quanto segue:

    «Alle condizioni previste nel presente capo, ha diritto agli assegni familiari

    a)

    per sé stesso, ogni figlio che risiede effettivamente e in modo continuativo in Lussemburgo e che ivi ha il suo domicilio legale;

    (...)».

    15.

    In applicazione dell’articolo 271, primo comma, del Code de la sécurité sociale, l’assegno è dovuto a partire dal mese di nascita e sino al compimento dei 18 anni. A norma dell’articolo 271, terzo comma, del Code de la sécurité sociale, il diritto agli assegni familiari si protrae al massimo sino al compimento dei 27 anni per gli studenti degli istituti secondari e degli istituti secondari a indirizzo tecnico che si dedicano in via principale agli studi.

    2. L’assegno parentale

    16.

    In applicazione dell’articolo 299, paragrafo 1, del Code de la sécurité sociale:

    «Un assegno parentale è concesso a richiesta a chi

    a)

    ha il proprio domicilio legale nel Granducato del Lussemburgo e ivi risiede effettivamente o è ivi tenuto al versamento dei contributi previdenziali in ragione di un’attività professionale e rientra nell’ambito di applicazione dei regolamenti comunitari;

    b)

    si prende cura a casa di uno o più figli per i quali vengono versati al richiedente o al coniuge non separato o al suo partner (...) assegni familiari e che soddisfano nei suoi confronti i requisiti previsti dell’articolo 270 [dello stesso codice, relativo alla determinazione del nucleo familiare];

    c)

    si dedica principalmente all’educazione dei figli in seno alla famiglia e non esercita alcuna attività professionale o non beneficia di un reddito sostitutivo».

    17.

    All’udienza tenutasi il 6 giugno 2013, la CNPF ha precisato che tali condizioni sono cumulative.

    18.

    A norma dell’articolo 299, paragrafo 2, del Code de la sécurité sociale, «[i]n deroga alla condizione prevista al paragrafo 1, lettera c), può richiedere l’assegno anche chi svolge una o più attività lavorative o beneficia di un reddito sostitutivo e che, a prescindere dalla durata del lavoro prestato, dispone, congiuntamente al suo coniuge non separato o alla persona con cui vive in comunione domestica, di un reddito [che non supera un importo determinato]».

    19.

    In applicazione dell’articolo 299, paragrafo 3, del Code de la sécurité sociale:

    «In deroga [alla] condizione (...) prevista (...) al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2), può richiedere la metà dell’assegno parentale, a prescindere dal reddito di cui dispone, chi

    a)

    svolge una o più attività lavorative a tempo parziale e si occupa principalmente dell’educazione dei figli in seno alla famiglia e per un tempo almeno equivalente alla metà del normale orario di lavoro (...).

    (...)».

    20.

    A norma dell’articolo 304 del Code de la sécurité sociale:

    «L’assegno parentale è sospeso sino alla concorrenza di tutte le prestazioni non lussemburghesi della stessa natura dovute per lo stesso figlio o per gli stessi figli.

    (...), esso non è dovuto quando i genitori beneficiano per lo stesso figlio o per gli stessi figli dell’indennità di congedo parentale prevista al capo VI del presente libro o di una prestazione non lussemburghese versata a titolo di congedo parentale (...)».

    C – Contesto normativo nazionale tedesco

    21.

    Il 19 marzo 2013 la Corte ha invitato il governo tedesco, a norma dell’articolo 101 del regolamento di procedura della Corte, a precisare gli obiettivi ed i presupposti per la concessione del Kindergeld e dell’Elterngeld in Germania. Con lettera depositata nella cancelleria della Corte il 17 aprile 2013, il governo tedesco ha fornito, in merito a tali prestazioni, le informazioni di seguito riportate.

    1. Il Kindergeld

    22.

    Come previsto dall’articolo 31 della legge tedesca relativa all’imposta sui redditi (Einkommensteuergesetz; in prosieguo: l’«EStG»), il Kindergeld è volto a compensare i carichi familiari ed a garantire in tal modo al figlio un livello minimo di sussistenza.

    23.

    A norma dell’articolo 62, paragrafo 1, dell’EStG, l’avente diritto (di regola uno dei genitori) deve avere il suo domicilio o la sua residenza abituale in Germania o essere illimitatamente soggetto ad imposta in Germania o essere ivi trattato come tale. Il figlio deve avere il suo domicilio o la sua residenza abituale in uno Stato membro dell’Unione europea, in Svizzera, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia.

    24.

    In applicazione dell’articolo 32, paragrafo 4, dell’EStG, ai fini del Kindergeld un figlio è preso in considerazione sino al compimento dei 18 anni di età senza ulteriori condizioni, sino al compimento dei 21 anni se egli non svolge un’attività lavorativa ed è iscritto nelle liste di collocamento di un’agenzia del lavoro nazionale (Agentur für Arbeit im Inland), sino al compimento dei 25 anni se segue un corso di formazione o presta un servizio volontario riconosciuto o, infine, senza limiti di età se, a causa di un handicap fisico o mentale, egli non è in grado di essere autosufficiente.

    25.

