EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CB0510

Causa C-510/12: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 6 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Gent — Belgio) — Bloomsbury NV/Belgische Staat (Articolo 99 del regolamento di procedura — Quarta direttiva 78/660/CEE — Articolo 2, paragrafo 3 — Principio del quadro fedele — Articolo 2, paragrafo 4 — Obbligo di informazione — Articolo 2, paragrafo 5 — Obbligo di deroga — Articolo 32 — Metodo di valutazione in base al costo storico — Acquisto da parte di una società di un attivo a titolo gratuito)

GU C 184 del 16.6.2014, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 184/2


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 6 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Gent — Belgio) — Bloomsbury NV/Belgische Staat

(Causa C-510/12) (1)

((Articolo 99 del regolamento di procedura - Quarta direttiva 78/660/CEE - Articolo 2, paragrafo 3 - Principio del quadro fedele - Articolo 2, paragrafo 4 - Obbligo di informazione - Articolo 2, paragrafo 5 - Obbligo di deroga - Articolo 32 - Metodo di valutazione in base al costo storico - Acquisto da parte di una società di un attivo a titolo gratuito))

2014/C 184/03

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van Beroep te Gent

Parti

Ricorrente: Bloomsbury NV

Convenuto: Belgische Staat

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Beroep te Gent — Belgio — Interpretazione dell’articolo 2, paragrafi 3, 4 e 5, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11) — Principio del quadro fedele — Acquisto da parte di una società di un attivo rilevante a titolo gratuito — Impossibilità di iscriverne il valore d’acquisto nella sua contabilità, dando così un’immagine falsata del patrimonio, della situazione finanziaria e del risultato della società

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafi da 3 a 5, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo [44, paragrafo 2, lettera g), CE] e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, deve essere interpretato nel senso che esso non impone a una società che effettua l’acquisto di un attivo a titolo gratuito di iscriverlo nei suoi conti annuali in base al suo valore effettivo.


(1)  GU C 46 del 16.2.2013.


Top