Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CA0434

Causa C-434/12: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Slancheva sila EOOD/Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie Razplashtatelna agentsia [Politica agricola comune — FEASR — Regolamento (UE) n. 65/2011 — Sostegno allo sviluppo rurale — Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese — Nozione di «condizioni create artificialmente» — Pratiche abusive — Elementi di prova]

Information about publishing Official Journal not found, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/7


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Slancheva sila EOOD/Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie Razplashtatelna agentsia

(Causa C-434/12) (1)

(Politica agricola comune - FEASR - Regolamento (UE) n. 65/2011 - Sostegno allo sviluppo rurale - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese - Nozione di «condizioni create artificialmente» - Pratiche abusive - Elementi di prova)

2013/C 325/10

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Slancheva sila EOOD

Convenuto: Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie Razplashtatelna agentsia

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione dell’articolo, 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 25, pag. 8) — Sostegno allo sviluppo rurale — Nozione di «condizioni create artificialmente» — Ammissibilità di una giurisprudenza nazionale secondo la quale, per l’accertamento di «condizioni create artificialmente», è necessario un collegamento giuridico tra i richiedenti l’aiuto, e l’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 65/2011 è applicato con riserva della presenza di tre condizioni cumulative — Deposito di domande di aiuto da parte di richiedenti diversi tra i quali sussiste un collegamento effettivo e che utilizzano terreni confinanti indipendenti che costituivano in precedenza un unico terreno — Necessità di dimostrare un coordinamento intenzionale tra i candidati e/o con terzi allo scopo di ottenere un vantaggio — Criteri per l’accertamento del vantaggio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 65/2011

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, deve essere interpretato nel senso che le sue condizioni di applicazione richiedono la presenza di un elemento oggettivo e di un elemento soggettivo. Ai termini del primo di tali elementi, spetta al giudice del rinvio considerare le circostanze oggettive del caso di specie che consentono di concludere che la finalità perseguita dal regime di sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) non può essere raggiunta. Ai termini del secondo elemento, spetta al giudice del rinvio considerare gli elementi di prova oggettivi che consentono di concludere che, creando artificialmente le condizioni richieste per beneficiare del pagamento a titolo del regime di sostegno del FEASR, il richiedente di tale pagamento ha inteso esclusivamente trarre un vantaggio non conforme agli obiettivi di siffatto regime. A tal riguardo, il giudice del rinvio può fondarsi non solo su elementi quali i vincoli giuridici, economici e/o personali tra le persone coinvolte in progetti di investimento analoghi, ma anche su indizi che dimostrino l’esistenza di un coordinamento intenzionale tra tali persone.

2)

L’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento n. 65/2011 deve essere interpretato nel senso che osta a che una domanda di pagamento a titolo del regime di sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sia respinta per il solo motivo che un progetto di investimento, per cui è stato richiesto un aiuto a titolo di detto regime, non dispone di autonomia funzionale o che esiste un vincolo giuridico tra i richiedenti un tale aiuto, senza che siano stati presi in considerazione gli altri elementi oggettivi del caso di specie.


(1)  GU C 366 del 24.11.2012.


Top