    L’importo del Kindergeld ammonta attualmente, in applicazione dell’articolo 66, paragrafo 1, prima frase, dell’EStG, ad EUR 184 al mese per ciascuno dei primi due figli, ad EUR 190 per il terzo e ad EUR 215 per ciascun figlio supplementare, e ciò a prescindere dal reddito e dal patrimonio di tutti i familiari, dato che l’attività professionale dei genitori viene presa in considerazione solo nel caso di genitori stranieri che non beneficiano della libera circolazione.

    2. L’Elterngeld

    26.

    A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, della legge federale relativa all’indennità ed al congedo parentale (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz; in prosieguo: il «BEEG»), ha diritto all’indennità per congedo parentale chi ha la propria residenza o il proprio domicilio abituale in Germania e vive insieme al proprio figlio in un nucleo familiare, lo accudisce ed educa personalmente e non esercita alcuna attività lavorativa o alcuna attività lavorativa a tempo pieno ( 5 ). L’Elterngeld può essere versato a partire dalla nascita del figlio e fino ai 14 mesi di età ( 6 ).

    27.

    L’Elterngeld corrisponde al 67% del reddito ottenuto dall’attività lavorativa svolta prima della nascita del figlio. Esso è versato, sino ad un tetto mensile di EUR 1 800, per i mesi interi nei quali l’avente diritto non ha percepito redditi derivanti dall’esercizio di un’attività lavorativa.

    28.

    Se i redditi lavorativi anteriori alla nascita erano inferiori all’importo di EUR 1 000, la percentuale del 67% è incrementata, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, prima frase, del BEEG, dello 0,1% per ogni frazione di EUR 2 di differenza inferiore al suddetto reddito di EUR 1 000, e ciò fino ad una percentuale del 100%. Se il reddito derivante dall’attività lavorativa anteriore alla nascita superava l’importo di EUR 1 200, la percentuale del 67% è ridotta, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, seconda frase, del BEEG, dello 0,1% per ogni frazione di EUR 2 di differenza superiore al suddetto reddito di EUR 1 200, e ciò fino ad una percentuale del 65%. In forza dell’articolo 2, paragrafo 4, prima frase, del BEEG, l’Elterngeld ammonta ad almeno EUR 300 al mese, e ciò a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, seconda frase, della stessa legge, anche se prima della nascita del figlio l’avente diritto non percepiva alcun reddito lavorativo. Per il periodo nel quale è versato l’importo minimo di EUR 300, l’avente diritto non può esercitare nessuna attività lavorativa a tempo pieno ( 7 ).

    III – Procedimento principale e questione pregiudiziale

    29.

    Ferma restando la verifica da parte del giudice del rinvio, i fatti di causa, come risultano dal fascicolo dinanzi alla Corte, sono i seguenti.

    30.

    Il signor e la signora Wiering risiedono in Germania, dove la sig.ra Wiering svolge la sua attività professionale, mentre il marito lavora nel Lussemburgo.

    31.

    In seguito alla nascita di un secondo figlio, il 12 maggio 2007, la sig.ra Wiering ha fruito di un congedo di maternità dal 13 maggio 2007 al 16 luglio 2007, poi di un congedo parentale dal 17 luglio 2007 all’11 maggio 2008. Durante il periodo del congedo parentale, la sig.ra Wiering ha beneficiato in Germania dell’Elterngeld. I coniugi Wiering fruivano del Kindergeld per ognuno dei loro figli sin dalla nascita di questi ultimi.

    32.

    Il 12 ottobre 2007 il sig. Wiering ha chiesto alla CNPF il pagamento, per il periodo compreso tra il 1o luglio 2007 ed il 31 maggio 2008, di un’integrazione differenziale relativamente alle prestazioni dovute per i suoi due figli, pari alla differenza tra le prestazioni familiari erogate in Germania e quelle previste dal diritto lussemburghese.

    33.

    Con decisione del 17 aprile 2008, il comitato direttivo della CNPF ha negato la concessione della suddetta integrazione a favore del signor e della signora Wiering sostenendo che le prestazioni ricevute in Germania, ossia il Kindergeld e l’Elterngeld, superavano per il periodo di riferimento considerato quelle previste dalla legge lussemburghese, cioè gli assegni familiari e l’assegno parentale.

    34.

    Osservo che il rappresentante della CNPF ha dichiarato in udienza che i coniugi Wiering non avevano richiesto l’assegno parentale, incluso quindi d’ufficio dalla CNPF nel calcolo dell’integrazione differenziale. Sembra peraltro – aspetto, questo, che dovrà essere verificato dal giudice del rinvio – che, in base all’articolo 304 del Code de la sécurité sociale, i coniugi Wiering non avrebbero avuto diritto a tale assegno, se ne avessero fatto richiesta.

    35.

    Il 25 agosto 2008 il signor e la signora Wiering hanno proposto un ricorso avverso la decisione del 17 aprile 2008 dinanzi al Conseil arbitral des assurances sociales (Collegio arbitrale delle assicurazioni sociali) il quale, il 31 luglio 2009, lo ha dichiarato infondato.

    36.

    Su appello proposto dal signor e dalla signora Wiering il 9 settembre 2009, il Conseil supérieur de la sécurité sociale (Consiglio superiore di previdenza sociale; in prosieguo: il «CSSS»), con sentenza del 16 marzo 2011 ha riformato la decisione del 31 luglio 2009 del Conseil arbitral des assurances sociales ed ha riconosciuto il diritto del signor e della signora Wiering al versamento dell’integrazione differenziale per i loro due figli per il periodo compreso tra il 1o luglio 2007 ed il 31 maggio 2008.

