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Document 62011TJ0384

    Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 novembre 2014.
    Safa Nicu Sepahan Co. contro Consiglio dell’Unione europea.
    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran con l’obiettivo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Errore di valutazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Domanda di risarcimento danni.
    Causa T‑384/11.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2014:986

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

    25 novembre 2014 ( *1 )

    «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran con l’obiettivo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Errore di valutazione — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Domanda di risarcimento danni»

    Nella causa T‑384/11,

    Safa Nicu Sepahan Co., con sede in Ispahan (Iran), rappresentata da A. Bahrami, avvocato,

    ricorrente,

    contro

    Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente da A. Vitro e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, successivamente da Liudvinaviciute-Cordeiro e I. Gurov, in qualità di agenti,

    convenuto,

    avente ad oggetto, da un lato, la domanda di annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 26), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), e, dall’altro, la domanda di risarcimento del danno,

    IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

    composto da H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová (relatore) e E. Buttigieg, giudici,

    cancelliere: N. Rosner, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 marzo 2014,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Fatti

    1

    La presente causa rientra nell’ambito delle misure restrittive adottate per esercitare pressioni sulla Repubblica islamica dell’Iran affinché quest’ultima ponga fine alle attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari (in prosieguo: la «proliferazione nucleare»).

    2

    La ricorrente, Safa Nicu Sepahan Co., è una società per azioni iraniana.

    3

    Il nome di una entità identificata come «Safa Nicu» è stato inserito nell’elenco delle entità che concorrono alla proliferazione nucleare, contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), dalla decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 136, pag. 65).

    4

    Di conseguenza, il nome dell’entità identificata come «Safa Nicu» è stato inserito nell’elenco di cui all’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), dal regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 136, pag. 26).

    5

    Nella motivazione della decisione 2011/299 e del regolamento di esecuzione n. 503/2011, l’entità identificata come «Safa Nicu» è stata descritta come un’«azienda di comunicazioni che ha fornito apparecchiature all’impianto di Fordow (Qom), costruito senza dichiarazione all’AIEA».

    6

    In seguito all’avvertimento da parte di uno dei suoi partner commerciali, la ricorrente ha chiesto al Consiglio dell’Unione europea, con lettera del 7 giugno 2011, di modificare l’allegato VIII del regolamento n. 961/2010, integrando e correggendo l’inserimento dell’entità identificata come «Safa Nicu» negli elenchi di cui trattasi, oppure eliminandolo. A tale riguardo, essa ha sostenuto che detto inserimento si riferiva ad un’entità diversa, oppure che il Consiglio aveva commesso un errore nell’inserire il suo nome nell’elenco di cui all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010.

    7

    Non avendo ricevuto risposta alla sua lettera del 7 giugno 2011, la ricorrente ha contattato telefonicamente il Consiglio e, in seguito, gli ha inviato una nuova lettera in data 23 giugno 2011.

    8

    L’inserimento dell’entità identificata come «Safa Nicu» nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413 ed in quello dell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010 è stato mantenuto dalla decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71), e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11).

    9

    Nella decisione 2011/783 e nel regolamento di esecuzione n. 1245/2011, la voce «Safa Nicu» è stata sostituita dalla voce «Safa Nicu alias “Safa Nicu Sepahan”, “Safanco Company”, “Safa Nicu Afghanistan Company”, “Safa Al-Noor Company” e “Safa Nicu Ltd Company”». Quali informazioni identificative dell’entità in questione, sono stati del pari menzionati cinque indirizzi in Iran, negli Emirati arabi uniti ed in Afghanistan.

    10

    Con lettera del 5 dicembre 2011, il Consiglio ha informato la ricorrente del mantenimento del suo nome negli elenchi di cui all’allegato II della decisione 2010/413 e all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010. Esso ha constatato che le osservazioni presentate dalla ricorrente il 7 giugno 2011 non giustificavano la soppressione delle misure restrittive. Il Consiglio ha precisato che l’inserimento dell’entità identificata come «Safa Nicu» si riferiva effettivamente alla ricorrente, nonostante la menzione incompleta del proprio nome. Esso ha inoltre informato la ricorrente delle modifiche richiamate al precedente punto 9.

    11

    Atteso che il regolamento n. 961/2010 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 88, pag. 1), il nominativo della ricorrente è stato inserito dal Consiglio nell’allegato IX di quest’ultimo regolamento. La motivazione riguardante la ricorrente è identica a quella riportata nel regolamento di esecuzione n. 1245/2011.

    12

    Con lettera dell’11 dicembre 2012, il Consiglio ha informato la ricorrente del mantenimento del suo nome negli elenchi di cui all’allegato II della decisione 2010/413 e all’allegato IX del regolamento n. 267/2012, trasmettendole in allegato quest’ultimo regolamento.

    13

    Con decisione 2014/222/PESC del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 119, pag. 65), il nome della ricorrente è stato rimosso dall’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413. Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 397/2014 del Consiglio, del 16 aprile 2014, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU L 119, pag. 1), il suo nome è stato di conseguenza rimosso dall’elenco di cui all’allegato IX del regolamento n. 267/2012.

    Procedimento e conclusioni delle parti

    14

    Con atto introduttivo, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 luglio 2011, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

    15

    Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 gennaio 2013, la ricorrente ha adeguato i capi delle sue conclusioni in seguito all’adozione del regolamento n. 267/2012.

    16

    In seguito alla modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Prima Sezione alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

    17

    Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del proprio regolamento di procedura, il Tribunale, con lettera del 16 gennaio 2014, ha invitato le parti a rispondere per iscritto ad alcuni quesiti. Le parti hanno presentato le loro risposte il 31 gennaio 2014.

    18

    Il 4 febbraio 2014, le parti sono state invitate a presentare le loro osservazioni in merito alle risposte della controparte ai quesiti posti in data 16 gennaio 2014. Le parti hanno presentato le loro osservazioni il 20 febbraio 2014. Le osservazioni della ricorrente includevano, in allegato, alcuni documenti supplementari, al fine di attestare il pregiudizio che essa avrebbe sofferto.

    19

    Le parti hanno esposto le loro difese e risposto ai quesiti scritti ed orali posti dal Tribunale all’udienza del 4 marzo 2014.

    20

    In seguito ad alcune rinunce parziali agli atti operate nella memoria di replica e nella propria risposta ai quesiti del Tribunale, presentata il 31 gennaio 2014, ed in seguito all’adeguamento delle conclusioni successivo all’adozione del regolamento n. 267/2012, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare il punto 19 della parte I, lettera B, dell’allegato I del regolamento di esecuzione n. 503/2011 ed il punto 61 della parte I, lettera B, dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012, nella parte in cui riguardano la ricorrente e le sue società affiliate;

    condannare il Consiglio a versare alla ricorrente un risarcimento pari ad EUR 7 662 737,40, oltre agli interessi al tasso annuo del 5%, a decorrere dal 1o gennaio 2013;

    condannare il Consiglio alle spese.

    21

    Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

    respingere il ricorso;

    condannare la ricorrente alle spese.

    In diritto

    1. Sulla domanda di annullamento dell’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi di cui trattasi

    22

    Nelle proprie memorie, la ricorrente ha dedotto, a sostegno della domanda di annullamento, tre motivi vertenti, il primo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, il secondo, su un errore di valutazione nonché su un «abuso di potere», ed il terzo, sulla violazione dei suoi diritti della difesa e del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

    23

    Occorre tuttavia constatare che, nell’ambito del primo motivo, la ricorrente si è limitata a sostenere che gli atti impugnati non contenevano elementi sufficientemente precisi per concludere che fosse effettivamente interessata dall’inserimento dell’entità identificata come «Safa Nicu».

    24

    Come emerge dalla risposta della ricorrente ai quesiti del Tribunale presentata il 31 gennaio 2014, alla luce delle spiegazioni fornite dal Consiglio nelle proprie memorie, successivamente nella lettera del 5 dicembre 2011 ed in seguito alla modifica operata dal regolamento di esecuzione n. 1245/2011, essa non contesta più di essere interessata dall’inserimento in questione.

