Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TA0316

    Causa T-316/11: Sentenza del Tribunale 16 settembre 2011 — Kadio Morokro/Consiglio ( Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive assunte con riferimento alla situazione in Costa d’Avorio — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione )

    GU C 319 del 29.10.2011, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 319/19


    Sentenza del Tribunale 16 settembre 2011 — Kadio Morokro/Consiglio

    (Causa T-316/11) (1)

    (Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive assunte con riferimento alla situazione in Costa d’Avorio - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione)

    2011/C 319/39

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Mathieu Kadio Morokro (Cocody, Costa d’Avorio) (rappresentante: S. le Damany, avocat)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e G. Etienne, agenti)

    Oggetto

    Domanda d’annullamento della decisione del Consiglio 6 aprile 2011, 2011/221/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 93, pag. 20) e del regolamento (UE) del Consiglio 6 aprile 2011, n. 330, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 93, pag. 10) nei limiti in cui essi riguardano il ricorrente

    Dispositivo

    1)

    La decisione del Consiglio 6 aprile 2011, 2011/221/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio e il regolamento (UE) del Consiglio 6 aprile 2011, n. 330, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio sono annullati nei limiti in cui riguardano il sig. Mathieu Kadio Morokro.

    2)

    Gli effetti della decisione 2011/221 sono mantenuti per quanto riguarda il sig. Kadio Morokro fin quando non assumerà effetto l’annullamento del regolamento n. 330/2011.

    3)

    Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sostenere, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal sig. Kadio Morokro.


    (1)  GU C 226 del 30.7.2011.


    Top