    37.

    Il CSSS ha ritenuto che «solo le prestazioni familiari dovute per lo stesso membro della famiglia» (nel caso di specie il figlio, anche se esse sono versate ai genitori) potevano essere prese in considerazione ai fini del calcolo dell’integrazione differenziale, il che non si verificava per l’Elterngeld, dovuto soltanto al membro della famiglia che si occupa dell’educazione dei figli e non ai figli stessi. Secondo il CSSS la CNPF aveva quindi, a torto, preso in considerazione l’Elterngeld percepito dalla sig.ra Wiering per negare il pagamento dell’integrazione differenziale a favore dei due figli.

    38.

    Il 20 maggio 2011 la CNPF ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza facendo valere quattro motivi; il secondo, il terzo ed il quarto motivo vertono sulla violazione, sul rifiuto di applicazione o sulla falsa interpretazione, rispettivamente, dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento n. 574/72, dell’articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71. La CNPF censura la sentenza del CSSS per non aver preso in considerazione, in violazione del diritto dell’Unione, l’Elterngeld ai fini del calcolo dell’integrazione differenziale sulla base del fatto che tale assegno sarebbe dovuto e versato alla madre e che, nel calcolo in parola, andrebbero considerati soltanto gli assegni dovuti ai due figli, anche se di fatto versati ai genitori.

    39.

    Alla luce di quanto precede, nutrendo dubbi quanto alle prestazioni familiari da considerare nel determinare l’integrazione differenziale, il 12 luglio 2012 la Cour de cassation (Corte di cassazione) (Lussemburgo) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se per il calcolo dell’integrazione differenziale eventualmente dovuta, a norma degli articoli 1, lettera u), punto i), 4, paragrafo 1, lettera h), e 76 del regolamento (...) n. 1408/71 (...) e dell’articolo 10, lettera b), punto i), del regolamento (...) n. 574/72 (...), da parte dell’organismo competente dello Stato del luogo di occupazione occorra prendere in considerazione, in quanto prestazioni familiari della stessa natura, tutte le prestazioni percepite dalla famiglia del lavoratore migrante nello Stato di residenza, nella specie l’[Elterngeld] ed il [Kindergeld] previsti dalla normativa tedesca».

    IV – Il procedimento dinanzi alla Corte

    40.

    Il signor e la signora Wiering, la CNPF e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte nonché osservazioni orali in occasione dell’udienza.

    41.

    Il signor e la signora Wiering sostengono che, per calcolare l’importo dell’integrazione differenziale, si debba tener contro soltanto delle prestazioni della stessa natura. Ritenendo che l’Elterngeld non abbia la stessa natura del Kindergeld, esso non dovrebbe, a loro avviso, essere considerato ai fini del calcolo dell’integrazione differenziale. Secondo i coniugi Wiering i loro figli erano gli unici creditori del Kindergeld mentre la sig.ra Wiering era l’unica creditrice dell’Elterngeld, che dovrebbe pertanto essere qualificato come salario sostitutivo versato al genitore il quale rinuncia temporaneamente, in tutto o in parte, alla sua attività lavorativa per dedicarsi esclusivamente o primariamente all’educazione del proprio figlio o dei propri figli.

    42.

    La CNPF ritiene che il regolamento n. 1408/71 non preveda manifestamente alcuna differenziazione tra le prestazioni familiari in base al soggetto destinatario o al beneficiario delle stesse. Secondo la CNPF non si può sostenere che l’Elterngeld sia una prestazione rientrante nell’ambito di applicazione dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, distinta dagli assegni speciali di nascita o di adozione ( 8 ), ed allo stesso tempo escluderlo dal calcolo dell’integrazione differenziale affermando che beneficiario della suddetta prestazione sarebbe unicamente il «membro della famiglia che si occupa dell’educazione dei figli, nella specie la moglie, e non i figli stessi né per conto dei figli».

    43.

    La Commissione osserva che il carattere «familiare» delle prestazioni controverse non è mai stato messo in dubbio nel caso di specie. Secondo la Commissione, che richiama la sentenza Feyerbacher ( 9 ), l’Elterngeld costituirebbe un’indennità per congedo parentale concessa alla persona che accudisce ed educa personalmente il proprio figlio o i propri figli e avrebbe quindi un obiettivo molto simile all’assegno parentale di cui alla causa Hoever e Zachow ( 10 ). In quest’ultima causa la Corte avrebbe dichiarato che l’assegno in parola costituisce una «prestazione familiare», che è diretto a compensare i carichi familiari ai sensi dell’articolo 1, lettera u), punto i), del regolamento n. 1408/71 e che, più in particolare, esso mira a ricompensare l’educazione fornita al figlio, a compensare le altre spese di custodia e di educazione e, eventualmente, ad attenuare gli svantaggi economici conseguenti alla rinuncia ad un reddito da lavoro a tempo pieno. Secondo la Commissione, in base alla giurisprudenza gli assegni concessi, a determinate condizioni, ai lavoratori che interrompono la propria carriera nell’ambito di un congedo parentale devono essere assimilati ad una prestazione familiare ai sensi degli articoli 1, lettera u), punto i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71.