    25

    In tali circostanze, non è necessario esaminare il primo motivo.

    26

    Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Consiglio, adottando misure restrittive nei suoi confronti, ha commesso un errore di valutazione nonché un «abuso di potere».

    27

    Da un lato, la ricorrente precisa di non essere una società di comunicazione e di non essere stata coinvolta nella fornitura di apparecchiature al sito di Fordow (Qom). Essa aggiunge, sotto tale profilo, che il Consiglio non ha presentato alcun elemento di prova sulle apparecchiature che essa avrebbe fornito a tale sito.

    28

    Dall’altro lato, la ricorrente sostiene che, secondo informazioni da essa ottenute in maniera ufficiosa, il suo nome è stato inserito nell’elenco delle entità oggetto di misure restrittive sulla base di informazioni inesatte, fornite da un concorrente europeo al fine di impedirle di partecipare ad importanti gare di appalto.

    29

    Il Consiglio replica, da un lato, che la motivazione basata sul fatto che la ricorrente ha fornito apparecchiature per il sito di Fordow (Qom) è valida. Dall’altro lato, esso considera che l’affermazione secondo cui l’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi di cui trattasi è basata su informazioni inesatte fornite da un concorrente europeo non è corretta ed è priva di riscontro.

    30

    In primo luogo, per quanto riguarda la censura relativa ad un «abuso di potere», si deve ricordare che un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulti essere stato adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie (v. sentenza del 14 ottobre 2009, Bank Melli Iran/Consiglio, T‑390/08, Racc., EU:T:2009:401, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

    31

    Nel caso di specie, la ricorrente non avvalora in alcun modo la propria affermazione secondo cui il suo nome sarebbe stato inserito nell’elenco delle entità oggetto di misure restrittive sulla base di informazioni inesatte fornite da un concorrente europeo, senza addurre il benché minimo indizio o ragionamento in suo sostegno, nè tantomeno precisare quale sarebbe, nell’adottare gli atti impugnati, l’obiettivo realmente perseguito dal Consiglio, diverso da quello di impedire la proliferazione nucleare ed il suo finanziamento. La censura relativa all’abuso di potere non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura, in quanto non è sufficientemente chiara e precisa da permettere al Consiglio di preparare la propria difesa ed al Tribunale di pronunciarsi sulla domanda di annullamento, eventualmente senza il supporto di altre informazioni. Tale censura deve essere pertanto dichiarata irricevibile.

    32

    Per quanto riguarda, in secondo luogo, la censura relativa all’errore di valutazione, la Corte ha ricordato, nell’ambito del controllo delle misure restrittive, che i giudici dell’Unione europea dovevano, in conformità alle competenze di cui erano investiti in forza del Trattato FUE, garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti dell’Unione con riferimento ai diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione (v. sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio/Fulmen e Mahmoudian, C‑280/12 P, Racc., EU:C:2013:775, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

    33

    Nel novero di tali diritti fondamentali figura, in particolare, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (v. sentenza Consiglio/Fulmen e Mahmoudian, EU:C:2013:775, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

    34

    L’effettività del controllo giurisdizionale, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, postula parimenti che il giudice dell’Unione si assicuri che l’atto in questione, che riveste portata individuale per la persona o l’entità interessata, sia fondato su una base di fatto sufficientemente solida. Ciò implica una verifica dei fatti addotti nell’esposizione della motivazione sottesa a tale atto, cosicché il controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimiglianza della motivazione dedotta, ma consista invece nell’accertamento se la motivazione, o per lo meno uno dei suoi elementi considerato di per sé sufficiente a suffragare l’atto medesimo, siano fondati (v., in tal senso, sentenza Consiglio/Fulmen e Mahmoudian, EU:C:2013:775, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

    35

    A tal fine, spetta al giudice dell’Unione procedere a detto esame, chiedendo, se necessario, all’autorità competente dell’Unione di produrre informazioni o elementi probatori, riservati o meno, pertinenti per un siffatto esame (v. sentenza Consiglio/Fulmen e Mahmoudian, EU:C:2013:775, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

    36

    Infatti, in caso di contestazione, è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi (v. sentenza Consiglio/Fulmen e Mahmoudian, EU:C:2013:775, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).

    37

    Nel caso di specie, rispondendo ad una domanda del Tribunale, il Consiglio ha precisato che il solo elemento a sua disposizione per l’adozione ed il mantenimento delle misure restrittive nei confronti della ricorrente era una proposta di inserimento proveniente da uno Stato membro. Esso ha precisato che le informazioni contenute in tale proposta erano state riprodotte nella motivazione degli atti impugnati.

    38

    In tali circostanze, occorre concludere che, benché la ricorrente abbia contestato davanti al Tribunale di essere una società di comunicazione che ha fornito materiale per il sito di Fordow (Qom), il Consiglio non ha dimostrato la fondatezza di tale affermazione, che costituisce l’unico motivo addotto nei confronti della ricorrente.

    39

    Pertanto, il secondo motivo deve essere accolto.

    40

    Occorre, di conseguenza, annullare l’inserimento del nome della ricorrente al punto 19 della parte I, lettera B, dell’allegato I del regolamento di esecuzione n. 503/2011 ed al punto 61 della parte I, lettera B, dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012, senza che sia necessario esaminare il terzo motivo.

    2. Sulla domanda di annullamento dell’inserimento del nome delle «società affiliate » della ricorrente negli elenchi di cui trattasi

    41

    La ricorrente sottolinea che la motivazione dell’inserimento dell’entità identificata come «Safa Nicu» negli elenchi di cui trattasi, così come modificata dal regolamento di esecuzione n. 1245/2011, ed in seguito ripresa nel regolamento n. 267/2012, riguarda, oltre alla ricorrente stessa, anche diverse delle sue «società affiliate». Essa ha pertanto richiesto, nella memoria di replica, l’annullamento dell’inserimento del nome di tali società in detti elenchi.

    42

    Il Consiglio chiarisce che le modifiche alle informazioni identificative riguardanti la ricorrente, introdotte con il regolamento di esecuzione n. 1245/2011, non hanno avuto l’effetto di includere le sue «società affiliate» tra le entità destinatarie delle misure restrittive. Con la modifica di dette informazioni, infatti, esso si sarebbe limitato ad aggiungere diversi pseudonimi ed indirizzi utilizzati dalla ricorrente, che resterebbe la sola entità interessata.

    43

    A tale riguardo, sebbene la formulazione dell’inserimento dell’entità identificata come «Safa Nicu» negli elenchi di cui trattasi, introdotta con il regolamento di esecuzione n. 1245/2011, e poi ripresa nell’allegato IX del regolamento n. 267/2012, abbia potuto suscitare in capo alla ricorrente un certo grado di incertezza, essa conferma, in ogni caso, la spiegazione fornita dal Consiglio. Nei due atti summenzionati, infatti, vengono riportati nomi diversi da «Safa Nicu» al fine di indicare una ulteriore denominazione della ricorrente e non per indicare soggetti distinti da quest’ultima. Inoltre, la motivazione fornita è formulata al singolare, implicando a priori che essa si riferisce ad una sola entità.

    44

    Pertanto, in considerazione delle spiegazioni fornite dal Consiglio, si deve concludere che l’inserimento dell’entità identificata come «Safa Nicu» negli elenchi di cui trattasi riguarda solo la ricorrente, e per tale motivo la domanda di annullamento dell’inserimento del nome delle «società affiliate» deve essere respinta in quanto irricevibile.

    3. Sulla domanda di risarcimento danni

    45

    La ricorrente sostiene che l’adozione di misure restrittive nei suoi confronti le ha arrecato un danno morale e materiale, del quale chiede il risarcimento.

    46

    Il Consiglio contesta la fondatezza degli argomenti della ricorrente.

    47

    Secondo una giurisprudenza consolidata, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, per comportamento illecito dei suoi organi, presuppone il ricorrere di un insieme di condizioni, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento fatto valere e il danno lamentato (v. sentenza del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, Racc., EU:C:2008:476, punto 106 e giurisprudenza ivi citata; sentenza dell’11 luglio 2007, Schneider Electric/Commissione, T‑351/03, Racc., EU:T:2007:212, punto 113).

