Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TO0381(01)

Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 4 giugno 2012.
Europäischer Wirtschaftsverband der Eisen- und Stahlindustrie (Eurofer) ASBL contro Commissione europea.
Ricorso di annullamento — Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Assegnazione gratuita delle quote di emissioni di gas a effetto serra a partire dal 2013 — Decisione della Commissione che determina i parametri di riferimento di prodotti da applicare per il calcolo dell’assegnazione di quote di emissioni — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Mancanza di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità.
Causa T-381/11.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:273

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

4 giugno 2012 ( *1 )

«Ricorso di annullamento — Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Assegnazione gratuita delle quote di emissioni di gas a effetto serra a partire dal 2013 — Decisione della Commissione che determina i parametri di riferimento di prodotti da applicare per il calcolo dell’assegnazione di quote di emissioni — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Mancanza di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità»

Nella causa T-381/11,

Europäischer Wirtschaftsverband der Eisen- und Stahlindustrie (Eurofer) ASBL, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentata dagli avv.ti S. Altenschmidt e C. Dittrich,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Wilms, da K. Herrmann e da K. Mifsud-Bonnici, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto dal sig. A. Dittrich (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka e dal sig. M. Prek, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1

La ricorrente, Europäischer Wirtschaftsverband der Eisen- und Stahlindustrie (Eurofer) ASBL, è un’associazione di categoria che, conformemente al suo statuto, rappresenta gli interessi dell’industria siderurgica europea. I membri dell’Eurofer gestiscono altiforni e acciaierie per la fabbricazione di ghisa grezza e di acciaio. Tale fabbricazione comporta l’emissione di gas di scarico combustibili.

2

Il 13 ottobre 2003, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/29/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (GU L 140, pag. 63) (in prosieguo: la «direttiva 2003/87»). Tale sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra è stato istituito al fine di ridurre siffatte emissioni nell’Unione europea. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, e agli allegati I e II della direttiva 2003/87, gli impianti dei membri dell’Eurofer rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva di modo che questi ultimi sono tenuti a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni.

3

In forza dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, la Commissione europea adotta misure di attuazione interamente armonizzate sul piano dell’Unione relative all’assegnazione armonizzata delle quote di emissioni a titolo gratuito. Al riguardo, la Commissione è in particolare tenuta a determinare i parametri di riferimento di ciascun settore e a prendere, come punto di partenza al riguardo, la prestazione media del 10% degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore dell’Unione durante gli anni 2007-2008. Sulla base di tali parametri di riferimento, è calcolato il numero di quote di emissioni da assegnare a titolo gratuito a partire dal 2013 a ciascuno degli impianti interessati.

4

Conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, e all’articolo 10 bis, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/87, per la definizione dei principi da applicare al fine di determinare i parametri di riferimento ex ante da utilizzare nei vari settori e sottosettori e per la determinazione del punto di partenza per stabilire i principi per la definizione dei parametri di riferimento ex ante per settore o sottosettore, la Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosettori interessati. L’Eurofer ha partecipato a tale consultazione.

5

Il 27 aprile 2011, la Commissione ha adottato la decisione 2011/278/UE che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 (GU L 130, pag. 1, in prosieguo: la «decisione impugnata»). Conformemente all’articolo 2 della decisione impugnata, quest’ultima si applica all’assegnazione gratuita di quote di emissioni relativa agli impianti fissi di cui al capo III della direttiva 2003/87 nei periodi di scambio a partire dal 2013, ad eccezione dell’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell’ammodernamento della produzione di energia elettrica ai sensi dell’articolo 10 quater di tale direttiva. Ai sensi del considerando 1 della decisione impugnata, le assegnazioni devono essere fissate prima del periodo di scambio in maniera tale da garantire il corretto funzionamento del mercato. Nell’allegato I della decisione impugnata, la Commissione ha determinato i parametri di riferimento di prodotti. Così, per il parametro di riferimento di prodotto della «ghisa allo stato fuso», essa ha fissato un valore di 1,328 quote per tonnellata.

Procedimento e conclusioni delle parti

6

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 luglio 2011 l’Eurofer ha proposto il presente ricorso.