    44.

    In udienza la Commissione ha rinunciato all’argomento sviluppato nelle sue osservazioni scritte secondo cui, avendo la sig.ra Wiering interrotto la sua carriera lavorativa in occasione del congedo parentale, la norma applicabile era l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 574/72, cosicché lo Stato responsabile in via prioritaria era il Granducato del Lussemburgo e non la Repubblica federale di Germania, il che avrebbe permesso di superare ogni discussione su un’eventuale integrazione differenziale nel Granducato del Lussemburgo.

    45.

    Il fatto che la sig.ra Wiering abbia o meno interrotto completamente l’attività lavorativa durante il suo congedo parentale, circostanza questa controversa tra gli intervenienti, è qui irrilevante. Tutti concordano, infatti, nell’affermare che essa non ha comunque perso, durante tale periodo, lo status di funzionario del comune di Treviri e quindi la sua qualità di lavoratrice. Ne consegue che ai fatti di causa si applica l’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 574/72 e che lo Stato responsabile in via prioritaria è la Repubblica federale di Germania, in linea peraltro con l’ipotesi su cui si fonda la questione pregiudiziale.

    46.

    Aggiungo che sarebbe assurdo non considerare come lavoratrice la madre che interrompe la sua attività lavorativa durante il congedo parentale ( 11 ). Per beneficiare dell’Elterngeld in Germania, la sig.ra Wiering è tenuta ad interrompere o limitare la sua attività lavorativa ( 12 ). Se, per esempio, la sig.ra Wiering interrompesse tali attività, si dovrebbe applicare l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 574/72 in quanto ella non godrebbe più dello status di lavoratrice. La Repubblica federale di Germania cesserebbe di essere lo Stato responsabile in via prioritaria e non dovrebbe più versare l’Elterngeld, mentre la situazione cambierebbe di nuovo se la sig.ra Wiering continuasse a lavorare a tempo parziale ( 13 ).

    V – Analisi

    47.

    La questione sottoposta dal giudice del rinvio verte sul punto se tutte le prestazioni familiari percepite dalla famiglia di un lavoratore migrante nel suo Stato di residenza (nel caso in esame, il Kindergeld e l’Elterngeld versati alla famiglia Wiering in Germania) debbano essere prese in considerazione, quali prestazioni aventi la stessa natura, ai fini del calcolo dell’integrazione differenziale eventualmente dovuta dallo Stato del luogo di occupazione di uno dei genitori (nel caso di specie, il Granducato del Lussemburgo) conformemente agli articoli 1, lettera u), punto i), 4, paragrafo 1, lettera h), 12 e 76 del regolamento n. 1408/71 ed all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto i, del regolamento n. 574/72.

    A –  Le nozioni di«cumulo» e di «integrazione differenziale» nel settore delle prestazioni familiari

    48.

    Dato il tenore della questione sottoposta, è necessario in via preliminare precisare, alla luce del regolamento n. 1408/71, le nozioni di cumulo e di integrazione differenziale riguardo alle prestazioni familiari.

    49.

    L’articolo 73 del regolamento n. 1408/71 stabilisce che il lavoratore subordinato o autonomo ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato del luogo di occupazione, come se essi risiedessero nel territorio di quest’ultimo. Tale disposizione mira a facilitare ai lavoratori migranti il percepimento degli assegni familiari nello Stato in cui sono occupati, qualora la loro famiglia non sia emigrata insieme a loro ( 14 ).

    50.

    Tuttavia, nel caso in cui, per il medesimo periodo e per lo stesso familiare, siano previste prestazioni familiari sia dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i membri della famiglia sia dalla legislazione dello Stato del luogo di occupazione del lavoratore migrante, gli articoli 12 e 76 del regolamento n. 1408/71 e l’articolo 10 del regolamento n. 574/72 prevedono regole precise per stabilire lo Stato responsabile in via prioritaria per il pagamento delle prestazioni familiari al fine di evitare il loro ingiustificato cumulo.

    51.

    Al fine di evitare cumuli ingiustificati delle prestazioni indicate al considerando 7 del regolamento n. 1408/71, l’articolo 12 di quest’ultimo, recante il titolo «Divieto di cumulo delle prestazioni», dispone, tra l’altro, al paragrafo 1 che esso «non può conferire, né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria» ( 15 ).

    52.

    Dato che l’articolo 12 del regolamento n. 1408/71 si colloca nel titolo I di tale regolamento, contenente le disposizioni generali, i principi emanati dalla norma in parola si applicano alle regole di priorità in caso di cumulo di diritti a prestazioni o assegni familiari previste sia all’articolo 76 del medesimo regolamento ( 16 ), sia all’articolo 10 del regolamento n. 574/72 ( 17 ).

    53.