    48

    Il carattere cumulativo di dette tre condizioni per il sorgere della responsabilità implica che, nel caso in cui una di esse non sia soddisfatta, il ricorso per risarcimento danni deve essere respinto integralmente, senza che si renda necessario esaminare le altre condizioni (sentenza dell’8 maggio 2003, T. Port/Commissione, C‑122/01 P, Racc., EU:C:2003:259, punto 30; sentenza Schneider Electric/Commissione, EU:T:2007:212, punto 120).

    Sull’illegittimità del comportamento contestato al Consiglio

    49

    Dai precedenti punti da 26 a 40 emerge che gli atti impugnati sono illegittimi in quanto il Consiglio non ha dimostrato che la ricorrente soddisfacesse almeno una delle condizioni previste dal regolamento n. 961/2010 e dal regolamento n. 267/2012 per l’adozione di misure restrittive.

    50

    Tuttavia, secondo una giurisprudenza consolidata, l’accertamento dell’illegittimità di un atto giuridico, per quanto censurabile, non è sufficiente per considerare soddisfatta la condizione per far sorgere la responsabilità dell’Unione per l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni. Perché sia riconosciuto che ricorre la responsabilità extracontrattuale dell’Unione per l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, la giurisprudenza richiede che venga accertata una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2011, Sison/Consiglio, T‑341/07, Racc., EU:T:2011:687, punti 31 e 33 e giurisprudenza ivi citata).

    51

    Tale presupposto è diretto, indipendentemente dalla natura dell’atto illecito in questione, ad evitare che il rischio di dover risarcire i danni lamentati dalle persone interessate ostacoli la capacità dell’istituzione interessata di esercitare pienamente le sue funzioni nell’interesse generale, tanto nell’ambito della sua attività normativa o implicante scelte di politica economica quanto nell’ambito della propria competenza amministrativa, senza per questo lasciare a carico dei singoli l’onere delle conseguenze di violazioni flagranti e inescusabili (v. sentenza Sison/Consiglio, EU:T:2011:687, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

    52

    Il criterio decisivo per considerare soddisfatta tale condizione è quello della violazione manifesta e grave, commessa dall’istituzione in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Ciò che è determinante per stabilire se si sia in presenza di una violazione di tal genere è quindi il margine di discrezionalità di cui disponeva l’istituzione in questione. Dai criteri elaborati dalla giurisprudenza deriva quindi che, qualora l’istituzione interessata non disponga che di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto dell’Unione può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata (v. sentenza Sison/Consiglio, EU:T:2011:687, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

    53

    Tuttavia, tale giurisprudenza non stabilisce alcun nesso automatico tra, da un lato, la mancanza di potere discrezionale dell’istituzione interessata e, dall’altro, la qualificazione dell’infrazione come violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione. Infatti, la portata del potere discrezionale dell’istituzione interessata – quantunque presenti un carattere determinante – non costituisce un criterio esclusivo. A tale proposito, la Corte ha costantemente ricordato che il regime che essa aveva sviluppato ai sensi dell’articolo 288, secondo comma, CE (ora articolo 340, secondo comma, TFUE) teneva segnatamente conto, inoltre, della complessità delle situazioni da disciplinare e delle difficoltà di applicazione o di interpretazione dei testi (v. sentenza Sison/Consiglio, EU:T:2011:687, punti 36 e 37 e giurisprudenza ivi citata).

    54

    Ne deriva che soltanto la constatazione di un’irregolarità che, in circostanze analoghe, non sarebbe stata commessa da un’amministrazione normalmente prudente e diligente, consente il sorgere della responsabilità dell’Unione (v. sentenza Sison/Consiglio, EU:T:2011:687, punto 39 e gurisprudenza ivi citata).

    55

    Spetta pertanto al giudice dell’Unione, dopo aver stabilito, dapprima, se l’istituzione interessata disponesse di un margine discrezionale, prendere in considerazione, in un secondo tempo, la complessità della situazione da disciplinare, le difficoltà di applicazione o di interpretazione dei testi, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata e l’intenzionalità o l’inescusabilità dell’errore commesso. In ogni caso, una violazione del diritto dell’Unione è sufficientemente qualificata quando si è protratta nonostante la pronuncia di una sentenza che ha accertato l’inadempimento contestato, di una sentenza pregiudiziale o di una giurisprudenza consolidata sulla materia, dalle quali risulti l’illegittimità del comportamento in questione. (v. sentenza Sison/Consiglio, EU:T:2011:687, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

    56

    Nel caso di specie, in primo luogo, l’imposizione delle misure restrittive risultanti dall’adozione degli atti impugnati viola le disposizioni pertinenti del regolamento n. 961/2010 e del regolamento n. 267/2012.

    57

    Benché tali atti mirino essenzialmente a consentire al Consiglio di imporre talune restrizioni ai diritti dei singoli, al fine di impedire la proliferazione nucleare ed il suo finanziamento, le disposizioni che enunciano, in termini tassativi, le condizioni nelle quali sono consentite siffatte restrizioni, quali quelle di cui si tratta nel caso di specie, mirano essenzialmente, a contrario, a tutelare gli interessi individuali dei singoli interessati, limitando le ipotesi di applicazione, la portata o l’intensità delle misure restrittive cui questi ultimi possono essere legittimamente sottoposti (v., per analogia, sentenza Sison/Consiglio, EU:T:2011:687, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

    58

    Disposizioni del genere garantiscono in tal modo la tutela degli interessi individuali delle persone e delle entità eventualmente coinvolte e sono pertanto da considerarsi come norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli. Qualora non ricorrano le condizioni sostanziali in questione, la persona o l’entità interessata ha infatti il diritto di non vedersi applicare le misure in questione. Un tale diritto implica necessariamente che la persona o l’entità cui siano applicate misure restrittive a condizioni non previste dalle disposizioni in questione possa chiedere il risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli delle misure stesse, quando la loro applicazione si riveli fondata su una violazione sufficientemente qualificata delle norme sostanziali applicate dal Consiglio (v., per analogia, sentenza Sison/Consiglio, EU:T:2011:687, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

    59

    In secondo luogo, sulla questione se il Consiglio disponesse o meno di un margine di discrezionalità, emerge dai precedenti punti da 32 a 40 che l’illegittimità che vizia gli atti impugnati deriva dal fatto che il Consiglio non dispone di informazioni o di elementi di prova che possano adeguatamente dimostrare la fondatezza delle misure restrittive nei confronti della ricorrente e che esso, pertanto, è impossibilitato a produrli dinanzi al Tribunale.

    60

    Come emerge dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 32 a 36, l’obbligo del Consiglio di dimostrare la fondatezza delle misure restrittive adottate è dettato dal rispetto dei diritti fondamentali delle persone e delle entità interessate e, in particolare, del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, ed esso non dispone, di conseguenza, di alcun margine di discrezionalità al riguardo.

    61

    Nel caso di specie, al Consiglio è stata quindi contestata la violazione di un obbligo rispetto al quale non dispone di alcun margine di discrezionalità.

    62

    In terzo luogo, occorre constatare che la regola che impone al Consiglio di dimostrare la fondatezza delle misure restrittive adottate non riguarda una situazione particolarmente complessa, e che essa è chiara e precisa e pertanto non comporta difficoltà di applicazione o di interpretazione.

    63

    Occorre inoltre rilevare che la regola in questione è stata sancita dalla giurisprudenza anteriore all’adozione del primo degli atti impugnati, emesso il 23 maggio 2011.

    64

    Infatti, in merito alle misure restrittive nei confronti dell’Iran, emerge dal punto 37 della sentenza Bank Melli Iran/Consiglio, EU:T:2009:401, che il controllo giurisdizionale di legittimità di una decisione che stabilisce misure restrittive si estende alla valutazione dei fatti e delle circostanze addotti per giustificarla, nonché alla verifica degli elementi di prova e di informazione su cui è fondata tale valutazione. Da tale constatazione il Tribunale ha dedotto, al punto 107 della medesima sentenza, l’obbligo del Consiglio di presentare, in caso di contestazione, gli elementi di prova e di informazione su cui si è basata la sua valutazione al fine della loro verifica da parte del giudice dell’Unione.

