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Document 62011TB0126
Case T-126/11 P: Order of the General Court of 8 March 2012 — Marcuccio v Commission (Appeal — Civil service — Officials — Social security — Reimbursement of medical expenses — Act adversely affecting an official — Implied refusal — Duty to state reasons — Appeal in part manifestly unfounded and in part manifestly inadmissible)
Causa T-126/11 P: Ordinanza del Tribunale dell’ 8 marzo 2012 — Marcuccio/Commissione ( «Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Rimborso di spese mediche — Atto lesivo — Rigetto implicito — Obbligo di motivazione — Impugnazione in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile» )
Causa T-126/11 P: Ordinanza del Tribunale dell’ 8 marzo 2012 — Marcuccio/Commissione ( «Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Rimborso di spese mediche — Atto lesivo — Rigetto implicito — Obbligo di motivazione — Impugnazione in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile» )
GU C 126 del 28.4.2012, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/17 |
Ordinanza del Tribunale dell’8 marzo 2012 — Marcuccio/Commissione
(Causa T-126/11 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Rimborso di spese mediche - Atto lesivo - Rigetto implicito - Obbligo di motivazione - Impugnazione in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile)
2012/C 126/35
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 14 dicembre 2010, Marcuccio/Commissione (F-1/10, non ancora pubblicata nella Raccolta)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta, in parte, in quanto manifestamente irricevibile e, in parte, in quanto manifestamente infondata in diritto. |
2) |
L’impugnazione incidentale è respinta, in parte, in quanto manifestamente irricevibile e, in parte, in quanto manifestamente infondata in diritto. |
3) |
Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea in sede d’impugnazione. |
4) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese in sede d’impugnazione incidentale. |