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Document 62011TN0196
Case T-196/11: Action brought on 12 April 2012 — AX v Council
Causa T-196/11: Ricorso proposto il 12 aprile 2012 — AX/Consiglio
Causa T-196/11: Ricorso proposto il 12 aprile 2012 — AX/Consiglio
GU C 165 del 9.6.2012, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 165/19 |
Ricorso proposto il 12 aprile 2012 — AX/Consiglio
(Causa T-196/11)
2012/C 165/34
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: AX (Polotsk, Bielorussia) (rappresentante: avv. M. Michalauskas)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione 2011/69/PESC del Consiglio del 31 gennaio 2011, che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente; |
— |
annullare il regolamento n. 84/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica il regolamento n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente; |
— |
annullare la decisione di esecuzione 2011/174/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione n. 271/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sull’insufficienza della motivazione e su una lesione del diritto della difesa, in quanto la motivazione degli atti impugnati non consente al ricorrente di contestarne la validità dinanzi al Tribunale e a quest’ultimo di esercitare il suo controllo sulla loro legittimità. |
2) |
Secondo motivo, vertente su un errore di valutazione, in quanto gli atti impugnati non sono suffragati dai fatti. |
3) |
Terzo motivo, vertente sul mancato rispetto del principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda la restrizione all’ingresso ed al transito nel territorio dell’Unione europea. |