    65

    La stessa regola è stata sancita dalla giurisprudenza emessa nell’ambito connesso delle misure restrittive aventi ad oggetto presunte attività terroristiche. Infatti, al punto 154 della sentenza del 12 dicembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio (T‑228/02, Racc., EU:T:2006:384), il Tribunale ha in particolare ritenuto che il controllo giurisdizionale di legittimità della decisione che stabilisce misure restrittive si estendeva alla valutazione dei fatti e delle circostanze addotti per giustificarla, nonché alla verifica degli elementi di prova e di informazione su cui si fondava tale valutazione.

    66

    Analogamente, secondo il punto 138 della sentenza del 23 ottobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio (T‑256/07, Racc., EU:T:2008:461), il giudice dell’Unione è tenuto a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se essi siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono.

    67

    Infine, ai punti 54 e 55 della sentenza del 4 dicembre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio (T‑284/08, Racc., EU:T:2008:550), il Tribunale ha ribadito la regola esposta al precedente punto 66. Ai punti da 56 a 79 della medesima sentenza, il Tribunale ha constatato che gli elementi forniti dal Consiglio non permettevano di verificare la fondatezza della decisione impugnata e ne ha dedotto che i motivi vertenti sulla violazione dell’onere della prova e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva erano fondati.

    68

    Alla luce di tutto quanto precede, si deve ritenere che, nelle circostanze di specie, un’amministrazione normalmente prudente e diligente sarebbe stata in grado di comprendere, al momento dell’adozione del primo atto impugnato, che le spettava raccogliere informazioni o elementi di prova che giustificassero le misure restrittive nei confronti della ricorrente, al fine di potere dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza di tali misure, producendo dinanzi al giudice dell’Unione dette informazioni o detti elementi di prova.

    69

    Non avendo agito in tal senso, il Consiglio si è reso responsabile di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 50.

    Sull’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità

    70

    Per quanto riguarda la condizione dell’effettività del danno, secondo la giurisprudenza, la responsabilità dell’Unione può sorgere solo se il ricorrente abbia effettivamente subito un danno «valutabile e certo» (sentenze della Corte del 27 gennaio 1982, Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, Racc., EU:C:1984:341, punto 9, e De Franceschi/Consiglio e Commissione, 51/81, EU:C:1982:20, punto 9; sentenza del 16 gennaio 1996, Candiotte/Consiglio, T‑108/94, Racc., EU:T:1996:5, punto 54). Spetta al ricorrente fornire elementi di prova al giudice dell’Unione al fine di provare la realtà e l’entità di detto danno (sentenze del 21 maggio 1976, Roquette Frères/Commissione, 26/74, Racc., EU:C:1976:69, punti da 22 a 24, e del 9 gennaio 1996, Koelman/Commissione, T‑575/93, Racc., EU:T:1996:1, punto 97).

    71

    Per quanto riguarda la condizione relativa all’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento fatto valere e il danno lamentato, tale danno deve derivare in modo sufficientemente diretto dal comportamento contestato, cioè tale comportamento deve essere la causa determinante del danno, mentre non sussiste un obbligo di risarcire qualsiasi conseguenza dannosa, anche lontana, di una situazione illegale (v. sentenze del 4 ottobre 1979, Dumortier e a./Consiglio, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Racc., EU:C:1979:223, punto 21, e del 10 maggio 2006, Galileo International Technology e a./Commissione, T‑279/03, Racc., EU:T:2006:121, punto 130 e giurisprudenza ivi citata). Incombe al ricorrente fornire la prova dell’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato e il danno lamentato (v. sentenza del 30 settembre 1998, Coldiretti e a./Consiglio e Commissione, T‑149/96, Racc., EU:T:1998:228, punto 101 e giurisprudenza ivi citata).

    72

    Nel caso di specie, la ricorrente chiede il risarcimento, da un lato, di un danno non patrimoniale e, dall’altro, di un danno materiale derivante, innanzitutto, dalla chiusura di alcuni dei suoi conti bancari e dalla sospensione, da parte delle banche europee, dei suoi pagamenti in euro, inoltre, dall’interruzione dei rapporti commerciali da parte dei suoi fornitori europei e, infine, dall’impossibilità di dare esecuzione, in tutto od in parte, a quattro contratti stipulati con i suoi clienti. La ricorrente chiede inoltre che l’ammontare del risarcimento sia maggiorato degli interessi al tasso annuale del 5% a partire dal 1o gennaio 2013.

    73

    Il Consiglio contesta la fondatezza degli argomenti della ricorrente nonché la ricevibilità di una parte degli elementi di prova da essa presentati.

    74

    Considerata l’articolazione degli argomenti delle parti, il Tribunale procederà ad una verifica simultanea delle condizioni di effettività del danno e di esistenza del nesso di causalità in merito ai diversi danni lamentati.

    75

    Occorre inoltre rilevare, da un lato, che secondo le spiegazioni fornite dalla ricorrente nella risposta ai quesiti del Tribunale, presentata il 31 gennaio 2014, la domanda volta al risarcimento del danno non patrimoniale che essa avrebbe subito si riferisce anche alle conseguenze sui suoi rapporti con i fornitori e con i clienti in seguito all’adozione di misure restrittive nei suoi confronti. Sotto tale profilo, pertanto, detta domanda si sovrappone a quella di risarcimento del danno materiale.

    76

    Dall’altro lato, dei quattro contratti citati al precedente punto 72, la ricorrente afferma che il contratto per la ristrutturazione della centrale elettrica di Derbendikhan (Iraq) non ha potuto essere stato eseguito a causa del blocco di un pagamento da parte di una banca intermediaria europea, mentre gli altri tre contratti sarebbero stati pregiudicati dall’interruzione dei rapporti commerciali da parte dei suoi fornitori europei.

    77

    In tali circostanze, al fine di delimitare con precisione la portata delle varie domande della ricorrente, occorre in primo luogo esaminare il danno non patrimoniale che essa afferma avere subito, ad esclusione dell’impatto materiale che le misure restrittive hanno avuto sui rapporti con i suoi fornitori e clienti. In secondo luogo, il Tribunale si occuperà del danno materiale asseritamente subito per la chiusura di alcuni conti bancari della ricorrente e per la sospensione dei suoi pagamenti in euro da parte delle banche europee, ivi compreso il danno che si afferma essere legato al contratto per la ristrutturazione della centrale elettrica di Derbendikhan. In terzo luogo, occorre valutare il danno materiale asseritamente subito per l’interruzione dei rapporti commerciali da parte dei fornitori europei della ricorrente, ivi compresi gli altri tre contratti citati al precedente punto 72. In quarto ed ultimo luogo, il Tribunale esaminerà la domanda di interessi.

    Sul danno non patrimoniale

    78

    La ricorrente sostiene che l’adozione ed il mantenimento di misure restrittive nei suoi confronti abbiano arrecato un danno ai suoi diritti della persona e, più precisamente, alla sua reputazione. Essa ha valutato l’ammontare di tale danno in EUR 1 500 000 nella risposta ai quesiti del Tribunale presentata il 31 gennaio 2014, e successivamente in EUR 2 000 000 nelle sue osservazioni del 20 febbraio 2014.

    79

    Il Consiglio contesta la fondatezza degli argomenti della ricorrente. Da un lato, esso sottolinea che secondo la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Uj c. Ungheria (n. 23954/10, del 19 luglio 2011) la ricorrente gode del diritto alla tutela della propria reputazione soltanto in misura limitata. Dall’altro lato, anche volendo considerare dimostrata l’esistenza di un pregiudizio alla reputazione della ricorrente, questo non deriverebbe in ogni caso dall’adozione di misure restrittive nei suoi confronti, bensì della loro pubblicazione. Tale pubblicazione, tuttavia, costituirebbe per il Consiglio un obbligo di legge e non può pertanto essere considerata costitutiva di un pregiudizio.

