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Document 62011TN0170

    Causa T-170/11: Ricorso proposto il 17 marzo 2011 — Rivella International/UAMI — Baskaya di Baskaya & C. (BASKAYA)

    GU C 145 del 14.5.2011, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.5.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 145/34


    Ricorso proposto il 17 marzo 2011 — Rivella International/UAMI — Baskaya di Baskaya & C. (BASKAYA)

    (Causa T-170/11)

    2011/C 145/57

    Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Rivella International AG (Rothrist, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti C. Spintig, U. Sander e H. Förster)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Baskaya di Baskaya & C. s.a.s. (Grosseto, Italia)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 gennaio 2011, procedimento R 534/2010-4;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: Baskaya di Baskaya & C. s.a.s.

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «BASKAYA» per prodotti delle classi 29, 30 e 32.

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «Passaia», registrazione internazionale, per prodotti della classe 32.

    Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

    Motivi dedotti: violazione dell'art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), dato che la commissione di ricorso non avrebbe applicato l'art. 5 della convenzione tra la Svizzera e la Germania 13 aprile 1892 riguardante la tutela reciproca di brevetti, di modelli e di marchi e, pertanto, illegittimamente, non avrebbe preso in considerazione le prove dell'uso presentate dalla ricorrente.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).


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