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Document 62012CA0348

    Causa C-348/12 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 novembre 2013 — Consiglio dell’Unione europea/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, Commissione europea (Impugnazione — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Misure rivolte contro l’industria del petrolio e del gas iraniano — Congelamento di fondi — Obbligo di motivazione — Obbligo di giustificare la fondatezza della misura)

    GU C 39 del 8.2.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 39/6


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 novembre 2013 — Consiglio dell’Unione europea/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, Commissione europea

    (Causa C-348/12 P) (1)

    (Impugnazione - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Misure rivolte contro l’industria del petrolio e del gas iraniano - Congelamento di fondi - Obbligo di motivazione - Obbligo di giustificare la fondatezza della misura)

    2014/C 39/10

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e da R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

    Altre parti nel procedimento: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (rappresentanti: F. Esclatine e S. Perrotet, avocats), Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e E. Cujo, agenti)

    Oggetto

    Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 aprile 2012, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft (T-509/10), con cui il Tribunale ha annullato, nella parte in cui riguardano la Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co. Téhéran, la decisione 2010/413/PESC del Consiglio del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25), la decisione del Consiglio 2010/644/PESC del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81) il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1) — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Elenco di persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali — Errori di diritto — Ricevibilità — Qualità di organizzazione governativa dell’entità interessata — Invocabilità della protezione dei diritti fondamentali da parte di una tale organizzazione — Onere della prova.

    Dispositivo

    1)

    La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 aprile 2012, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio (T-509/10), è annullata.

    2)

    Il ricorso di annullamento della Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, è respinto.

    3)

    La Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, è condannata a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea relative sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione.

    4)

    La Commissione europea sopporterà le proprie spese tanto nell’ambito del procedimento di primo grado quanto in quello di impugnazione.


    (1)  GU C 287 del 22.9.2012


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