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Document 62011TN0553
Case T-553/11: Action brought on 14 October 2011 — European Dynamics Luxembourg v ECB
Causa T-553/11: Ricorso proposto il 14 ottobre 2011 — European Dynamics Luxembourg/BCE
Causa T-553/11: Ricorso proposto il 14 ottobre 2011 — European Dynamics Luxembourg/BCE
GU C 6 del 7.1.2012, p. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/20 |
Ricorso proposto il 14 ottobre 2011 — European Dynamics Luxembourg/BCE
(Causa T-553/11)
2012/C 6/37
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della convenuta di respingere la candidatura collettiva del gruppo temporaneo diretto e rappresentato dalla ricorrente, presentata in risposta all’invito a partecipare alla gara d’appalto recante il numero di riferimento 14159/IS/2010 (GU 2011/S 75-121894), in particolare per i servizi rientranti nel lotto 1 di detto appalto; |
— |
annullare la decisione della convenuta di respingere il ricorso proposto dalla ricorrente conformemente alla procedura definita nella sezione IV.2.1 del citato invito a presentare offerte e alle condizioni stabilite dall’art. 33 della decisione BCE/2007/5 (1); |
— |
annullare tutte le decisioni connesse della convenuta; |
— |
condannare la convenuta a versare alla ricorrente EUR 2 000 000,00, ai sensi degli artt. 256, 268 e 340 TFUE, a titolo di risarcimento danni per perdita di chance e per danno alla reputazione e alla credibilità in conseguenza della gara d’appalto in questione; |
— |
condannare la convenuta all’integrità delle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla presunta violazione, da parte della convenuta, dell’obbligo di motivazione e sulla mancata comunicazione dei vantaggi relativi degli aggiudicatari. Inoltre, la ricorrente ha affermato che la convenuta ha impiegato criteri di selezione vaghi, che ha introdotto criteri nuovi durante la valutazione e che non ha rispettato quanto disposto dall’art. 28, n. 3, della decisione BCE/2007/5. Da ultimo, la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato i diritti della difesa e il principio di trasparenza e di buon andamento dell’amministrazione. |
2) |
Secondo motivo, vertente su presunti errori manifesti di valutazione commessi dalla convenuta, in quanto essa avrebbe violato l’art. 25 della decisione BCE/2007/5 e il capitolato d’oneri. |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla presunta violazione, da parte della convenuta, dell’art. 20 della decisione BCE/2007/5 e del principio del buon andamento dell’amministrazione. |
4) |
Quarto motivo, vertente sull’allegazione secondo cui, dichiarando il ricorso irricevibile, la convenuta avrebbe violato l’art. 28, n. 3, della decisione BCE/2007/5. |
(1) Decisione della Banca centrale europea 3 luglio 2007, recante la disciplina sugli appalti (GU L 184, pag. 34).