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Document 62012CA0083

    Causa C-83/12 PPU: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Procedimento penale a carico di Minh Khoa Vo [Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 810/2009 — Codice comunitario dei visti — Articoli 21 e 34 — Legislazione nazionale — Introduzione illegale di cittadini di paesi terzi nel territorio di uno Stato membro — Visti ottenuti in modo fraudolento — Sanzione penale del passatore]

    GU C 174 del 16.6.2012, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 174/14


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Procedimento penale a carico di Minh Khoa Vo

    (Causa C-83/12 PPU) (1)

    (Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (CE) n. 810/2009 - Codice comunitario dei visti - Articoli 21 e 34 - Legislazione nazionale - Introduzione illegale di cittadini di paesi terzi nel territorio di uno Stato membro - Visti ottenuti in modo fraudolento - Sanzione penale del passatore)

    2012/C 174/20

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesgerichtshof

    Imputato nella causa principale

    Minh Khoa Vo

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione degli articoli 21 e 34 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (GU L 243, pag. 1) — Legislazione nazionale che sanziona penalmente il favoreggiamento dell’immigrazione illegale di stranieri sul territorio nazionale — Applicabilità di sanzioni in caso di stranieri in possesso di un visto ottenuto con dolo da un’autorità competente di un altro Stato membro, ma non ancora annullato in applicazione del suddetto regolamento

    Dispositivo

    Gli articoli 21 e 34 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), devono essere interpretati nel senso che non ostano a che talune disposizioni nazionali rendano penalmente sanzionabile il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in casi in cui le persone introdotte illegalmente, cittadini di paesi terzi, dispongano di un visto che hanno ottenuto in modo fraudolento, traendo in inganno le autorità competenti dello Stato membro del rilascio circa l’effettiva finalità del viaggio, senza che detto visto sia stato previamente annullato.


    (1)  GU C 126 del 28.4.2012.


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