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Document 62011TN0257

Causa T-257/11: Ricorso proposto il 23 maggio 2011 — Pangyrus/UAMI — RSVP Design (COLOURBLIND)

GU C 211 del 16.7.2011, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 211/29


Ricorso proposto il 23 maggio 2011 — Pangyrus/UAMI — RSVP Design (COLOURBLIND)

(Causa T-257/11)

2011/C 211/62

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pangyrus Ltd (York, Regno Unito) (rappresentante: avv. S. Clubb)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: RSVP Design Ltd (Renfrewshire, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 marzo 2011 nel procedimento R 751/2009-4;

ripristinare la decisione della divisione di annullamento dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 maggio 2009; e

aggiudicare le spese in favore della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «COLOURBLIND» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 28, 35 e 41 — registrazione del marchio comunitario n. 3337979

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la parte richiedente la dichiarazione di nullità ha fondato la sua richiesta su due motivi, segnatamente l’art. 53, n. 1, lett. c) in combinato disposto con l’art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, deducendo un diritto anteriore non registrato, protetto dalla legge in materia di abuso di denominazione (law of passing-off) nel Regno Unito, nonché la sussistenza di malafede ai sensi dell’art. 52, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009.

Decisione della divisione di annullamento: la registrazione del marchio comunitario è stata dichiarata interamente nulla

Decisione della commissione di ricorso: la decisione della divisione di annullamento è stata annullata e la domanda di dichiarazione di nullità è stata respinta

Motivi dedotti: la ricorrente reputa che la commissione di ricorso abbia commesso errori di diritto ritenendo che: (i) il titolare del marchio comunitario non avesse agito in malafede quando ha presentato domanda per il marchio comunitario; e (ii) la ricorrente non avesse dimostrato di aver utilizzato nel commercio un segno anteriore prima della data in cui il marchio comunitario impugnato è stato richiesto.


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