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Document 62011TN0196

Causa T-196/11: Ricorso proposto il 12 aprile 2012 — AX/Consiglio

GU C 165 del 9.6.2012, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 165/19


Ricorso proposto il 12 aprile 2012 — AX/Consiglio

(Causa T-196/11)

2012/C 165/34

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AX (Polotsk, Bielorussia) (rappresentante: avv. M. Michalauskas)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2011/69/PESC del Consiglio del 31 gennaio 2011, che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente;

annullare il regolamento n. 84/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica il regolamento n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente;

annullare la decisione di esecuzione 2011/174/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente;

annullare il regolamento di esecuzione n. 271/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sull’insufficienza della motivazione e su una lesione del diritto della difesa, in quanto la motivazione degli atti impugnati non consente al ricorrente di contestarne la validità dinanzi al Tribunale e a quest’ultimo di esercitare il suo controllo sulla loro legittimità.

2)

Secondo motivo, vertente su un errore di valutazione, in quanto gli atti impugnati non sono suffragati dai fatti.

3)

Terzo motivo, vertente sul mancato rispetto del principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda la restrizione all’ingresso ed al transito nel territorio dell’Unione europea.


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