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Document 62011TN0579

Causa T-579/11: Ricorso proposto l’ 11 novembre 2011 — Akhras/Consiglio

GU C 6 del 7.1.2012, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/23


Ricorso proposto l’11 novembre 2011 — Akhras/Consiglio

(Causa T-579/11)

2012/C 6/43

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tarif Akhras (Homs, Siria) (rappresentanti: S. Ashley e S. Millar, Solicitors, D. Wyatt, QC, e R. Blakeley, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il punto 3, della tavola A dell’Allegato alla decisione del Consiglio 2011/522/CFSP in quanto si riferisce al ricorrente;

annullare il punto 3 della tavola A dell’Allegato I del regolamento (UE) del Consiglio n. 878/2011 in quanto si riferisce al ricorrente;

annullare il punto 2 della tavola di cui all’Allegato II della decisione del Consiglio 2011/628/CFSP in quanto si riferisce al ricorrente;

annullare il punto 2 della tavola di cui all’Allegato II del regolamento (UE) del Consiglio n. 1011/2011 in quanto si riferisce al ricorrente;

dichiarare l’art. 4, n. 1, della decisione del Consiglio 2011/273/CFSP (come modificato) inapplicabile al ricorrente;

dichiarare l’art. 5, n. 1, del regolamento (UE) del Consiglio n. 442/2011 (come modificato) inapplicabile al ricorrente; nonché

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1)

Con il primo motivo, egli asserisce che:

I criteri sostanziali per l’identificazione del ricorrente non sono soddisfatti e/o il Consiglio ha identificato il ricorrente sulla base di prove insufficienti a dimostrare che tali criteri fossero soddisfatti e/o il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione nel determinare se i criteri fossero o no soddisfatti. In particolare, il ricorrente non è responsabile della violenta repressione a danno della popolazione civile della Siria e non ha sostenuto il regime siriano né tratto profitto da esso; egli non è associato con nessuno che sia responsabile di detta violenta repressione o che abbia sostenuto il regime siriano o tratto profitto da esso. L’unico addebito formulato contro il ricorrente consiste nel fatto che egli avrebbe fornito sostegno economico al regime siriano, il che è falso.

2)

Con il secondo motivo, egli asserisce che:

L’identificazione del ricorrente costituisce manifesta violazione dei suoi diritti umani e delle sue libertà fondamentali, incluso il diritto al rispetto della vita privata e familiare, al pacifico godimento dei beni nonché, da ultimo, del diritto alla vita e/o costituisce violazione del principio di proporzionalità.

3)

Con il terzo motivo, egli asserisce che:

Il Consiglio ha violato in ogni caso i requisiti procedurali: a) dare al ricorrente notifica individuale della sua identificazione; b) fornire adeguate e sufficienti motivazioni, nonché c) rispettare i diritti della difesa e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.


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