EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CA0167

Causa C-167/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne — Regno Unito) — C.D./S.T. (Rinvio pregiudiziale  — Politica sociale  — Direttiva 92/85/CEE  — Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento  — Articolo 8  — Madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata  — Rifiuto di riconoscerle un congedo di maternità  — Direttiva 2006/54/CE  — Parità di trattamento fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile  — Articolo 14  — Trattamento meno favorevole della madre committente riguardo alla concessione del congedo di maternità)

GU C 142 del 12.5.2014, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne — Regno Unito) — C.D./S.T.

(Causa C-167/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 92/85/CEE - Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento - Articolo 8 - Madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata - Rifiuto di riconoscerle un congedo di maternità - Direttiva 2006/54/CE - Parità di trattamento fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Articolo 14 - Trattamento meno favorevole della madre committente riguardo alla concessione del congedo di maternità))

2014/C 142/06

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne

Parti

Ricorrente: C.D.

Convenuta: S.T.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Employment Tribunal Newcastle upon Tyne — Interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1, 2, lettera c), 8, paragrafo 1, e 11, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1) — Interpretazione degli articoli 14 e 2, paragrafi 1, lettere a) e b), e 2, lettera c), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204, pag. 23) — Divieto di trattamento meno favorevole di una donna in relazione a gravidanza o a congedo di maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE — Ambito di applicazione — Madre non biologica che abbia fatto ricorso a una maternità surrogata — Diritto a un congedo di maternità

Dispositivo

1)

La direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere un diritto al congedo di maternità ai sensi dell’articolo 8 di tale direttiva a una lavoratrice che, in qualità di madre committente, abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata, nemmeno quando, dopo la nascita, essa effettivamente allatti, o comunque possa allattare, al seno il bambino.

2)

Il combinato disposto dell’articolo 14 con l’articolo 2, paragrafi 1, lettere a) e b), e 2, lettera c), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, deve essere interpretato nel senso che non costituisce una discriminazione fondata sul sesso il rifiuto di un datore di lavoro di riconoscere un congedo di maternità a una madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata.


(1)  GU C 194 del 30.6.2012.


Top