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Document 62011CO0495

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 13 settembre 2012.
Total SA e Elf Aquitaine SA contro Commissione europea.
Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Concorrenza – Intesa – Violazione dei principi di attribuzione delle competenze e di proporzionalità – Interpretazione manifestatamente erronea – Violazione dei diritti della difesa, dei principi di equità e di parità delle armi – Obbligo di motivazione.
Causa C‑495/11 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:571





Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 13 settembre 2012 –
Total e Elf Aquitaine / Commissione

(causa C-495/11 P)

«Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Concorrenza – Intesa – Violazione dei principi di attribuzione delle competenze e di proporzionalità – Interpretazione manifestatamente erronea – Violazione dei diritti della difesa, dei principi di equità e di parità delle armi – Obbligo di motivazione»

1.                     Impugnazione – Motivi – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, c)] (v. punti 14, 29, 72, 84)

2.                     Concorrenza – Norme dell’Unione – Illeciti – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Oneri probatori della società che intende superare tale presunzione (Art. 101 TFUE) (v. punti 26, 28, 31, 36, 42, 57)

3.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione che infligge ammende per un’infrazione alle norme in materia di concorrenza e che riguarda più destinatari – Attribuzione ad una società controllante delle pratiche di una sua controllata – Necessità di una motivazione esplicita (Artt. 101 TFUE e 296, secondo comma, TFUE) (v. punti 48, 49, 51)

4.                     Impugnazione – Motivi – Controllo da parte della Corte della valutazione dei fatti sottoposti al Tribunale – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 52)

5.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Carattere dissuasivo – Presa in considerazione delle dimensioni e delle risorse complessive dell’impresa sanzionata (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23) (v. punto 80)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 14 luglio 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T-190/06) con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento parziale della decisione C(2006) 1766 def. della Commissione, del 3 maggio 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F/38.620 – Perossido di idrogeno e perborato) – Concorrenza – Intesa – Violazione dei principi di attribuzione delle competenze e di proporzionalità – Interpretazione manifestamente erronea – Violazione dei diritti della difesa, dei principi di equità e di parità delle armi – Obbligo di motivazione.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Total SA e la Elf Aquitaine SA sono condannate alle spese.

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