    Tuttavia, nella sentenza Ferraioli ( 18 ), la Corte ha ricordato che l’obiettivo dei Trattati di instaurare la libera circolazione dei lavoratori condiziona l’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 1408/71 e che l’articolo 76 dello stesso regolamento non può essere applicato in modo da privare il lavoratore, sostituendo le prestazioni attribuitegli da uno Stato membro a quelle dovutegli da un altro Stato membro, del vantaggio delle prestazioni più favorevoli. Secondo la Corte i principi cui si ispira il regolamento n. 1408/71 esigono che, qualora l’importo delle prestazioni erogate nello Stato in cui l’interessato risiede sia inferiore a quello delle prestazioni concesse dall’altro Stato debitore, il lavoratore conservi il beneficio dell’importo più alto e percepisca, a carico dell’ente previdenziale competente di quest’ultimo Stato, un complemento di prestazioni pari alla differenza fra i due importi ( 19 ).

    54.

    Il legislatore dell’Unione ha fissato talune modalità di applicazione delle regole sul divieto di cumulo delle prestazioni familiari prevedendo, segnatamente, lo scambio di informazioni tra gli organismi degli Stati membri di residenza e di occupazione ai fini del raffronto tra le prestazioni in causa ed i loro importi, per permettere la determinazione dell’eventuale integrazione differenziale ( 20 ).

    B – Prestazioni «della stessa natura»

    55.

    Posto che l’articolo 12 del regolamento n. 1408/71 prevede che solo il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo ( 21 ) integra un cumulo ingiustificato, l’accertamento del diritto al versamento di un’integrazione differenziale nel caso di specie impone di verificare preliminarmente la natura delle prestazioni di cui trattasi.

    56.

    In altre parole solo le prestazioni familiari della stessa natura sono equiparabili e non possono essere cumulate. Di contro, poiché il beneficiario ha diritto all’importo maggiore tra le due prestazioni, ne consegue che gli verrà versata un’integrazione differenziale se l’importo concesso dallo Stato membro responsabile in via prioritaria sia inferiore ad esso.

    57.

    Dalla giurisprudenza consolidata in materia risulta, a mio parere, che l’esame della natura delle prestazioni, ai fini in particolare dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, comporta necessariamente due passaggi: il primo connesso alla determinazione delle finalità e delle caratteristiche delle prestazioni ed il secondo connesso all’identificazione dei beneficiari delle stesse.

    58.

    Nella sentenza Knoch ( 22 ) la Corte ha deciso che prestazioni di previdenza sociale debbono essere considerate della stessa natura allorché, indipendentemente dalle caratteristiche peculiari delle varie normative nazionali, il loro oggetto e scopo, nonché la loro base di calcolo ed i criteri di attribuzione, sono identici. Caratteristiche meramente formali non vanno per contro considerate elementi pertinenti nel distinguere le prestazioni.

    59.

    La Corte aggiunge tuttavia che, tenuto conto delle numerose differenze tra i regimi nazionali di previdenza sociale, la prescrizione di una perfetta corrispondenza tra le basi di calcolo ed i presupposti di concessione implicherebbe che l’applicazione del divieto di cumulo di cui all’articolo 12 risulterebbe notevolmente attenuata. Un effetto di questo genere sarebbe in contrasto con la finalità del divieto in parola, che è quella di evitare cumuli non giustificati di prestazioni previdenziali ( 23 ).

    60.

    Inoltre, nella sentenza Dammer ( 24 ) la Corte ha ravvisato, alla luce della formulazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, la sussistenza di un cumulo in presenza di diritti a prestazioni familiari in capo a due soggetti diversi, nel caso ivi esaminato due genitori, a favore di uno stesso figlio. La ratio delle disposizioni del regolamento n. 1408/71 sul cumulo di prestazioni familiari nonché le soluzioni ivi previste attestano altresì che lo scopo dell’articolo 12 è di impedire che possano fruire simultaneamente di due prestazioni della stessa natura sia il diretto beneficiario di una prestazione familiare, cioè il lavoratore, sia i beneficiari indiretti, vale a dire i suoi familiari ( 25 ).

    C – Applicazione ai fatti di causa

    1. Gli assegni familiari lussemburghesi e l’Elterngeld tedesco

    61.

    Occorre ricordare che, nel caso di specie, il Granducato del Lussemburgo sarà tenuto a versare un’integrazione differenziale solo se le prestazioni familiari ivi in vigore superassero quelle versate in Germania. È pertanto fondamentale stabilire se l’Elterngeld sia o meno della medesima natura degli assegni familiari lussemburghesi dal momento che è invece pacifico che questi ultimi sono della stessa natura del Kindergeld.

    62.

    Infatti il Kindergeld, descritto in dettaglio supra ai paragrafi 22 e seguenti, è volto anzitutto a «garantire al figlio un livello minimo di sussistenza» senza tener conto né dei redditi né del patrimonio dei familiari e neppure di un’eventuale attività lavorativa dei genitori. In determinati casi, il Kindergeld è assegnato al figlio stesso.

    63.

    Dalle considerazioni che precedono emerge che, se il Kindergeld mira a permettere ai genitori di sostenere i costi determinati dai bisogni del figlio, il suo beneficiario è quest’ultimo e non i genitori. Il Kindergeld è incontestabilmente della stessa natura degli assegni familiari lussemburghesi descritti in dettaglio ai paragrafi da 13 a 15 supra. Tale prestazione è esclusivamente funzionale all’esistenza dei figli, avendo il legislatore nazionale sancito il diritto personale di questi ultimi alla prestazione stessa.

    64.