    80

    A tale riguardo, quando una entità costituisce l’oggetto di misure restrittive in ragione dell’appoggio che si afferma abbia fornito alla proliferazione nucleare, essa viene pubblicamente associata ad un comportamento considerato come una minaccia grave alla pace ed alla sicurezza internazionali, con la conseguenza di suscitare disdegno e diffidenza nei suoi confronti, compromettendo in tal modo la sua reputazione ed arrecandole, pertanto, un danno non patrimoniale.

    81

    In tale contesto, a torto il Consiglio ha richiamato la sentenza Uj c. Ungheria, punto 79 supra, che riguardava la pubblicazione dell’opinione di un giornalista sulla qualità dei prodotti di una società commerciale.

    82

    Da un lato, infatti, il disdegno e la diffidenza suscitati da misure restrittive come quelle di cui si tratta nel caso di specie non riguardano le capacità economiche e commerciali dell’entità interessata, bensì la sua volontà ad essere implicata in attività considerate riprovevoli dalla comunità internazionale. L’entità interessata viene quindi coinvolta oltre la sfera dei suoi abituali interessi commerciali.

    83

    Dall’altro lato, il pregiudizio alla reputazione dell’entità in questione è tanto più grave in quanto risulta non tanto dall’espressione di una opinione personale, quanto da una presa di posizione ufficiale da parte di una istituzione dell’Unione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e accompagnata da conseguenze giuridiche obbligatorie.

    84

    Inoltre, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle misure restrittive nei confronti della ricorrente costituisce parte integrante del loro processo di adozione, in particolare perché essa ne condiziona l’entrata in vigore nei confronti dei terzi. In tali circostanze, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, la pubblicazione di dette misure nella Gazzetta ufficiale non costituisce una circostanza idonea ad interrompere il nesso di causalità tra, da un lato, l’adozione ed il mantenimento delle misure restrittive in questione e, dall’altro, il pregiudizio alla reputazione della ricorrente.

    85

    Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che l’adozione ed il mantenimento illegittimo delle misure restrittive nei confronti della ricorrente abbiano arrecato a quest’ultima un danno non patrimoniale, distinto dal danno materiale dovuto al pregiudizio alle proprie relazioni commerciali. Si deve pertanto riconoscere alla ricorrente il diritto ad essere risarcita di tale danno.

    86

    Per quanto riguarda l’importo del risarcimento da riconoscere, si deve rilevare, in via preliminare, che l’annullamento degli atti impugnati costituisce una forma di riparazione del danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente, in quanto la presente sentenza constata che la sua associazione al fenomeno della proliferazione nucleare è ingiustificata e, pertanto, illegittima (v., in tal senso, sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, Racc., EU:C:2013:331, punto 72).

    87

    Tuttavia, nelle circostanze di specie, l’annullamento dell’inserimento della ricorrente è idoneo a ridurre l’ammontare del risarcimento concesso, ma non a costituire una riparazione integrale del danno sofferto.

    88

    Dagli atti di causa emerge, infatti, che l’affermazione del coinvolgimento della ricorrente nella proliferazione nucleare ha condizionato il comportamento nei suoi confronti delle entità terze, ubicate nella maggior parte dei casi al di fuori dell’Unione. Tali effetti, che sono durati per circa tre anni e che sono all’origine del danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente, non possono essere controbilanciati completamente dalla constatazione a posteriori dell’illegittimità degli atti impugnati, tenuto conto del fatto che l’adozione di misure restrittive nei confronti di una entità tende ad attirare maggiore attenzione ed a suscitare un numero maggiore di reazioni, soprattutto fuori dall’Europa, rispetto al loro successivo annullamento.

    89

    Inoltre, occorre in primo luogo sottolineare che quanto affermato dal Consiglio nei confronti della ricorrente è particolarmente grave, in quanto associa quest’ultima alla proliferazione nucleare iraniana, ovvero ad una attività che costituisce, secondo il Consiglio, un pericolo per la pace e la sicurezza internazionali.

    90

    In secondo luogo, come si evince dai precedenti punti da 32 a 38, quanto affermato dal Consiglio nei confronti della ricorrente non è supportato da alcun elemento di informazione o di prova pertinente.

    91

    Infine, pur se l’inserimento del nome della ricorrente, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, avrebbe potuto essere ritirato in qualsiasi momento dal Consiglio, tale inserimento è stato mantenuto per quasi tre anni, nonostante le rimostranze della ricorrente. A tale riguardo, il fascicolo non contiene elementi tali da suggerire che il Consiglio abbia verificato, di propria iniziativa o in risposta alle rimostranze della ricorrente, la fondatezza di detta affermazione, al fine di limitarne le conseguenze pregiudizievoli per la ricorrente.

    92

    Alla luce di quanto precede, il Tribunale, valutando il danno non patrimoniale subito dalla ricorrente secondo equità, ritiene che l’assegnazione di un importo di EUR 50 000 costituisca un congruo risarcimento.

    Sul danno materiale legato alla chiusura di alcuni conti bancari della ricorrente ed alla sospensione dei suoi pagamenti in euro da parte delle banche europee

    93

    La ricorrente sostiene, in primo luogo, che a causa dell’adozione delle misure restrittive che la riguardano, la Emirate National Bank of Dubai ha chiuso tutti i suoi conti, sui quali transitava la maggior parte dei pagamenti effettuati nell’ambito dei suoi progetti internazionali. Allo stesso modo, le banche europee avrebbero bloccato il transito della totalità dei pagamenti in euro effettuati dalla ricorrente o di cui essa era la beneficiaria. Per tale fatto, essa avrebbe subito un danno che ammonta a diverse decine di milioni di euro.

    94

    In secondo luogo, la ricorrente sostiene, più nello specifico, che non essendo stato possibile, da parte della Banca mondiale, effettuare un pagamento, essa non è stata in grado di dare esecuzione ad un contratto avente ad oggetto la ristrutturazione della centrale elettrica di Derbendikhan. La ricorrente avrebbe pertanto subito un danno pari ad almeno il 30% del valore del contratto, ovvero di EUR 1 508 526,00, corrispondenti ai lavori preparatori effettuati (10% del valore) ed al margine di profitto (20% del valore).

    95

    In merito alla prima censura, la ricorrente ha presentato, all’allegato A.20 della memoria di replica, una lettera con cui la Emirate National Bank of Dubai l’ha informata della chiusura dei suoi conti.

    96

    Sebbene tale lettera non menzioni esplicitamente le misure restrittive nei confronti della ricorrente, il riferimento a «controlli e politiche interne» ed alla «ristrutturazione di alcuni conti» suggerisce, in assenza di altra spiegazione plausibile, che la chiusura dei conti sia una conseguenza della loro adozione poco tempo prima. In tale contesto, occorre sottolineare che, per la Emirate National Bank of Dubai, la prosecuzione della fornitura di servizi finanziari alla ricorrente dopo l’adozione di misure restrittive che la riguardano potrebbe eventualmente giustificare l’adozione delle medesime misure restrittive anche nei suoi confronti.

    97

    Ciò premesso, si deve rilevare, in primo luogo, che dalla lettera della Emirate National Bank of Dubai emerge che quest’ultima non ha congelato i fondi sui conti in questione, ma li ha restituiti alla ricorrente.

    98

    In secondo luogo, la ricorrente non deduce alcun elemento volto a dimostrare che essa non ha la possibilità di ottenere da un’altra banca i servizi finanziari precedentemente forniti dalla Emirate National Bank of Dubai e di reindirizzare i propri pagamenti in entrata ed in uscita.

    99

    In terzo luogo, fatta eccezione per il caso del progetto di ristrutturazione della centrale elettrica di Derbendikhan, esaminato nei successivi punti da 102 a 107, la ricorrente non ha presentato elementi concreti volti a dimostrare che la chiusura dei propri conti o l’interruzione dei propri pagamenti abbiano pregiudicato le relazioni con i suoi partner commerciali o con altri soggetti o entità, arrecandole in tal modo un danno.

    100

    In quarto luogo, la ricorrente non ha presentato elementi atti a giustificare l’ammontare del danno che afferma avere subito.

    101

    Alla luce di tali circostanze, occorre respingere, in quanto infondata, la prima censura, relativa alla chiusura dei conti della ricorrente da parte della Emirate National Bank of Dubai ed all’interruzione dei pagamenti da parte delle banche europee in generale.

