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Document 62011TN0574
Case T-574/11: Action brought on 31 October 2011 — Unipol Banca v OHIM — Union Investment Privatfonds (unicard)
Causa T-574/11: Ricorso proposto il 31 ottobre 2011 — Unipol Banca v UAMI — Union Investment Privatfonds (unicard)
Causa T-574/11: Ricorso proposto il 31 ottobre 2011 — Unipol Banca v UAMI — Union Investment Privatfonds (unicard)
GU C 6 del 7.1.2012, p. 23–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/23 |
Ricorso proposto il 31 ottobre 2011 — Unipol Banca v UAMI — Union Investment Privatfonds (unicard)
(Causa T-574/11)
2012/C 6/42
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Unipol Banca SpA (Bologna, Italia) (rappresentanti: P. Costa e P. Creta, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Union Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Annullare la decisione emessa in data 13 luglio 2011 dal Second Board of Appeal de l’UAMI all’esito del procedimento n. R 0597/2010-2 proposto il 14 aprile 2010 da Union Investment Priatefonds GmBH e, conseguentemente |
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Accogliere la domanda di marchio comunitario n. 005240080 depositata il 18 luglio 2006, avente ad oggetto il segno unicard, anche con riferimento ai servizi menzionati nella classe 36 dell’Accordo di Niza. |
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Con vittoria delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «unicard» (richiesta di registrazione n. 5 240 080), per dei servizi nella classe 36
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Union Investment Privatfonds GmBH
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi denominativi tedeschi «UNIFONDS» (n. 991 995), «UNIGLOBAL» (n. 991 996) e «UniGarant» (n. 301 38 306.5), per dei servizi nella classe 36.
Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della richiesta di registrazione del marchio in questione
Motivi dedotti: Applicazione ed interpretazione incorrette dell’art. 8, comma 1, lett. b), del Regolamento 207/09, sul marchio comunitario.