    Per quanto attiene all’Elterngeld, si deve preliminarmente notare che, nel caso di specie, né le parti del procedimento principale né la Commissione rimettono in discussione la sua classificazione tra le «prestazioni familiari» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71. Condivido tale parere. Dalle risposte fornite alle richieste di chiarimenti rivolte al giudice del rinvio ed al governo tedesco emerge infatti chiaramente che siffatta prestazione è accordata in modo automatico alle persone che soddisfano determinati criteri oggettivi, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali ( 26 ), e che essa si riferisce in tutta evidenza ad uno dei rischi elencati all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 poiché è volta ad aiutare gli iscritti con carichi di famiglia attraverso una ridistribuzione sulla collettività dei carichi in parola.

    65.

    Inoltre, nella sentenza Kuusijärvi ( 27 ), la Corte ha dichiarato che dev’essere equiparata ad una prestazione familiare, ai sensi degli articoli 1, lettera u), punto i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71, una prestazione che mira a consentire a uno dei genitori di dedicarsi all’educazione di un figlio in tenera età, più precisamente a ricompensare l’educazione fornita al bambino, a compensare le altre spese di custodia e di educazione e, eventualmente, ad attenuare gli svantaggi economici determinati dalla rinuncia a un reddito da attività lavorativa.

    66.

    Ritengo tuttavia che l’Elterngeld si distingua nettamente dagli assegni familiari lussemburghesi sotto molteplici profili, per quanto attiene, da una parte, ai loro obiettivi ed alle loro caratteristiche e, dall’altra, ai loro beneficiari, e che, benché entrambi possano essere classificati come «prestazioni familiari» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71, non siano della «stessa natura» ai sensi dell’articolo 12 del medesimo regolamento.

    67.

    Dalla risposta fornita dal governo tedesco alla richiesta di chiarimenti, risulta infatti che l’Elterngeld è volto anzitutto ad aiutare le famiglie a mantenere il proprio tenore di vita nel periodo in cui i genitori si dedicano primariamente ai figli e, in secondo luogo, a sostenere i genitori specialmente nei primi mesi dopo che sono divenuti tali, permettendo loro di occuparsi in questa fase esclusivamente dei loro figli, il che comporta una temporanea rinuncia, in tutto o in parte, al lavoro. Se il genitore che si prende cura di un figlio interrompe o riduce la sua attività lavorativa, egli beneficerà, in funzione dei suoi redditi personali, di una compensazione della perdita di reddito patita durante il primo anno di vita del figlio e di un aiuto volto a mantenere il tenore di vita della famiglia.

    68.

    Secondo il governo tedesco l’Elterngeld mira anche a permettere ai genitori di garantire al meglio, sul lungo periodo, la stabilità economica della famiglia. Esso dovrebbe impedire una contrazione permanente del reddito che può portare ad una situazione di dipendenza dalle prestazioni dello Stato, garantire la libertà di scelta tra famiglia e lavoro e promuovere l’indipendenza economica.

    69.

    Dalle considerazioni precedenti emerge che, nei casi in cui un genitore, come la sig.ra Wiering, funzionaria presso il comune di Treviri, si prende cura di un figlio invece di dedicarsi al lavoro, l’Elterngeld va a compensare in parte la perdita di reddito subita dal genitore stesso, il che attribuisce alla prestazione in esame la funzione di reddito sostitutivo.

    70.

    Tale natura di reddito sostitutivo trova conferma nel fatto che l’Elterngeld ammonta, in genere, al 67% del salario precedente con un tetto mensile di EUR 1 800.

    71.

    Inoltre, benché alcuni dei criteri di concessione dell’Elterngeld si ricolleghino evidentemente al figlio, per esempio alla sua esistenza stessa ed alla sua età ( 28 ), ritengo che dalle finalità e dalle caratteristiche dell’Elterngeld si evinca chiaramente che il suo beneficiario è il genitore che si prende cura del figlio e non il figlio stesso. Al di là dell’importo di EUR 300 che è accordato anche se il genitore non ha svolto in precedenza nessuna attività lavorativa, a condizione tuttavia che questi non lavori a tempo pieno ( 29 ) nel periodo di erogazione di tale importo minimo, il significato preponderante del nesso tra l’esercizio o meno di una professione ed i redditi che essa procura, da una parte, e l’Elterngeld, dall’altra, appare pertanto evidente ( 30 ).

    72.

    Ne consegue che l’Elterngeld erogato alla sig.ra Wiering durante il suo congedo parentale non è della stessa natura degli assegni familiari lussemburghesi e non deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell’integrazione differenziale eventualmente dovuta per i figli del signor e della signora Wiering ove il Kindergeld tedesco fosse inferiore ai suddetti assegni.

    2. Assegni parentali lussemburghesi ed Elterngeld tedesco

    73.

    Se l’integrazione differenziale considerata dal giudice del rinvio dovesse essere intesa come un’eventuale integrazione rispetto alle due prestazioni familiari vigenti in Lussemburgo, vale a dire gli assegni familiari e l’assegno parentale, resterà da chiedersi se l’Elterngeld vada considerato come una prestazione familiare della stessa natura dell’assegno parentale lussemburghese.

    74.

    Ricordo che l’assegno parentale di cui trattasi non era stato chiesto dai coniugi Wiering, che esso è stato incluso d’ufficio nel calcolo dalla CNPF e che sussistono forti dubbi quanto al fatto che i coniugi Wiering ne avessero diritto ( 31 ).