    102

    Per quanto riguarda la seconda censura della ricorrente, dalle lettere presentate come allegati da A.26 a A.29 della memoria di replica emerge che il contratto relativo alla ristrutturazione della centrale elettrica di Derbendikhan, sottoscritto dalla ricorrente e dalle autorità del Kurdistan iracheno, è stato da queste ultime risolto in quanto la ricorrente non ha potuto ottenere un pagamento da parte della Banca mondiale, perché bloccato da una banca intermediaria europea.

    103

    Tuttavia, da un lato, né le lettere presentate in allegato alla memoria di replica, né gli altri elementi di prova dimostrano esplicitamente che il blocco in questione derivasse dall’adozione delle misure restrittive nei confronti della ricorrente.

    104

    D’altro lato, anche volendo supporre che l’esistenza di un nesso di causalità sia sufficientemente provata dalla ricorrente la quale, a tale proposito, sostiene che detto blocco si sia verificato poco tempo dopo l’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti e che è stato posto in essere da una banca europea, occorre constatare che l’effettività e l’ammontare del danno lamentato non sono stati dimostrati.

    105

    Infatti, la ricorrente chiede un risarcimento pari al 10% del valore del contratto in questione per i lavori preparatori intrapresi ed al 20% del valore dello stesso contratto, a titolo del «margine di profitto minimo d’uso» nel settore industriale interessato.

    106

    Tuttavia, le affermazioni della ricorrente non sono supportate da elementi di prova. Da un lato, infatti, la ricorrente non ha presentato né la propria offerta precontrattuale per il progetto in questione, che sarebbe idonea a dimostrare il margine di profitto concreto previsto, né indicazioni precise sul tasso di rendimento economico proprio o del settore industriale in cui essa opera. Dall’altro lato, la ricorrente non ha neppure comunicato al Tribunale un rendiconto delle spese sostenute nell’ambito del progetto di ristrutturazione della centrale elettrica di Derbendikhan, o altri elementi in grado di dimostrare la loro esistenza ed il loro ammontare.

    107

    Alla luce di tali circostanze, si deve respingere, in quanto infondata, la censura della ricorrente relativa al progetto di ristrutturazione della centrale elettrica di Derbendikhan.

    Sul danno materiale legato all’interruzione dei rapporti commerciali da parte dei fornitori europei della ricorrente

    108

    La ricorrente sostiene che la Siemens AG e gli altri fornitori europei abbiano interrotto i rapporti commerciali instaurati con essa. Visto che la Siemens sarebbe stata la sua principale partner per la fornitura della maggior parte dei macchinari e dei componenti che la ricorrente includeva nelle proprie offerte, i suoi progetti attuali e futuri ne sono risultati bloccati.

    109

    In merito all’esistenza di un nesso di causalità, la rottura dei rapporti commerciali da parte delle entità situate nell’Unione è una conseguenza inevitabile dell’adozione di misure restrittive. Tale circostanza trova conferma, nel caso di specie, nella lettera della Siemens presentata all’allegato A.21 della memoria di replica, dalla quale risulta esplicitamente che l’interruzione del rapporto commerciale tra la Siemens e la ricorrente costituisce conseguenza diretta dell’adozione delle misure restrittive nei confronti di quest’ultima.

    110

    Per quanto riguarda l’esistenza di un danno, l’interruzione dei rapporti con fornitori importanti perturba certamente le attività di una società. Tuttavia, il rifiuto di fornire prodotti non costituisce, in quanto tale, un danno. Quest’ultimo, infatti, sorge unicamente se il rifiuto si ripercuote sui risultati economici della società interessata. Ciò si verifica, in particolare, quando la società si vede obbligata ad acquistare gli stessi prodotti a condizioni meno favorevoli presso altri fornitori, oppure quando la negata consegna provoca un ritardo nell’esecuzione dei contratti stipulati con i clienti, esponendo in tal modo la società a sanzioni pecuniarie. Allo stesso modo, nel caso in cui non possa essere trovato un fornitore alternativo, alcuni contratti esistenti possono essere risolti ed alla società in questione può essere impedito di partecipare a gare d’appalto in corso.

    111

    Nel caso di specie, la ricorrente indica tre contratti concreti, che sarebbero stati interessati dall’interruzione dei rapporti commerciali da parte dei suoi fornitori europei. La ricorrente presenta anche altri elementi volti a dimostrare che essa ha subito un danno a tale titolo.

    – Sul contratto con la Mobarakeh Steel Company

    112

    La ricorrente sostiene che, per la negata spedizione di alcune apparecchiature da parte della Siemens, essa non ha potuto adempiere i propri obblighi contrattuali nei confronti della Mobarakeh Steel Company, la quale ha annullato il contratto in questione ed ha escluso la ricorrente dai propri bandi futuri. La ricorrente avrebbe così subito un danno pari ad almeno EUR 2 000 000.

    113

    A tale riguardo, dalla lettera della Mobarakeh Steel Company, presentata nell’allegato A.24 della replica, si evince che tale società ha effettivamente annullato il contratto relativo alla realizzazione di installazioni elettriche concluso con la ricorrente, si è riservata il diritto di attingere alle garanzie bancarie fornite da quest’ultima e l’ha esclusa dai progetti futuri.

    114

    Ciò premesso, secondo quanto affermato nel primo paragrafo della lettera in questione, il termine di consegna previsto dal contratto era di quindici mesi a partire dal 15 agosto 2009 e, pertanto, l’ultimo giorno utile per la consegna era il 15 novembre 2010. Di conseguenza, anche supponendo che la ricorrente abbia rispettato gli obblighi contrattuali che aveva accettato, l’adozione delle prime misure restrittive che la interessavano, verificatasi il 23 maggio 2011, ovvero più di sei mesi oltre detto termine ultimo di consegna, non avrebbe avuto alcun impatto sull’esecuzione del contratto sottoscritto con la Mobarakeh Steel Company.

    115

    Tale conclusione è suffragata dal quinto paragrafo della lettera in questione, nel quale la Mobarakeh Steel Company indica esplicitamente il ritardo della ricorrente come una delle due cause dell’annullamento del contratto di cui trattasi.

    116

    Si deve quindi concludere che l’adozione di misure restrittive nei confronti della ricorrente non costituiva la causa determinante e diretta dell’annullamento del contratto con la Mobarakeh Steel Company, e ciò comporta che l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato ed il danno lamentato non è stata dimostrata dalla ricorrente.

    117

    Alla luce di tali circostanze, occorre respingere, in quanto infondata, la censura relativa al contratto concluso con la Mobarakeh Steel Company.

    – Sul contratto per la modernizzazione dell’impianto elettrico della diga sull’Eufrate in Siria

    118

    La ricorrente sostiene che, per l’interruzione da parte dei suoi fornitori europei di ogni rapporto commerciale instaurato con essa, non è stata in grado di fornire la maggior parte dell’apparecchiatura, degli accessori e dei materiali necessari per la modernizzazione dell’impianto elettrico della diga sull’Eufrate in Siria. Essa afferma di avere di conseguenza subito un danno pari ad almeno il 30% del valore della parte del contratto in questione che ha dovuto essere subappaltata, ovvero di EUR 1 425 000, a titolo dei lavori preparatori eseguiti e del margine di profitto.

    119

    Dalle lettere inviate dal Ministero dell’Irrigazione siriano alla ricorrente, presentate agli allegati A.31 e A.32 della memoria di replica, emerge che l’inizio ed il calendario dei lavori in questione sono stati rinviati e che la ricorrente è stata autorizzata a ricorrere a «parti contrattuali secondarie».

    120

    Ciò premesso, in primo luogo, le lettere in questione non dimostrano che, come afferma la ricorrente, la causa del ritardo accumulato nella realizzazione del progetto e che rende necessario il ricorso a «parti contrattuali secondarie» sia costituita dall’adozione di misure restrittive nei suoi confronti.

