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Document 62011TN0486
Case T-486/11: Action brought on 2 September 2011 — Telekomunikacja Polska v Commission
Causa T-486/11: Ricorso proposto il 2 settembre 2011 — Telekomunikacja Polska/Commissione
Causa T-486/11: Ricorso proposto il 2 settembre 2011 — Telekomunikacja Polska/Commissione
GU C 340 del 19.11.2011, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/27 |
Ricorso proposto il 2 settembre 2011 — Telekomunikacja Polska/Commissione
(Causa T-486/11)
2011/C 340/56
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Telekomunikacja Polska SA (Varsavia, Repubblica di Polonia) (rappresentanti: M. Modzelewska de Raad, P. Paśnik, S. Hautbourg, avvocati, C. Vajda, QC, e A. Howard, barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare nella sua interezza la decisione della Commissione 22 giugno 2011, C(2011) 4378 def.; in subordine: |
— |
annullare nella sua interezza l’art. 2 della decisione impugnata; ovvero, in subordine: |
— |
ridurre l’ammenda che figura in tale decisione, in maniera adeguata; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1) |
Primo motivo, vertente su un errore di diritto e di ragionamento, in quanto la Commissione non ha dimostrato nessun interesse legittimo nel procedere all’indagine e nell’adottare una decisione accertante una violazione in relazione a una condotta passata. |
2) |
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’art. 2 della decisione impugnata viola l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti umani («CEDU») e/o l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («la Carta»), in quanto consente a un organo amministrativo, nella fattispecie la Commissione, di decidere in merito ad un’accusa penale, decisione che andrebbe invece lasciata a un organo giurisdizionale indipendente, nel rispetto delle garanzie di cui all’art. 6. |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla nullità dell’art. 2, in quanto la Commissione non ha rispettato i diritti della difesa della ricorrente durante il procedimento amministrativo, omettendo di prendere posizione sulle circostanze aggravanti e attenuanti ai fini del calcolo dell’ammenda. |
4) |
Quarto motivo, con cui si chiede la riduzione dell’importo dell’ammenda, poiché la Commissione ha commesso un errore nel valutare la gravità della violazione e non ha rispettato il principio di proporzionalità nel determinare l’importo base dell’ammenda:
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5) |
Quinto motivo, con cui si chiede la riduzione dell’importo dell’ammenda, per il fatto che la Commissione non ha adeguatamente e correttamente preso in considerazione le circostanze attenuanti:
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