7

Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale in pari data, l’Eurofer ha presentato una domanda di provvedimenti urgenti in cui ha concluso chiedendo in sostanza al presidente del Tribunale di sospendere l’esecuzione della decisione impugnata.

8

Con separato atto, depositato anch’esso il 21 luglio 2011, l’Eurofer ha chiesto che il ricorso fosse deciso con procedimento accelerato, ai sensi dell’articolo 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale. L’8 agosto 2011 la Commissione ha depositato le proprie osservazioni su tale richiesta.

9

Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 settembre 2011, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità a norma dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

10

Con decisione del 14 settembre 2011, il Tribunale (Settima Sezione) ha respinto la domanda di procedimento accelerato.

11

Con ordinanza del presidente del Tribunale del 15 settembre 2011, Eurofer/Commissione (T-381/11 R, non pubblicata nella Raccolta), la domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta e le spese sono state riservate.

12

Il 30 settembre 2011, l’Eurofer ha presentato le sue osservazioni sull’eccezione d’irricevibilità.

13

Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 28 ottobre 2011, l’Euroalliages, associazione di produttori europei di ferroleghe, ha chiesto di intervenire a sostegno dell’Eurofer.

14

Nel ricorso, l’Eurofer chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

15

Nella propria eccezione di irricevibilità, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso in quanto irricevibile;

condannare l’Eurofer alle spese.

16

Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità l’Eurofer chiede che il Tribunale voglia:

respingere l’eccezione di irricevibilità;

in subordine, riunire l’eccezione di irricevibilità al merito.

In diritto

17

A termini dell’articolo 114, paragrafi 1 e 4, del regolamento di procedura, su richiesta di una parte, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo, il procedimento prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Nella specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto alla luce degli atti di causa e non ritiene necessario avviare la fase orale del procedimento.

18

Poiché l’Eurofer è un’associazione che rappresenta gli interessi dell’industria siderurgica europea, secondo la giurisprudenza essa è in linea di principio legittimata a proporre un ricorso di annullamento solo se le imprese che essa rappresenta o talune di esse hanno titolo ad agire individualmente o se essa può far valere un interesse proprio (v., in questo senso, sentenza della Corte del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione, C-182/03 e C-217/03, Racc. pag. I-5479, punto 56, e giurisprudenza ivi citata).

19

Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso in ragione del pregiudizio ad un interesse proprio dell’Eurofer, quest’ultima fa valere che essa ha partecipato alla procedura di consultazione di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, e all’articolo 10 bis, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/87.

20

A questo proposito, in primo luogo, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, della direttiva 2003/87, nella definizione ex ante dei principi per la determinazione dei parametri di riferimento per ciascun settore e sottosettore, la Commissione doveva consultare le parti in causa, inclusi i settori e sottosettori interessati. Inoltre, conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 2, primo comma, di tale direttiva, la Commissione doveva consultare le parti in causa, inclusi i settori e i sottosettori interessati, al fine di determinare il livello medio delle prestazioni del 10% degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore dell’Unione negli anni 2007-2008 come punto di partenza per definire i principi di determinazione dei parametri di riferimento ex ante per settore o sottosettore. Ne consegue che le parti in causa ai sensi di tali disposizioni erano i gestori di impianti interessati dalla determinazione di detti parametri di riferimento quali i membri dell’Eurofer. Dato che, all’allegato I della decisione impugnata, la Commissione ha determinato i parametri di riferimento di prodotti, essa doveva consultare i membri dell’Eurofer preliminarmente all’adozione di tale decisione sui principi sopra menzionati. Di conseguenza, l’Eurofer poteva avere un diritto di essere consultata solo nel suo ruolo consistente nel far valere gli interessi dei suoi membri.

