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Document 62011TN0167
Case T-167/11: Action brought on 15 March 2011 — Centre national de la recherche scientifique v Commission
Causa T-167/11: Ricorso proposto il 15 marzo 2011 — Centre national de la recherche scientifique/Commissione
Causa T-167/11: Ricorso proposto il 15 marzo 2011 — Centre national de la recherche scientifique/Commissione
GU C 145 del 14.5.2011, p. 34–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/34 |
Ricorso proposto il 15 marzo 2011 — Centre national de la recherche scientifique/Commissione
(Causa T-167/11)
2011/C 145/56
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Centre national de la recherche scientifique (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. N. Lenoir)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
— |
condannare la Commissione a restituire il presunto credito di EUR 20 989,82 fatto valere dalla Commissione in base al contratto nella sua nota di addebito del 26 ottobre 2010, n. 2010-1232 e che ha dato luogo all'atto di compensazione del 17 dicembre 2010 (rif. BUDG/C3 D(2010) B.2 — 1232), maggiorato degli interessi di mora al tasso legale, conformemente al diritto belga applicabile al contratto; |
— |
condannare la Commissione a tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. II.19, n. 1, delle condizioni generali del contratto LSHB-CT-2004-503319 relativo al progetto «ALLOSTEM», rientrante nel Sesto programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico (2002-2006) (in prosieguo: «il contratto ALLOSTEM»), in quanto la Commissione ha limitato la possibilità della ricorrente di dimostrare un corretto adempimento del contratto, o ha addirittura privato la ricorrente di tale possibilità, quanto all'ammissibilità delle spese per il personale non rispettando i criteri di definizione dei costi ammissibili. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli obblighi contrattuali derivanti dagli artt. II.19 e II.20 delle condizioni generali del contratto «ALLOSTEM», in quanto la Commissione ha escluso l'ammissibilità delle spese relative all'«accantonamento per la perdita del posto di lavoro» e ai congedi di maternità di una biologa assunta con un contratto a tempo determinato. |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 12 del contratto «ALLOSTEM» che assoggetta al diritto belga la valutazione della certezza di qualsiasi credito dovuto in base a detto contratto. La ricorrente fa valere che:
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