    75.

    Fatte salve le verifiche da parte del giudice del rinvio, gli assegni parentali previsti all’articolo 299, paragrafo 1, del Code de la sécurité sociale lussemburghese mirano, come l’Elterngeld, a compensare almeno in parte la perdita di reddito subita dal genitore che si dedica in via principale all’educazione dei suoi figli in seno alla famiglia e non svolge un’attività lavorativa o non beneficia di un reddito sostitutivo. Solo nei limiti di un determinato reddito familiare, una persona che lavora o beneficia di un reddito sostitutivo può richiedere, in deroga al principio di cui al paragrafo 1, gli assegni parentali ( 32 ). Il paragrafo 3 dello stesso articolo 299 prevede d’altro canto che una persona possa beneficiare della metà degli assegni parentali quando, essenzialmente, esercita un’attività lavorativa a tempo parziale e si dedica in via principale all’educazione dei figli in seno alla famiglia e per un tempo almeno equivalente alla metà del normale orario di lavoro, il che conferma il legame esistente tra gli assegni parentali lussemburghesi e la compensazione della perdita di reddito professionale o sostitutivo.

    76.

    Sembra pertanto che dal punto di vista sia degli obiettivi e delle caratteristiche sia degli eventuali beneficiari, gli assegni parentali lussemburghesi e l’Elterngeld debbano essere considerati come prestazioni familiari della stessa natura.

    3. Sintesi

    77.

    Dato quanto precede, il calcolo dell’eventuale integrazione differenziale dovuta dal Granducato del Lussemburgo a titolo degli assegni familiari cui hanno diritto i figli del signor e della signora Wiering non deve tener conto dell’Elterngeld.

    78.

    Se, invece, si tratta di accertare se il Granducato del Lussemburgo sia eventualmente tenuto a riconoscere un’integrazione differenziale a titolo degli assegni familiari e dell’assegno parentale, si imporrebbe una distinzione: ai fini del calcolo dell’integrazione differenziale eventualmente dovuta a titolo degli assegni familiari lussemburghesi, dovrà essere considerato, in sede di raffronto, solo il Kindergeld tedesco, mentre per il calcolo di un’eventuale integrazione differenziale dell’assegno parentale si dovrà prendere in considerazione nel raffronto solo l’Elterngeld.

    VI – Conclusione

    79.

    Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dalla Cour de cassation:

    Gli articoli 4, paragrafo 1, lettera h), 12, 73 e 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, e l’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, devono essere interpretati nel senso che una prestazione familiare quale l’«Elterngeld» previsto dalla normativa tedesca non è della stessa natura di una prestazione quale il «Kindergeld» previsto dalla stessa normativa o degli assegni familiari come previsti dal diritto lussemburghese e non deve pertanto essere presa in considerazione nel calcolo dell’integrazione differenziale degli assegni familiari eventualmente dovuta ai figli di un lavoratore migrante.


    ( 1 ) Lingua originale: il francese.

    ( 2 ) GU L 28, pag. 1.

    ( 3 ) GU L 392, pag. 1.

    ( 4 ) GU L 74, pag. 1.

    ( 5 ) Si ritiene che una persona non eserciti un’attività lavorativa a tempo pieno quando il suo orario di lavoro non supera in media, su base mensile, 30 ore settimanali (articolo 1, paragrafo 6, del BEEG).

    ( 6 ) Se entrambi i genitori soddisfano le condizioni per la concessione, essi possono convenire tra loro la ripartizione dei versamenti mensili. Un genitore può beneficiare dell’Elterngeld per almeno due mesi e per un massimo di dodici mesi. Un genitore fruisce da solo dei 14 mesi di assegno se – tra l’altro – è l’unico titolare della potestà genitoriale o del diritto di affidamento.

    ( 7 ) V. nota 5 delle presenti conclusioni.

    ( 8 ) V. articolo 1, lettera u), punto i), del regolamento n. 1408/71.

    ( 9 ) Sentenza del 19 luglio 2012 (C‑62/11).

    ( 10 ) Sentenza del 10 ottobre 1996 (C-245/94 e C-312/94, Racc. pag. I-4895).

    ( 11 ) Nella sentenza del 7 giugno 2005, Dodl e Oberhollenzer (C-543/03, Racc. pag. I-5049, punto 34), la Corte ha dichiarato che una persona possiede la qualità di «lavoratore» ai sensi del regolamento n. 1408/71 quando è assicurata, sia pure contro un solo rischio, in forza di un’assicurazione obbligatoria o facoltativa presso un regime previdenziale generale o speciale, menzionato all’articolo 1, lettera a), del medesimo regolamento, e ciò indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro.

    ( 12 ) V. paragrafo 26 delle presenti conclusioni.

    ( 13 ) V. articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento n. 574/72.

    ( 14 ) V., in particolare, sentenza del 14 ottobre 2010, Schwemmer (C-16/09, Racc. pag. I-9717, punto 41).

    ( 15 ) V., in questo senso, sentenza del 22 maggio 1980, Walsh (143/79, Racc. pag. 1639, punto 15), vertente sulle prestazioni di maternità.

