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Document 62011TB0607(01)
Case T-607/11: Order of the General Court of 7 March 2013 — Henkel and Henkel France v Commission (Action for annulment — Request from the French competition authority seeking to obtain the transmission of certain documents contained in the Commission’s file relating to competition proceedings concerning the European market for consumer detergents — Use in the context of national proceedings concerning the French detergents sector — Disappearance of the legal interest in bringing proceedings — No need to adjudicate — Inadmissibility)
Causa T-607/11: Ordinanza del Tribunale del 7 marzo 2013 — Henkel e Henkel France/Commissione ( «Ricorso di annullamento — Domanda dell’Autorità francese garante della concorrenza diretta a ottenere la trasmissione di alcuni documenti facenti parte del fascicolo della Commissione relativo a un procedimento in materia di concorrenza riguardante il mercato europeo dei produttori di detersivi per i consumatori — Utilizzo nell’ambito di un procedimento nazionale avente ad oggetto il settore dei detersivi in Francia — Venir meno dell’interesse ad agire — Non luogo a statuire — Irricevibilità» )
Causa T-607/11: Ordinanza del Tribunale del 7 marzo 2013 — Henkel e Henkel France/Commissione ( «Ricorso di annullamento — Domanda dell’Autorità francese garante della concorrenza diretta a ottenere la trasmissione di alcuni documenti facenti parte del fascicolo della Commissione relativo a un procedimento in materia di concorrenza riguardante il mercato europeo dei produttori di detersivi per i consumatori — Utilizzo nell’ambito di un procedimento nazionale avente ad oggetto il settore dei detersivi in Francia — Venir meno dell’interesse ad agire — Non luogo a statuire — Irricevibilità» )
GU C 129 del 4.5.2013, p. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 129/20 |
Ordinanza del Tribunale del 7 marzo 2013 — Henkel e Henkel France/Commissione
(Causa T-607/11) (1)
(Ricorso di annullamento - Domanda dell’Autorità francese garante della concorrenza diretta a ottenere la trasmissione di alcuni documenti facenti parte del fascicolo della Commissione relativo a un procedimento in materia di concorrenza riguardante il mercato europeo dei produttori di detersivi per i consumatori - Utilizzo nell’ambito di un procedimento nazionale avente ad oggetto il settore dei detersivi in Francia - Venir meno dell’interesse ad agire - Non luogo a statuire - Irricevibilità)
2013/C 129/40
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Henkel AG & Co. KGaA (Düsseldorf, Germania) e Henkel France (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: avv.ti R. Polley, T. Kuhn, F. Brunet e É. Paroche)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan e P.J. Van Nuffel, agenti)
Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Regno di Danimarca (rappresentante: C. Vang, agente)
Oggetto
Da un lato, la domanda di annullamento della decisione asseritamente contenuta in una lettera della Commissione del 30 settembre 2011 (caso COMP/39.579 — Detersivi per i consumatori — e caso 09/0007 F), con la quale la Commissione ha rifiutato di dare seguito ad una domanda dell’Autorità garante della concorrenza (Francia) di trasmetterle, nell’ambito del caso 09/0007 F avente ad oggetto il settore dei detersivi in Francia, vari documenti prodotti nel caso COMP/39.579 e, dall’altro, una domanda intesa a che il Tribunale ingiunga alla Commissione di consentire alle ricorrenti di utilizzare i documenti in questione nel procedimento dinanzi all’Autorità garante della concorrenza e prenda ogni altra misura adeguata.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul primo capo delle conclusioni del ricorso, diretto all’annullamento della decisione della Commissione europea asseritamente contenuta nella sua lettera del 30 settembre 2011, indirizzata all’Autorità francese garante della concorrenza. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda d’intervento di Unilever PLC e Unilever NV. |
4) |
Le ricorrenti, Henkel AG & Co. KGaA e Henkel France, sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione, incluse quelle afferenti al procedimento sommario nella causa T-607/11 R. Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese. |