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Document 62011TN0486

Causa T-486/11: Ricorso proposto il 2 settembre 2011 — Telekomunikacja Polska/Commissione

GU C 340 del 19.11.2011, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 340/27


Ricorso proposto il 2 settembre 2011 — Telekomunikacja Polska/Commissione

(Causa T-486/11)

2011/C 340/56

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Telekomunikacja Polska SA (Varsavia, Repubblica di Polonia) (rappresentanti: M. Modzelewska de Raad, P. Paśnik, S. Hautbourg, avvocati, C. Vajda, QC, e A. Howard, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare nella sua interezza la decisione della Commissione 22 giugno 2011, C(2011) 4378 def.; in subordine:

annullare nella sua interezza l’art. 2 della decisione impugnata; ovvero, in subordine:

ridurre l’ammenda che figura in tale decisione, in maniera adeguata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente su un errore di diritto e di ragionamento, in quanto la Commissione non ha dimostrato nessun interesse legittimo nel procedere all’indagine e nell’adottare una decisione accertante una violazione in relazione a una condotta passata.

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’art. 2 della decisione impugnata viola l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti umani («CEDU») e/o l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («la Carta»), in quanto consente a un organo amministrativo, nella fattispecie la Commissione, di decidere in merito ad un’accusa penale, decisione che andrebbe invece lasciata a un organo giurisdizionale indipendente, nel rispetto delle garanzie di cui all’art. 6.

3)

Terzo motivo, vertente sulla nullità dell’art. 2, in quanto la Commissione non ha rispettato i diritti della difesa della ricorrente durante il procedimento amministrativo, omettendo di prendere posizione sulle circostanze aggravanti e attenuanti ai fini del calcolo dell’ammenda.

4)

Quarto motivo, con cui si chiede la riduzione dell’importo dell’ammenda, poiché la Commissione ha commesso un errore nel valutare la gravità della violazione e non ha rispettato il principio di proporzionalità nel determinare l’importo base dell’ammenda:

a)

la Commissione non ha considerato il fatto che la violazione riguardava svariate pratiche di durata e intensità diverse;

b)

la Commissione ha commesso errori di valutazione nel concludere che la violazione aveva un impatto negativo reale sulla concorrenza e sui consumatori nel mercato pertinente.

5)

Quinto motivo, con cui si chiede la riduzione dell’importo dell’ammenda, per il fatto che la Commissione non ha adeguatamente e correttamente preso in considerazione le circostanze attenuanti:

a)

la Commissione non ha riconosciuto le misure compensative adottate dalla ricorrente nella forma di investimenti sostanziali per migliorare l’infrastruttura di banda larga in Polonia a vantaggio di concorrenti e consumatori;

b)

la Commissione non ha riconosciuto il fatto che la ricorrente ha volontariamente posto fine alla violazione;

c)

la Commissione non ha dato credito all’offerta di impegni proposta dalla ricorrente.


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