21

In secondo luogo, si deve rilevare che l’Eurofer ha affermato di aver partecipato a detta consultazione nell’interesse dei suoi membri, in quanto parte in causa rappresentante gli interessi delle imprese siderurgiche. Essa ha trasmesso le loro osservazioni e opinioni nel corso di tale procedura di consultazione, dato che, a suo parere, la determinazione del parametro di riferimento di prodotto per la ghisa allo stato fuso pregiudicava gravemente detti membri. Facendo riferimento alla sua partecipazione alla procedura di consultazione, l’Eurofer non fa quindi valere, in sostanza, un interesse proprio, ma considera gli interessi dei suoi membri.

22

In terzo luogo, occorre constatare che il caso di specie si distingue da quelli in cui il giudice dell’Unione ha riconosciuto, nell’ambito di un ricorso di annullamento, che era stato pregiudicato un interesse proprio di un’associazione rappresentante imprese od organismi. Infatti, contrariamente alle cause in cui sono state pronunciate le sentenze della Corte del 2 febbraio 1988, Kwekerij van der Kooy e a./Commissione (67/85, 68/85 e 70/85, Racc. pag. 219, punti 20-24) e del 24 marzo 1993, CIRFS e a./Commissione (C-313/90, Racc. pag. I-1125, punti 29 e 30), l’Eurofer non dimostra che, nel caso di specie, essa avrebbe attivamente perseguito trattative con la Commissione nel corso della procedura sfociata nell’adozione della decisione impugnata. Inoltre, a differenza della causa in cui è stata emessa l’ordinanza della Corte del 5 maggio 2009, WWF-UK/Consiglio (C-355/08 P, non pubblicata nella Raccolta), nella presente causa, l’Eurofer non era nominativamente designata dalle disposizioni di cui al precedente punto 19.

23

Di conseguenza, facendo riferimento alle disposizioni di cui al precedente punto 19, l’Eurofer non può far valere un interesse proprio, ma unicamente gli interessi dei propri membri che essa ha d’altronde menzionato nel corso della procedura di consultazione.

24

Ne consegue che, in mancanza di un pregiudizio ad un interesse proprio, l’Eurofer è legittimata a proporre il presente ricorso solo se i suoi membri o taluni di essi hanno titolo ad agire individualmente.

25

Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e al secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione.

26

Nella fattispecie è pacifico che la decisione impugnata, come previsto all’articolo 25 della decisione stessa, è stata rivolta agli Stati membri. Né l’Eurofer né i suoi membri sono quindi i destinatari di tale atto. Pertanto, in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, l’Eurofer può proporre un ricorso di annullamento contro detto atto solo se i suoi membri sono direttamente e individualmente interessati da quest’ultimo e se la decisione impugnata costituisce un atto regolamentare che li riguarda direttamente e che non comporta alcuna misura di esecuzione.

27

A sostegno delle sue conclusioni, la Commissione deduce tre motivi di irricevibilità relativi, in primo luogo, alla carenza di legittimazione ad agire dell’Eurofer per la mancanza di incidenza diretta e individuale nei confronti dei suoi membri, in secondo luogo, al fatto che la decisione impugnata non sarebbe un atto regolamentare che riguarda direttamente i membri dell’Eurofer e che non comporta alcuna misura di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE nonché, in terzo luogo, alla mancanza di interesse ad agire da parte dell’Eurofer in quanto l’annullamento della decisione impugnata non potrebbe procurarle un vantaggio.

Sul primo motivo di irricevibilità, relativo alla carenza di legittimazione ad agire per la mancanza di incidenza diretta e individuale nei confronti dei membri dell’Eurofer

28

La Commissione fa valere, in sostanza, che l’Eurofer manca di legittimazione ad agire dato che i suoi membri non sono interessati né direttamente né individualmente dalla decisione impugnata.

29

Per quanto riguarda la questione se i membri dell’Eurofer siano individualmente interessati dalla decisione impugnata, è giocoforza constatare innanzitutto che quest’ultima costituisce un atto di portata generale in quanto si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale ed astratta. Infatti, ai sensi dell’articolo 2 della decisione impugnata, quest’ultima si applica all’assegnazione gratuita di quote di emissioni nell’ambito del capo III (impianti fissi) della direttiva 2003/87 nei periodi di scambio a partire dal 2013, ad eccezione dell’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell’ammodernamento della produzione di energia elettrica ai sensi dell’articolo 10 quater di detta direttiva. La decisione impugnata riguarda quindi tutti i gestori di detti impianti che, come i membri dell’Eurofer, sono tenuti a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, e agli allegati I e II della direttiva 2003/87, in maniera generale ed astratta, in forza delle norme stabilite dalla decisione impugnata e da detta direttiva.