    121

    A tale riguardo, è pur vero che la ricorrente ha presentato, all’allegato A.33 della memoria di replica, l’elenco dei macchinari e dei componenti proposti nell’offerta per il progetto in questione. Tuttavia, sebbene tale elenco comprenda prodotti provenienti da produttori europei, non è stato presentato alcun elemento che dimostri che la consegna di detti prodotti non aveva potuto essere effettuata a causa dell’adozione di misure restrittive.

    122

    In secondo luogo, sebbene la ricorrente affermi di avere subito un danno pari ad almeno il 30% del valore della parte del contratto in questione che ha dovuto essere subappaltata, essa non ha tuttavia presentato elementi di prova che dimostrino tale pregiudizio.

    123

    Da un lato, infatti, il valore della parte subappaltata del contratto viene unicamente menzionato nella tabella presentata all’allegato A.5 del ricorso. Tale tabella, tuttavia, è stata preparata dalla stessa ricorrente. Inoltre, si limita ad indicare l’ammontare complessivo che si afferma essere stato subappaltato, senza identificare le diverse apparecchiature interessate, né il loro valore.

    124

    Dall’altro lato, il fascicolo del Tribunale non contiene elementi che permettano di determinare il margine di profitto della ricorrente, né l’ammontare dei costi sostenuti nell’ambito del progetto interessato. La ricorrente non ha infatti presentato la sua offerta precontrattuale, l’allegato del contratto indicante il dettaglio dei prezzi, rendiconti di spesa o altri elementi in grado di supportare le sue allegazioni in merito all’ammontare del danno sofferto.

    125

    Alla luce di tali circostanze, occorre respingere, in quanto infondata, la censura della ricorrente relativa al progetto di modernizzazione dell’impianto elettrico della diga sull’Eufrate.

    – Sul contratto relativo alla costruzione di sottostazioni elettriche a Kunduz ed a Baghlan (Afghanistan)

    126

    La ricorrente sostiene che, a causa dell’interruzione dei rapporti commerciali da parte dei suoi fornitori europei, non ha potuto fornire una parte dei macchinari e dell’apparecchiatura necessari per la costruzione di sottostazioni elettriche a Kunduz ed a Baghlan. Essa afferma di avere subito, per tale fatto, un danno pari ad almeno il 10% del valore della parte del progetto che ha dovuto essere subappaltata, ovvero una somma corrispondente ad EUR 729 210,80.

    127

    A sostegno della propria affermazione, la ricorrente ha presentato, all’allegato A.34 della memoria di replica, il contratto in questione, comprensivo di un allegato in cui vengono elencati i macchinari ed i componenti proposti, tra i quali figurano prodotti provenienti da produttori europei.

    128

    Nella propria risposta ai quesiti del Tribunale, presentata il 31 gennaio 2014, la ricorrente ha inoltre precisato che la lettera della Siemens riguardante l’annullamento dell’ordine avente riferimento P06000/CO/3060, presentata all’allegato A.21 della memoria di replica, si riferiva ad apparecchiature destinate alla costruzione di sottostazioni elettriche a Kunduz ed a Baghlan, nonchè ad alcuni progetti situati in Iran.

    129

    In primo luogo, tuttavia, il fascicolo del Tribunale non contiene elementi, quali lettere scambiate con le autorità afgane, volti a dimostrare che le condizioni del contratto in questione hanno dovuto essere modificate in seguito all’adozione di misure restrittive nei confronti della ricorrente, in particolare facendo ricorso a subappaltatori.

    130

    In secondo luogo, in assenza di precisazioni a tale riguardo, non è dimostrato che l’annullamento dell’ordine avente riferimento P06000/CO/3060, da parte della Siemens, abbia avuto come conseguenza l’impossibilità per la ricorrente di dare esecuzione al contratto in questione senza ricorrere a subappaltatori.

    131

    In terzo luogo, la ricorrente non ha precisato se il danno che afferma avere subito era costituito da un mancato guadagno, da spese sostenute nell’ambito del progetto o da altri pregiudizi. Essa non ha parimenti presentato elementi che dimostrino l’ammontare della parte asseritamente subappaltata del contratto in questione, nonché la circostanza che il danno subito corrispondesse al 10% di tale ammontare.

    132

    Alla luce di tali circostanze, occorre respingere in quanto infondata la censura della ricorrente relativa al progetto di costruzione di sottostazioni elettriche a Kunduz ed a Baghlan.

    – Sugli altri elementi presentati dalla ricorrente

    133

    In primo luogo, all’allegato A.5 del ricorso, la ricorrente ha presentato una tabella che riporta, nella parte A, i propri progetti all’estero che sarebbero stati pregiudicati dalle misure restrittive, nella parte B, le gare di appalto all’estero che essa avrebbe perso a causa della loro adozione e, nella parte C, il valore delle apparecchiature che avrebbe acquistato o che stava per acquistare presso fornitori europei e che non avrebbero potuto essere consegnate per la medesima ragione.

    134

    A tale riguardo, occorre innanzitutto rilevare che i progetti che figurano ai numeri da 1 a 3 della parte A della tabella in questione sono quelli interessati dalle censure esaminate rispettivamente ai precedenti punti da 102 a 107 e da 118 a 132.

    135

    Successivamente, per quanto riguarda il progetto di cui al n. 4 della parte A della tabella in questione e le quattro gare d’appalto riportate nella parte B di detta tabella, occorre sottolineare che quest’ultima è stata preparata dalla stessa ricorrente, che non è suffragata da altri elementi e che non contiene alcuna indicazione tale da dimostrare che il danno asseritamente subito dalla ricorrente sia effettivamente dovuto all’interruzione dei rapporti commerciali da parte dei fornitori europei.

    136

    Infine, per quanto riguarda la parte C della tabella in questione, è già stato sottolineato al precedente punto 110 che il rifiuto di fornire prodotti fa sorgere un danno solamente qualora esso si ripercuota sui risultati economici della società interessata. Tuttavia, la ricorrente si limita ad indicare il valore totale dei prodotti asseritamente coinvolti, senza specificarli in qualunque modo e senza precisare le concrete conseguenze pregiudizievoli del rifiuto di consegnare i prodotti interessati.

    137

    Per tali ragioni, l’allegato A.5 del ricorso non costituisce una prova sufficiente del fatto che la ricorrente abbia subito un danno a causa dell’adozione di misure restrittive nei suoi confronti.

    138

    In secondo luogo, all’allegato A.7 del ricorso la ricorrente ha presentato un elenco dei suoi fornitori stranieri, che include un numero importante di fornitori europei. Tuttavia, come nel caso della parte C della tabella presentata all’allegato A.5 del ricorso, tale lista non contiene indicazioni sugli ordini effettivamente effettuati presso le società in questione che non avrebbero potuto più essere consegnati, né precisa le concrete conseguenze dannose del rifiuto di consegna, e pertanto non costituisce una prova sufficiente che la ricorrente abbia subito un danno.

    139

    Neppure l’allegato A.7 del ricorso supporta l’affermazione più generale della ricorrente secondo la quale i suoi progetti attuali e futuri sono bloccati, in quanto nessun elemento nella lista dei suoi fornitori stranieri permette di determinare la percentuale delle apparecchiature acquistate dalla ricorrente presso i fornitori europei, o addirittura che le apparecchiature in questione non possono essere sostituite da altre aventi origine non europea.

    140

    In terzo luogo, la lettera della Siemens, presentata all’allegato A.21 della memoria di replica, menziona che l’ordine della ricorrente avente riferimento P06000/CO/3060 non ha potuto essere accettato a causa dell’adozione di misure restrittive nei suoi confronti.

    141

    Come è già stato osservato al precedente punto 128, secondo le indicazioni della ricorrente l’ordine in questione riguardava apparecchiature destinate alla costruzione di sottostazioni elettriche a Kunduz ed a Baghlan, nonché ad alcuni progetti situati in Iran.

    142

    Da un lato, per quanto riguarda il progetto di costruzione delle sottostazioni elettriche a Kunduz ed a Baghlan, è sufficiente rinviare ai precedenti punti da 126 a 132.

