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Document 62011TN0170
Case T-170/11: Action brought on 17 March 2011 — Rivella International v OHIM — Baskaya di Baskaya & C. (BASKAYA)
Causa T-170/11: Ricorso proposto il 17 marzo 2011 — Rivella International/UAMI — Baskaya di Baskaya & C. (BASKAYA)
Causa T-170/11: Ricorso proposto il 17 marzo 2011 — Rivella International/UAMI — Baskaya di Baskaya & C. (BASKAYA)
GU C 145 del 14.5.2011, p. 34–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/34 |
Ricorso proposto il 17 marzo 2011 — Rivella International/UAMI — Baskaya di Baskaya & C. (BASKAYA)
(Causa T-170/11)
2011/C 145/57
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Rivella International AG (Rothrist, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti C. Spintig, U. Sander e H. Förster)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Baskaya di Baskaya & C. s.a.s. (Grosseto, Italia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 gennaio 2011, procedimento R 534/2010-4; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Baskaya di Baskaya & C. s.a.s.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «BASKAYA» per prodotti delle classi 29, 30 e 32.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «Passaia», registrazione internazionale, per prodotti della classe 32.
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), dato che la commissione di ricorso non avrebbe applicato l'art. 5 della convenzione tra la Svizzera e la Germania 13 aprile 1892 riguardante la tutela reciproca di brevetti, di modelli e di marchi e, pertanto, illegittimamente, non avrebbe preso in considerazione le prove dell'uso presentate dalla ricorrente.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).