30

Tuttavia, non è escluso che, in taluni casi, le disposizioni di un atto di portata generale possano riguardare individualmente talune persone fisiche o giuridiche, presentando quindi un carattere decisionale nei loro confronti. Secondo una giurisprudenza costante, una persona fisica o giuridica che non sia il destinatario di un atto può sostenere che tale atto la riguardi individualmente, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, soltanto qualora l’atto controverso la riguardi in ragione di determinate qualità personali, ovvero di una circostanza di fatto che la distingue da chiunque altro e la identifica quindi in modo analogo al destinatario (sentenze della Corte del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, Racc. pagg. 197, 223; del 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, C-50/00 P, Racc. pag. I-6677, punto 36, e del 1o aprile 2004, Commissione/Jégo-Quéré, C-263/02 P, Racc. pag. I-3425, punto 45).

31

Orbene, il fatto che i membri dell’Eurofer siano gestori degli impianti fissi di cui al capo III della direttiva 2003/87 non è tale da identificarli dato che, alla luce delle disposizioni della decisione impugnata considerate al precedente punto 29, essi sono interessati da detta decisione solo a causa della loro qualità oggettiva di gestori di detti impianti, al pari di qualsiasi altro operatore economico che si trovi, attualmente o potenzialmente, in una situazione identica.

32

L’Eurofer afferma che i suoi membri sono individualmente interessati dalla decisione impugnata a causa delle garanzie procedurali di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, e all’articolo 10 bis, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/87. Ai sensi di tali disposizioni, la Commissione sarebbe obbligata a consultare le parti in causa per la definizione dei principi da applicare al fine di determinare i parametri di riferimento ex ante da utilizzare nei vari settori e sottosettori. Senza tale consultazione, la Commissione non avrebbe disposto dei dati necessari e il rispetto del principio di proporzionalità non sarebbe garantito. In forza di tali disposizioni, la Commissione dovrebbe venire a conoscenza delle posizioni delle parti interessate sentite e valutarle. In ogni caso, i membri dell’Eurofer sarebbero distinti, a seguito dell’utilizzazione di tale consultazione, da chiunque altro.

33

Occorre pertanto esaminare se, in forza delle disposizioni procedurali di cui al precedente punto 32, i membri dell’Eurofer siano individualmente interessati dalla decisione impugnata.

34

Secondo la giurisprudenza, il fatto che una persona intervenga nell’iter che conduce all’adozione di un atto dell’Unione è tale da identificarla rispetto all’atto di cui trattasi solo qualora talune garanzie procedurali siano state previste a beneficio di detta persona da parte della normativa dell’Unione. D’altro canto, qualora una disposizione del diritto dell’Unione imponga, per l’adozione di una decisione, di seguire una procedura nell’ambito della quale una persona può rivendicare eventuali diritti, tra cui quello di essere sentita, la posizione giuridica particolare di cui essa beneficia ha l’effetto di identificarla ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE (v. ordinanza della Corte del 16 settembre 2005, Schmoldt e a./Commissione, C-342/04 P, non pubblicata nella Raccolta, punti 39 e 40, e giurisprudenza ivi citata).

35

Tuttavia, si deve necessariamente constatare che una persona o un soggetto che dispone di un siffatto diritto procedurale non può vedersi riconoscere per principio, in presenza di una qualsiasi garanzia procedurale, una legittimazione ad agire contro un atto dell’Unione per contestare la legittimità sostanziale di quest’ultimo. Infatti, la portata esatta del diritto di ricorso di un singolo contro un atto dell’Unione dipende dalla posizione giuridica definita a suo favore dal diritto dell’Unione mirante a tutelare gli interessi legittimi così riconosciuti (v. ordinanza WWF-UK/Consiglio, punto 22 supra, punto 44, e giurisprudenza ivi citata).

