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Document 62011TA0579

    Causa T-579/11: Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2015 — Akhras/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Congelamento dei fondi — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Diritto alla vita — Diritto di proprietà — Diritto al rispetto della vita privata — Proporzionalità»)

    GU C 107 del 30.3.2015, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.3.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 107/23


    Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2015 — Akhras/Consiglio

    (Causa T-579/11) (1)

    ((«Politica estera e di sicurezza comune - Congelamento dei fondi - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Diritto alla vita - Diritto di proprietà - Diritto al rispetto della vita privata - Proporzionalità»))

    (2015/C 107/30)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Tarif Akhras (Homs, Siria) (rappresentanti: S. Ashley, S. Millar, S. Jeffrey, A. Irvine, solicitors, D. Wyatt, QC, e R. Blakeley, barrister)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bishop, F. Naert e M.-M. Joséphidès, successivamente M. Bishop e M.-M. Joséphidès, agenti)

    Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente E. Paasivirta e F. Castillo de la Torre, successivamente F. Castillo de la Torre e D. Gauci, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa alle misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16), del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente alle misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), della decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 247, pag. 17), del regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 269, pag. 18), della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319, pag. 56), del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), della decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC (GU L 87, pag. 103), del regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 87, pag. 45), della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782 (GU L 330, pag. 21), della decisione di esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua la decisione 2012/739 (GU L 111, pag. 77), del regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU L 111, pag. 1), della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), della decisione di esecuzione 2014/730/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua la decisione 2013/255 (GU L 301, pag. 36), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU L 301, pag. 7), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

    Dispositivo

    1)

    La decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, il regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, la decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, il regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC, e il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011, sono annullati in quanto riguardano il sig. Tarif Akhras.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    Ognuna delle parti sopporta le proprie spese nel contesto della presente istanza.

    4)

    Il sig. Akhras sopporta le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nell’ambito del procedimento sommario.


    (1)  GU C 6 del 7.01.2012.


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