    ( 16 ) L’articolo 76 del regolamento n. 1408/71 prevede la sospensione dei diritti alle prestazioni familiari nello Stato membro del luogo di occupazione a norma dell’articolo 73 del regolamento n. 1408/71 se le prestazioni familiari sono dovute dallo Stato membro di residenza a seguito dell’esercizio di un’attività professionale da parte dell’interessato. V., in questo senso, sentenza del 7 luglio 2005, Weide (C-153/03, Racc. pag. I-6017, punti da 20 a 22).

    ( 17 ) Il suo paragrafo 1, lettera b), punto i), applicabile alla causa Wiering, precisa che il diritto agli assegni versati dallo Stato membro di residenza prevale sul diritto agli assegni versati dallo Stato membro del luogo di occupazione, che sono così sospesi. V., in tal senso, sentenza Weide, cit., punto 28.

    ( 18 ) Sentenza del 23 aprile 1983 (153/84, Racc. pag. 1401).

    ( 19 ) V. sentenza Ferraioli, cit., punti da 16 a 18. V. anche sentenze del 27 giugno 1989, Georges (24/88, Racc. pag. 1905, punti da 11 a 13); del 14 dicembre 1989, Dammer (C-168/88, Racc. pag. 4553, punto 25), e del 9 dicembre 1992, Mc Menamin (C-119/91, Racc. pag. I-6393, punto 26).

    ( 20 ) V., in particolare, decisione 91/425/CEE, decisione n. 147 del 10 ottobre 1990 concernente l’applicazione dell’articolo 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 235, pag. 21). V. anche decisione 2006/442/CEE, del 7 aprile 2006, decisione n. 207 concernente l’interpretazione degli articoli 76 e 79, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 relativi al cumulo dei diritti a prestazioni e assegni familiari (GU L 175, pag. 83).

    ( 21 ) Il periodo oggetto del procedimento principale non è contestato. Esso va dal 1o luglio 2007 al 31 maggio 2008.

    ( 22 ) Sentenza dell’8 luglio 1992 (C-102/91, Racc. pag. I-4341).

    ( 23 ) Sentenza Knoch, cit. (punti 40 e 42). In tale causa la Corte ha deciso che le prestazioni di disoccupazione sono prestazioni della stessa natura ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1408/71, ove siano destinate a sostituire una retribuzione non percepita per via dello stato di disoccupazione, allo scopo di provvedere al sostentamento di una persona, e se le differenze che sussistono tra queste prestazioni, in specie quelle relative alla base di calcolo e ai presupposti di concessione, scaturiscano da differenze strutturali tra i regimi nazionali. V. anche sentenze del 5 luglio 1983, Valentini (171/82, Racc. pag. 2157, punto 13) sul cumulo delle prestazioni di vecchiaia e di prepensionamento, e del 18 luglio 2006, De Cuyper (C-406/04, Racc. pag. I-6947, punto 25).

    ( 24 ) Sentenza cit., punto 10.

    ( 25 ) Sentenza Dammer, cit., punto 12. Rilevo che la necessità di identificare il beneficiario delle prestazioni risulta anche dal tenore dell’articolo 76 del regolamento n. 1408/71 e dell’articolo 10 del regolamento n. 574/72, che stabiliscono regole volte ad eliminare il cumulo dei diritti, nel corso dello stesso periodo, «per lo stesso familiare».

    ( 26 ) A questo proposito osservo che da una giurisprudenza consolidata si evince che una prestazione può essere considerata una prestazione previdenziale solo se, da una parte, è attribuita in base a una situazione legalmente definita e prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali e, dall’altro, se si riferisce a uno dei rischi espressamente elencati nell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71. V., in particolare, sentenze del 16 luglio 1992, Hughes (C-78/91, Racc. pag. I-4839, punto 15); del 15 marzo 2001, Offermanns (C-85/99, Racc. pag. I-2261, punto 28), e del 7 novembre 2002, Maaheimo (C-333/00, Racc. pag. I-10087, punto 22).

    ( 27 ) Sentenza dell’11 giugno 1998 (C-275/96, Racc. pag. I-3419, punto 60).

    ( 28 ) V. paragrafo 26 delle presenti conclusioni.

    ( 29 ) V. nota 5 delle presenti conclusioni.

    ( 30 ) Osservo al riguardo che la BEEG è una delle misure con cui è stata trasposta nella Repubblica federale di Germania la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (GU L 68, pag. 13). La direttiva 2010/18, come quella che l’ha preceduta, la direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4), in vigore all’epoca dei fatti oggetto del procedimento principale, stabiliscono talune prescrizioni minime in materia di congedo parentale. Ritengo che, benché l’accordo quadro allegato alla direttiva 96/34 ed alla direttiva 2010/18 nulla stabilisca per il caso in cui gli Stati membri prevedano una disciplina dell’indennità di congedo parentale o di altre prestazioni in tal senso, queste ultime siano indissolubilmente collegate al congedo parentale stesso. I destinatari delle normative che attribuiscono l’indennità in parola sono necessariamente i genitori che si sono avvalsi del congedo parentale.

    ( 31 ) V. paragrafo 34 delle presenti conclusioni.

    ( 32 ) V. articolo 299, paragrafo 2, del Code de la sécurité sociale nonché paragrafo 18 delle presenti conclusioni.

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