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Document 62011TN0619

    Causa T-619/11: Ricorso proposto il 2 dicembre 2011 — CB/Commissione

    GU C 39 del 11.2.2012, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 39/17


    Ricorso proposto il 2 dicembre 2011 — CB/Commissione

    (Causa T-619/11)

    (2012/C 39/34)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: CB (Germania) (rappresentanti: avv.ti T. Hackemann e H. Horstkotte)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione europea C(2011) 275 def., del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/2009 e NN 5/2010), a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società [Körperschaftsteuergesetz (KStG)];

    in subordine, annullare detta decisione almeno nella parte in cui non prevede che, in virtù del principio della tutela del legittimo affidamento, imprese come la ricorrente possano essere esonerate dall’obbligo di restituire l’aiuto percepito;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce, in sostanza, quanto segue.

    1)

    Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: la deduzione delle perdite non costituisce un aiuto di Stato

    La ricorrente fa valere che l’articolo 8c, paragrafo 1, KStG infrange il principio netto obiettivo nonché il principio di capacità contributiva e che la clausola di risanamento vale unicamente ad evitare, nei casi compresi nel proprio ambito di applicazione, un intervento incostituzionale sui beni del soggetto passivo. Per questa ragione, ad avviso della ricorrente, non sarebbe integrata la fattispecie dell’aiuto di Stato ai sensi del diritto dell’Unione.

    2)

    Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: assenza di selettività per mancanza di deroghe al sistema di riferimento applicabile

    La ricorrente allega che il sistema di riferimento applicabile è il regime generale di deduzione delle perdite nel caso di società (articolo 10d dell’Einkommensteuergesetz [legge tedesca sull’imposta sul reddito], in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, KStG e con l’articolo 10a del Gewerbesteuergesetz [legge tedesca sull’imposta sulle attività economiche]) e che l’articolo 8c KStG costituisce solo un’eccezione a detto sistema di riferimento applicabile, soggetta a propria volta a restrizioni in forza della clausola di risanamento.

    3)

    Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: assenza di selettività per mancanza di discriminazione tra operatori economici che si trovino, riguardo agli obiettivi perseguiti, in situazioni di fatto e di diritto analoghe

    La ricorrente sostiene, in particolare, che qualunque impresa soggetto passivo d’imposta può beneficiare della clausola di risanamento e che quest’ultima non è destinata a favorire esclusivamente determinate categorie di imprese o determinati settori di attività e neppure le sole imprese di determinate dimensioni.

    4)

    Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: assenza di selettività perché la misura è giustificata in base alla natura o alla struttura del regime fiscale di appartenenza

    La ricorrente allega che la clausola di risanamento risponde a ragioni di sistematica fiscale informate a principi costituzionali come quelli della tassazione in funzione della capacità contributiva, del ripudio di una tassazione eccessiva e della tutela della proporzionalità.

    5)

    Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: errore manifesto di valutazione per insufficiente considerazione della normativa tributaria tedesca in vigore

    La ricorrente fa valere che la Commissione non ha tenuto conto delle norme tributarie tedesche che disciplinano la deduzione delle perdite.

    6)

    Invocazione del principio della tutela del legittimo affidamento

    Secondo la ricorrente, sarebbe la prima volta che la Commissione si occupa, in un procedimento di indagine formale, dei privilegi fiscali del risanamento in caso di acquisizione di quote in correlazione con deduzioni di perdite; tale comportamento avrebbe carattere straordinario, posto che l’eventuale carattere di aiuto di Stato potrebbe essere ricavato solo da una semplificazione giuridica di un regime indiscutibilmente compatibile con la normativa comunitaria in materia di aiuti (articolo 8, paragrafo 4, KStG). Né il legislatore tedesco né le imprese con i loro consulenti specializzati avrebbero potuto riconoscere a detta semplificazione normativa qualche rilevanza sotto il profilo del diritto degli aiuti.


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