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Document 62012CA0286

Causa C-286/12: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 novembre 2012 — Commissione europea/Ungheria (Inadempimento di uno Stato — Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78/CE — Articoli 2 e 6, paragrafo 1 — Regime nazionale che impone la cessazione dell’attività professionale dei giudici, dei procuratori e dei notai che abbiano compiuto 62 anni di età — Finalità legittime che giustificano una disparità di trattamento con i lavoratori di età inferiore a 62 anni — Proporzionalità della durata del periodo transitorio)

GU C 9 del 12.1.2013, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 9/22


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 novembre 2012 — Commissione europea/Ungheria

(Causa C-286/12) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Politica sociale - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Direttiva 2000/78/CE - Articoli 2 e 6, paragrafo 1 - Regime nazionale che impone la cessazione dell’attività professionale dei giudici, dei procuratori e dei notai che abbiano compiuto 62 anni di età - Finalità legittime che giustificano una disparità di trattamento con i lavoratori di età inferiore a 62 anni - Proporzionalità della durata del periodo transitorio)

2013/C 9/35

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren e K. Talabér-Ritz, agenti)

Convenuta: Ungheria (rappresentante: M. Z. Fehér, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Regime nazionale che impone la cessazione diretta dell'attività professionale dei giudici, dei pubblici ministeri e dei notai che abbiano raggiunto l'età di 62 anni — Mancanza di obiettivi legittimi che giustifichino tale differenza di trattamento con i lavoratori aventi meno di 62 anni — Natura sproporzionata della durata del periodo transitorio (un anno)

Dispositivo

1)

L’Ungheria, avendo adottato un regime nazionale che impone la cessazione dell’attività professionale di giudici, procuratori e notai che abbiano compiuto 62 anni di età, il quale comporta una disparità di trattamento in ragione dell’età non proporzionata rispetto alle finalità perseguite, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

2)

L’Ungheria è condannata alle spese.


(1)  GU C 217 del 21.7.2012.


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