36

Orbene, come è già stato constatato al precedente punto 20, risulta dall’articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, e dall’articolo 10 bis, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/87 che i membri dell’Eurofer, in quanto parti in causa ai sensi di tali disposizioni, disponevano di un diritto di essere sentiti dalla Commissione e che la Commissione doveva quindi consultarli preliminarmente all’adozione della decisione impugnata sui principi considerati in dette disposizioni.

37

Tuttavia, questo diritto di essere sentiti non crea a carico della Commissione un obbligo di attuazione delle proposte contenute nelle osservazioni trasmesse dall’Eurofer per i suoi membri. Infatti, un obbligo di consultazione dei membri dell’Eurofer non può essere equiparato ad un obbligo di seguire le osservazioni da essi formulate. Inoltre, non risulta dalle disposizioni legislative pertinenti che una facoltà di contestare la validità della decisione impugnata quanto al merito possa essere riconosciuta ai membri dell’Eurofer (v., in questo senso, ordinanza WWF-UK/Consiglio, punto 22 supra, punti 45 e 46).

38

Così, il semplice fatto di invocare l’esistenza di una garanzia procedurale dinanzi al giudice dell’Unione non può comportare la ricevibilità del ricorso nella misura in cui esso è fondato su motivi relativi alla violazione di norme sostanziali (v., in questo senso, ordinanza WWF-UK/Consiglio, punto 22 supra, punto 47; v., per analogia, ordinanza del Tribunale dell’11 gennaio 2012, Phoenix-Reisen e DRV/Commissione, T-58/10, non pubblicata nella Raccolta, punto 33). Infatti, i motivi dedotti dall’Eurofer a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione impugnata non riguardano una pretesa violazione dell’obbligo di consultazione. Per contro, tali motivi sono relativi, ad una violazione dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 in quanto il parametro di riferimento di prodotto per la ghisa allo stato fuso non sarebbe stato correttamente determinato dalla Commissione, ad una violazione dell’obbligo di motivazione della decisione impugnata nonché ad una violazione del principio di proporzionalità. D’altro canto, l’Eurofer non contesta che la Commissione abbia assolto il suo obbligo di consultazione. Infatti, essa precisa di aver trasmesso, in quanto parte interessata alla procedura di consultazione in rappresentanza degli interessi dei propri membri, le posizioni e le opinioni di questi ultimi nel corso di detta procedura.

39

Alla luce di quanto precede e nella misura in cui l’Eurofer cerca nella fattispecie non di salvaguardare i diritti procedurali dei propri membri, ma di contestare la legittimità sostanziale della decisione impugnata, i membri dell’Eurofer non sono individualmente interessati dall’atto controverso ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE (v., in questo senso, ordinanza WWF-UK/Consiglio, punto 22 supra, punti 48 e 49).

40

Poiché non ricorre la condizione dell’incidenza individuale nei confronti dei membri dell’Eurofer, senza che sia quindi necessario verificare se la decisione impugnata incida direttamente su questi ultimi, si deve considerare che l’Eurofer non è legittimata ad agire facendo valere che i suoi membri sono direttamente e individualmente interessati dall’atto controverso ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Sul secondo motivo di irricevibilità, relativo ad una mancanza di legittimazione ad agire per l’insussistenza di un atto regolamentare che riguardi direttamente i membri dell’Eurofer e che non comporti alcuna misura di esecuzione

41

La Commissione fa valere, in sostanza, che l’Eurofer non è legittimata ad agire in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, dato che la decisione impugnata non costituisce un atto regolamentare che riguardi direttamente i membri dell’Eurofer e che non comporti alcuna misura d’esecuzione.

42

In primo luogo, per quanto riguarda la questione se la decisione impugnata costituisca un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, occorre ricordare che la nozione di atto regolamentare ai sensi di tale disposizione dev’essere intesa nel senso che riguarda ogni atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi.

43

Nella fattispecie, la decisione impugnata possiede portata generale, in quanto si applica a situazioni determinate obiettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto (v. precedente punto 29).

