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Document 62011TN0553

    Causa T-553/11: Ricorso proposto il 14 ottobre 2011 — European Dynamics Luxembourg/BCE

    GU C 6 del 7.1.2012, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.1.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 6/20


    Ricorso proposto il 14 ottobre 2011 — European Dynamics Luxembourg/BCE

    (Causa T-553/11)

    2012/C 6/37

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

    Convenuta: Banca centrale europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della convenuta di respingere la candidatura collettiva del gruppo temporaneo diretto e rappresentato dalla ricorrente, presentata in risposta all’invito a partecipare alla gara d’appalto recante il numero di riferimento 14159/IS/2010 (GU 2011/S 75-121894), in particolare per i servizi rientranti nel lotto 1 di detto appalto;

    annullare la decisione della convenuta di respingere il ricorso proposto dalla ricorrente conformemente alla procedura definita nella sezione IV.2.1 del citato invito a presentare offerte e alle condizioni stabilite dall’art. 33 della decisione BCE/2007/5 (1);

    annullare tutte le decisioni connesse della convenuta;

    condannare la convenuta a versare alla ricorrente EUR 2 000 000,00, ai sensi degli artt. 256, 268 e 340 TFUE, a titolo di risarcimento danni per perdita di chance e per danno alla reputazione e alla credibilità in conseguenza della gara d’appalto in questione;

    condannare la convenuta all’integrità delle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

    1)

    Primo motivo, vertente sulla presunta violazione, da parte della convenuta, dell’obbligo di motivazione e sulla mancata comunicazione dei vantaggi relativi degli aggiudicatari. Inoltre, la ricorrente ha affermato che la convenuta ha impiegato criteri di selezione vaghi, che ha introdotto criteri nuovi durante la valutazione e che non ha rispettato quanto disposto dall’art. 28, n. 3, della decisione BCE/2007/5. Da ultimo, la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato i diritti della difesa e il principio di trasparenza e di buon andamento dell’amministrazione.

    2)

    Secondo motivo, vertente su presunti errori manifesti di valutazione commessi dalla convenuta, in quanto essa avrebbe violato l’art. 25 della decisione BCE/2007/5 e il capitolato d’oneri.

    3)

    Terzo motivo, vertente sulla presunta violazione, da parte della convenuta, dell’art. 20 della decisione BCE/2007/5 e del principio del buon andamento dell’amministrazione.

    4)

    Quarto motivo, vertente sull’allegazione secondo cui, dichiarando il ricorso irricevibile, la convenuta avrebbe violato l’art. 28, n. 3, della decisione BCE/2007/5.


    (1)  Decisione della Banca centrale europea 3 luglio 2007, recante la disciplina sugli appalti (GU L 184, pag. 34).


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