    143

    Dall’altro lato, nei limiti in cui la lettera della Siemens riguarda progetti iraniani menzionati dalla ricorrente e non esaminati ai precedenti punti da 126 a 132, essa non costituisce di per sé una prova sufficiente del fatto che la ricorrente abbia subito un danno. Per apportare una tale prova, infatti, occorrerebbe quantomeno esibire elementi sull’identità e sulle condizioni dei progetti in questione, nonché sull’impatto dell’annullamento dell’ordine avente riferimento P06000/CO/3060 sulla loro realizzazione.

    144

    In quarto luogo, la ricorrente ha presentato, in allegato alle sue osservazioni del 20 febbraio 2014, estratti della propria contabilità per gli esercizi fiscali 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, nonché una tabella ricapitolativa. Tali documenti dimostrano, secondo la ricorrente, il forte crollo del suo fatturato e, pertanto, il danno che essa avrebbe subito a causa dell’adozione e del mantenimento di misure restrittive nei suoi confronti.

    145

    A tale riguardo, occorre constatare che, sebbene gli estratti della contabilità della ricorrente e la tabella ricapitolativa in questione rivelino effettivamente una riduzione significativa del suo fatturato, essi non dimostrano tuttavia le cause di tale dinamica. Di conseguenza, è impossibile determinare se – e, all’occorrenza, in che misura – detta riduzione sia dovuta all’adozione ed al mantenimento di misure restrittive nei confronti della ricorrente piuttosto che ad altri fattori, quale l’evoluzione generale del contesto economico.

    146

    Ciò vale a maggior ragione in considerazione del fatto che, come emerge dalla tabella ricapitolativa in questione, la maggior parte, in termini assoluti, della riduzione di cui trattasi è legata ai progetti situati in Iran. Tuttavia, ad eccezione della lettera della Siemens presentata all’allegato A.21 della memoria di replica, esaminata sotto tale profilo al precedente punto 143, gli altri elementi di prova specifici presentati dalla ricorrente riguardano progetti situati all’estero. Di conseguenza, questi ultimi elementi di prova non sono idonei ad integrare utilmente gli altri documenti allegati alle osservazioni della ricorrente del 20 febbraio 2014, al fine di trarre conclusioni sufficientemente certe quanto all’esistenza ed all’intensità del nesso di causalità tra le misure restrittive nei confronti della ricorrente e la riduzione del suo fatturato.

    147

    Del resto, anche volendo supporre che un siffatto nesso di causalità possa essere desunto, con sufficiente grado di certezza, dall’esistenza stessa delle misure restrittive di cui trattasi, che tendono, per definizione, a limitare il libero esercizio dell’attività economica della ricorrente, quest’ultima non ha in ogni caso prodotto elementi che permettano di valutare la portata del danno subito. La ricorrente, infatti, non ha presentato elementi che permettano, da un lato, di valutare la percentuale della riduzione del proprio fatturato attribuibile alle misure restrittive che la riguardano e, dall’altro, di determinare l’ammontare del danno effettivamente subito a causa di tale riduzione. Siffatte indicazioni sarebbero però tanto più necessarie, nel caso di specie, in quanto, secondo i documenti forniti, la redditività della ricorrente non è stata compromessa da dette misure allo stesso modo del suo fatturato.

    148

    Alla luce di quanto precede, occorre respingere la censura della ricorrente legata all’interruzione dei rapporti commerciali da parte dei suoi fornitori europei, senza che sia necessario esaminare la ricevibilità, contestata dal Consiglio, degli elementi presentati in allegato alle osservazioni della ricorrente del 20 febbraio 2014.

    149

    In conclusione, occorre concedere alla ricorrente un risarcimento di EUR 50 000 a titolo del danno non patrimoniale sofferto e respingere la sua domanda di risarcimento del danno materiale.

    Sugli interessi

    150

    Per quanto riguarda la domanda della ricorrente relativa alla concessione di interessi, è opportuno sottolineare, da un lato, che la somma del risarcimento accordato tiene conto del danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente fino al giorno della pronuncia della presente sentenza. Alla luce di tali circostanze, non è necessario concedere interessi per il periodo che precede tale giorno.

    151

    Dall’altro lato, secondo la giurisprudenza della Corte, l’importo dell’indennità dovuta può essere accompagnato da interessi moratori a partire dalla data di pronuncia della sentenza che dichiara l’obbligo di risarcire il danno (v., in tal senso, sentenze Dumortier e a./Consiglio, EU:C:1979:223, punto 25, e del 27 gennaio 2000, Mulder e a./Consiglio e Commissione, C‑104/89 e C‑37/90, Racc., EU:C:2000:38, punto 35; sentenza del 26 novembre 2008, Agraz e a./Commissione, T‑285/03, EU:T:2008:526, punto 55). In conformità alla giurisprudenza, il tasso di interesse da applicarsi è calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, in vigore nel corso del periodo considerato, maggiorato di due punti (sentenze del 13 luglio 2005, Camar/Consiglio e Commissione, T‑260/97, Racc., EU:T:2005:283, punto 146, e Agraz e a./Commissione, EU:T:2008:526, punto 55).

    152

    In tali circostanze, si deve concludere che il Consiglio deve pagare interessi moratori, a partire dalla pronuncia della presente sentenza fino al completo pagamento del risarcimento concesso, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, in vigore nel corso del periodo considerato, maggiorato di due punti.

    Sulle spese

    153

    Occorre statuire, da un lato, sulle spese del procedimento principale e, dall’altro, su quelle del procedimento sommario, che sono state riservate nell’ordinanza del 28 settembre 2011, Safa Nicu Sepahan/Consiglio (T‑384/11 R, EU:T:2011:545).

    154

    A tale riguardo, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

    155

    Nel caso di specie, il Consiglio è rimasto soccombente sulla domanda di annullamento dell’inserimento del nome della ricorrente e su parte della domanda di risarcimento danni, mentre la ricorrente è rimasta soccombente, in particolare, sulla maggior parte di quest’ultima domanda. Alla luce di tali circostanze, occorre decidere che il Consiglio sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese della ricorrente, che sopporterà l’altra metà delle proprie spese.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    Sono annullati, nei limiti in cui riguardano la Safa Nicu Sepahan Co.:

    il punto 19 della parte I, lettera B, dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

    il punto 61 della parte I, lettera B, dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

     

    2)

    Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a versare alla Safa Nicu Sepahan la somma di EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da quest’ultima subito.

     

    3)

    Il risarcimento versato alla Safa Nicu Sepahan sarà maggiorato degli interessi moratori, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza fino al completo pagamento di detto risarcimento, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti.

     

    4)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

     

    5)

    Il Consiglio sopporterà le proprie spese relative al procedimento principale ed al procedimento sommario, nonché la metà delle spese sostenute dalla Safa Nicu Sepahan negli stessi procedimenti. La Safa Nicu Sepahan sopporterà la metà delle proprie spese relative al procedimento principale ed al procedimento sommario.

     

    Kanninen

    Pelikánová

    Buttigieg

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 novembre 2014.

    Firme

    Indice

     

    Fatti

     

    Procedimento e conclusioni delle parti

     

    In diritto

     

    1. Sulla domanda di annullamento dell’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi di cui trattasi

     

    2. Sulla domanda di annullamento dell’inserimento del nome delle «società affiliate» della ricorrente negli elenchi di cui trattasi

     

    3. Sulla domanda di risarcimento danni

     

    Sull’illegittimità del comportamento contestato al Consiglio

     

    Sull’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità

     

    Sul danno non patrimoniale

     

    Sul danno materiale legato alla chiusura di alcuni conti bancari della ricorrente ed alla sospensione dei suoi pagamenti in euro da parte delle banche europee

     

    Sul danno materiale legato all’interruzione dei rapporti commerciali da parte dei fornitori europei della ricorrente

     

    – Sul contratto con la Mobarakeh Steel Company

     

    – Sul contratto per la modernizzazione dell’impianto elettrico della diga sull’Eufrate in Siria

     

    – Sul contratto relativo alla costruzione di sottostazioni elettriche a Kunduz ed a Baghlan (Afghanistan)

     

    – Sugli altri elementi presentati dalla ricorrente

     

    Sugli interessi

     

    Sulle spese


    ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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