44

Inoltre, la decisione impugnata non costituisce un atto legislativo dato che essa non è stata adottata né secondo la procedura legislativa ordinaria né secondo una procedura legislativa speciale ai sensi dell’articolo 289, paragrafi da 1 a 3, TFUE. Infatti, la decisione impugnata è un atto della Commissione adottato sulla base dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87.

45

Di conseguenza, la decisione impugnata costituisce un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

46

In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se la decisione impugnata comporti o meno misure di esecuzione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, si deve ricordare che, in forza del suo articolo 1, essa stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi della direttiva 2003/87 a partire dal 2013.

47

Al fine di esaminare tale questione, occorre rilevare, in via preliminare, il ruolo ed i poteri rispettivi della Commissione e degli Stati membri nell’ambito del regime istituito dalla direttiva 2003/87 e dalla decisione impugnata in ordine all’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito nei periodi di scambio a partire dal 2013.

48

Innanzitutto, si deve ricordare che risulta dall’articolo 1, primo comma, della direttiva 2003/87 che quest’ultima ha lo scopo essenziale di istituire un sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione al fine di favorire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in condizioni di efficacia e di efficienza economica. Ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, tale direttiva prevede anche riduzioni più rilevanti delle emissioni di gas a effetto serra al fine di raggiungere i livelli di abbattimento ritenuti necessari, dal punto di vista scientifico, per evitare cambiamenti climatici pericolosi.

49

A tali fini, l’articolo 9, primo comma, della direttiva 2003/87 dispone che il quantitativo di quote rilasciate ogni anno per tutta l’Unione dal 2013 diminuisce in maniera lineare a partire dall’anno intermedio del periodo dal 2008 al 2012. Ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, la Commissione pubblica, entro e non oltre il 30 giugno 2010, il quantitativo totale di quote per tutta l’Unione per il 2013. Tale quantitativo totale è distribuito secondo le norme di cui agli articoli 10, 10 bis e 10 quater della direttiva 2003/87. Così, una parte delle quote è assegnata a titolo gratuito sulla base dell’articolo 10 bis di tale direttiva e della decisione impugnata. Un’altra parte delle quote è assegnata a titolo gratuito per la modernizzazione della produzione di energia elettrica, conformemente all’articolo 10 quater di detta direttiva. Tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente conformemente a detti articoli 10 bis e 10 quater sono messe all’asta a partire dal 2013 dagli Stati membri, ai sensi dell’articolo 10 di tale direttiva.

50

Per quanto riguarda, più in particolare, la procedura di assegnazione a titolo gratuito sulla base dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 e della decisione impugnata, ciascuno Stato membro identifica, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione impugnata, tutti gli impianti situati nel proprio territorio che soddisfano le condizioni per beneficiare dell’assegnazione gratuita di quote conformemente all’articolo 10 bis di tale direttiva. In forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione impugnata, gli Stati membri dividono ciascun impianto che soddisfa dette condizioni in uno o più sottoimpianti quali definiti in tale disposizione, in funzione delle sue esigenze. Una delle categorie di sottoimpianti che vi è menzionata è quella con parametro di riferimento di prodotto. Per ciascuno di tali impianti, gli Stati membri rilevano presso il gestore, dati di riferimento ai sensi dell’articolo 7 della decisione impugnata. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della decisione impugnata, nel caso degli impianti esistenti, gli Stati membri determinano i livelli storici di attività di ciascun impianto per il periodo di riferimento che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 o, se questi livelli sono più elevati, per il periodo di riferimento che va dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, sulla base dei dati raccolti in base a detto articolo 7. L’articolo 9, paragrafo 2, della decisione impugnata dispone che, per ogni prodotto per il quale è stato definito un parametro di riferimento di prodotto ai sensi dell’allegato I di tale decisione, il livello storico di attività relativo al prodotto corrisponde alla produzione mediana annua storica di tale prodotto nell’impianto interessato nel periodo di riferimento.

