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Document 62012CA0302

    Causa C-302/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X Minister van Financiën (Rinvio pregiudiziale — Articolo 43 CE — Autoveicoli — Uso in uno Stato membro di un autoveicolo privato immatricolato in un altro Stato membro — Tassazione di detto veicolo nel primo Stato membro in occasione della prima utilizzazione sulla rete stradale nazionale nonché nel secondo Stato membro in occasione della sua immatricolazione — Veicolo utilizzato dal cittadino interessato tanto a fini privati quanto per recarsi, dallo Stato membro di origine, sul luogo di lavoro situato nel primo Stato membro)

    GU C 39 del 8.2.2014, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 39/6


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X Minister van Financiën

    (Causa C-302/12) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Articolo 43 CE - Autoveicoli - Uso in uno Stato membro di un autoveicolo privato immatricolato in un altro Stato membro - Tassazione di detto veicolo nel primo Stato membro in occasione della prima utilizzazione sulla rete stradale nazionale nonché nel secondo Stato membro in occasione della sua immatricolazione - Veicolo utilizzato dal cittadino interessato tanto a fini privati quanto per recarsi, dallo Stato membro di origine, sul luogo di lavoro situato nel primo Stato membro)

    2014/C 39/09

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Hoge Raad der Nederlanden

    Parti

    Ricorrente: X

    Convenuto: Minister van Financiën

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE — Normativa nazionale che impone una tassa di immatricolazione in occasione della prima utilizzazione di un veicolo sulla rete stradale nazionale — Tassa dovuta da una persona residente nei due Stati membri, fra cui lo Stato membro di cui trattasi, e che vi utilizza permanentemente il suo veicolo — Veicolo immatricolato nell’altro Stato membro — Esercizio delle potestà tributarie ad opera dei due Stati membri.

    Dispositivo

    L’articolo 43 CE dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad una tassa, in occasione della prima utilizzazione sulla rete stradale nazionale, un autoveicolo immatricolato e che ha già costituito oggetto di una tassazione a causa della sua immatricolazione in un altro Stato membro, qualora tale veicolo sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato effettivamente e in via permanente in detti due Stati membri o sia, di fatto, utilizzato in tal modo, purché detta tassa non sia discriminatoria.


    (1)  GU C 287 del 22.9.2012


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