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Document 62011FA0093

    Causa F-93/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 21 marzo 2013 — Taghani/Commissione (Funzione pubblica — Concorso generale — Decisione della commissione giudicatrice di non consentire l’ammissione alle prove di valutazione — Mezzi di ricorso — Ricorso giurisdizionale presentato senza attendere la decisione sul reclamo — Ricevibilità — Modifica del bando di concorso successivamente allo svolgimento dei test di accesso — Principio della tutela del legittimo affidamento — Certezza del diritto)

    GU C 147 del 25.5.2013, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.5.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 147/32


    Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 21 marzo 2013 — Taghani/Commissione

    (Causa F-93/11) (1)

    (Funzione pubblica - Concorso generale - Decisione della commissione giudicatrice di non consentire l’ammissione alle prove di valutazione - Mezzi di ricorso - Ricorso giurisdizionale presentato senza attendere la decisione sul reclamo - Ricevibilità - Modifica del bando di concorso successivamente allo svolgimento dei test di accesso - Principio della tutela del legittimo affidamento - Certezza del diritto)

    2013/C 147/58

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Jamal Taghani (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avocats)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

    Oggetto

    La domanda di annullare la decisione adottata dal Presidente della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST/111/10 — Segretari (AST 1) di non ammettere il ricorrente alle prove di valutazione

    Dispositivo

    1)

    La decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AST/111/10, del 15 giugno 2011, di non ammettere il sig. Taghani alle prove di valutazione è annullata.

    2)

    La Commissione europea è condannata a versare EUR 1 000 al sig. Taghani.

    3)

    Il ricorso è respinto per il resto.

    4)

    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 347 del 26.11.2011, pag. 46.


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