51

A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, della decisione impugnata, sulla base dei dati rilevati conformemente all’articolo 7 di tale decisione, gli Stati membri calcolano, per ogni anno, ai sensi dei paragrafi da 2 a 8 di detto articolo 10, il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito dal 2013 in poi ad ogni impianto esistente nel loro territorio. L’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della decisione impugnata stabilisce che, per calcolare tale numero, gli Stati membri iniziano determinando, separatamente per ciascun sottoimpianto oggetto di parametro di riferimento di prodotto, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno, che corrisponde al valore di tale parametro di riferimento di prodotto di cui all’allegato I della decisione impugnata, moltiplicato per il livello storico di attività relativo al prodotto corrispondente.

52

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 e all’articolo 15, paragrafo 1, della decisione impugnata, gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione, entro e non oltre il 30 settembre 2011, l’elenco degli impianti che ricadono nell’ambito di detta direttiva situati nel loro territorio, compresi gli impianti individuati a norma dell’articolo 5 della decisione impugnata. L’articolo 15, paragrafo 2, lettera e), di detta decisione precisa a questo proposito che, per ogni sottoimpianto, l’elenco di cui al paragrafo 1 di tale articolo deve contenere il quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nel periodo 2013-2020 determinato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della decisione impugnata. A norma dell’articolo 15, paragrafo 3, primo comma, di tale decisione, la Commissione esamina l’inclusione di ogni impianto nell’elenco, nonché i quantitativi annui totali provvisori corrispondenti di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito.

53

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, della decisione impugnata, la Commissione determina il fattore di correzione transettoriale uniforme che viene applicato, ove necessario, dato che, in forza dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87, il quantitativo massimo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito è limitato.

54

Conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, della decisione impugnata, se la Commissione non rifiuta l’iscrizione di un impianto su questo elenco, ivi compresi i quantitativi annui totali preliminari corrispondenti di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a questo impianto, gli Stati membri procedono alla determinazione del quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni anno nel periodo 2013-2020, conformemente all’articolo 10, paragrafo 9, della decisione impugnata. Ai sensi del primo comma di quest’ultima disposizione, il quantitativo annuo totale finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente corrisponde al quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto moltiplicato per il fattore di correzione transettoriale.

55

Infine, l’articolo 15, paragrafo 5, della decisione impugnata dispone che, dopo aver determinato il quantitativo annuo finale per tutti gli impianti esistenti nel loro territorio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco dei quantitativi annui finali di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nel corso del periodo 2013-2020, stabilito ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 9, di tale decisione.

56

Alla luce del ruolo e dei poteri rispettivi della Commissione e degli Stati membri e delle varie fasi dell’iter decisionale nell’ambito del regime istituito dalla direttiva 2003/87 e dalla decisione impugnata, così come esposti nei precedenti punti 47-55, si deve necessariamente constatare che la decisione impugnata comporta misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

57

Infatti, l’articolo 15 della decisione impugnata comporta misure di esecuzione che gli Stati membri e la Commissione devono adottare sulla base di detta decisione. Così, in primo luogo, gli Stati membri, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 e all’articolo 15, paragrafo 1, della decisione impugnata, devono trasmettere alla Commissione l’elenco degli impianti che ricadono nell’ambito di detta direttiva situati nel loro territorio che deve contenere, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera e), di detta decisione, il quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nel periodo 2013-2020, determinato a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della decisione impugnata. In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, di tale decisione, la Commissione deve determinare il fattore di correzione transettoriale uniforme. In terzo luogo, conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, della decisione impugnata, la Commissione ha la facoltà di rifiutare l’iscrizione di un impianto su tale elenco, ivi compresi i quantitativi annui totali preliminari corrispondenti di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tale impianto. In quarto luogo, gli Stati membri devono precedere alla determinazione del quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni anno nel periodo 2013-2020, conformemente all’articolo 10, paragrafo 9, della decisione impugnata.

