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Document 62012CA0385

Causa C-385/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Székesfehérvári Törvényszék — Ungheria) — Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (Rinvio pregiudiziale — Imposte dirette — Libertà di stabilimento — Normativa tributaria nazionale che istituisce un’imposta straordinaria sul fatturato dell’attività di commercio al dettaglio — Catene di negozi della grande distribuzione — Sussistenza di effetti discriminatori — Discriminazione indiretta)

GU C 93 del 29.3.2014, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/10


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Székesfehérvári Törvényszék — Ungheria) — Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-385/12) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Imposte dirette - Libertà di stabilimento - Normativa tributaria nazionale che istituisce un’imposta straordinaria sul fatturato dell’attività di commercio al dettaglio - Catene di negozi della grande distribuzione - Sussistenza di effetti discriminatori - Discriminazione indiretta)

2014/C 93/15

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Székesfehérvári Törvényszék

Parti

Ricorrente: Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Székesfehérvári Törvényszék — Interpretazione degli articoli 18 TFUE, 26 TFUE, 49 TFUE, 54 TFUE, 55 TFUE, 56 TFUE, 63 TFUE, 65 TFUE e 110 TFUE — Normativa tributaria nazionale che introduce un'imposta speciale riguardante il settore del commercio al dettaglio nei negozi — Imposta progressiva calcolata sul volume d'affari netto realizzato — Tasso di base fiscale che comporta un'influenza maggiore per le imprese dedite al commercio alimentare al dettaglio detenute da soggetti esteri rispetto a quelle detenute da soggetti ungheresi

Dispositivo

Gli articoli 9 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro relativa ad un’imposta sul fatturato del commercio al dettaglio che obbliga i contribuenti che costituiscono, nell’ambito di un gruppo di società, «imprese collegate», ai sensi della normativa medesima, a sommare i rispettivi fatturati ai fini dell’applicazione di un’aliquota fortemente progressiva per poi successivamente ripartire tra di loro l’importo dell’imposta così calcolata in ragione del prorata del rispettivo fatturato reale, quando — ciò che spetta al giudice del rinvio verificare — i contribuenti appartenenti a un gruppo di società e ricompresi nello scaglione più elevato dell’imposta straordinaria sono «collegati», nella maggior parte dei casi, a società con sede in un altro Stato membro.


(1)  GU C 366 del 24.11.2012.


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