58

Ne consegue che la decisione impugnata prevede che gli Stati membri e la Commissione adottino diverse misure di esecuzione che sfociano nella determinazione, da parte degli Stati membri, del quantitativo annuo finale di quote di emissioni concesse a titolo gratuito per ciascuno degli impianti interessati per i quali l’iscrizione su detto elenco non è stata rifiutata dalla Commissione. Di conseguenza, la decisione impugnata non costituisce un atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

59

A questo proposito, si deve rilevare che la questione se la decisione impugnata lasci o meno un potere discrezionale alle autorità incaricate delle misure di esecuzione non è pertinente. Infatti, vero è che l’assenza di potere discrezionale è un criterio da esaminare al fine di constatare se la condizione dell’incidenza diretta nei confronti di un ricorrente sia soddisfatta (v. ordinanza del Tribunale del 23 settembre 2008, Lafarge Cement/Commissione, T-195/07, non pubblicata nella Raccolta, punto 22, e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, il requisito di un atto che non comporti alcuna misura di esecuzione previsto all’articolo 263, quarto comma, TFUE costituisce una condizione diversa da quella attinente all’incidenza diretta. L’argomento dell’Eurofer, secondo il quale la decisione impugnata non comporta alcuna misura di esecuzione a causa di una pretesa mancanza di potere discrezionale, deve pertanto essere respinto.

60

Contrariamente a quanto asserisce l’Eurofer, la conclusione secondo la quale la decisione impugnata non costituisce un atto che non comporta alcuna misura di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE non è rimessa in discussione dall’obiettivo perseguito da tale disposizione. Infatti, vero è che quest’ultimo consiste nel permettere ad una persona fisica o giuridica di proporre un ricorso contro gli atti di portata generale, non legislativi, che la riguardino direttamente e che non comportino alcuna misura di esecuzione, evitando così i casi in cui una siffatta persona dovrebbe violare il diritto per avere accesso ad un giudice. Tuttavia, la situazione dei membri dell’Eurofer non è quella a cui è volto detto obiettivo. Nella fattispecie, i membri dell’Eurofer possono, in linea di principio, contestare le misure nazionali di esecuzione della decisione impugnata e, in tale contesto, eccepire l’illegittimità di quest’ultima dinanzi ai giudici nazionali che possono ricorrere, prima di statuire, alle disposizioni dell’articolo 267 TFUE, senza aver dovuto preliminarmente violare la decisione impugnata.

61

Infine, per quanto riguarda l’argomento dell’Eurofer secondo il quale la possibilità di un ricorso, diretto unicamente contro la determinazione da parte degli Stati membri del quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per tutti gli impianti interessati, comporterebbe conseguenze incerte a seguito dell’esaurimento del quantitativo totale di quote da assegnare a titolo gratuito a tale momento e pregiudicherebbe quindi il principio della tutela giurisdizionale effettiva, occorre rilevare, in primo luogo, che un esaurimento del genere non è provato e, in secondo luogo, che tali circostanze non possono modificare le condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento fissate dal Trattato FUE (v., in questo senso, ordinanza della Corte del 17 febbraio 2009, Galileo Lebensmittel/Commissione, C-483/07 P, Racc. pag. I-959, punto 59).

62

Di conseguenza, poiché la decisione impugnata costituisce un atto regolamentare che comporta misure di esecuzione, non è necessario esaminare l’eventuale incidenza diretta sui membri dell’Eurofer.

63

Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l’Eurofer non è legittimata ad agire in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Di conseguenza, il ricorso dev’essere respinto in quanto irricevibile, senza che sia necessario pronunciarsi sulla fondatezza del terzo motivo di irricevibilità relativo alla mancanza di interesse ad agire dell’Eurofer.

64

Pertanto non vi è luogo a provvedere sulla domanda di intervento presentata dall’Euroalliages.

Sulle spese

65

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasta soccombente, l’Eurofer va condannata alle spese, comprese quelle inerenti al procedimento sommario, conformemente alle conclusioni della Commissione.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

così provvede:

 

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

 

2)

Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di intervento dell’Euroalliages.

 

3)

L’Europäischer Wirtschaftsverband der Eisen- und Stahlindustrie (Eurofer) ASBL è condannata alle spese, comprese quelle inerenti al procedimento sommario.

Lussemburgo, 4 giugno 2012

 

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

A. Dittrich


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Top