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Document 62011CO0477

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 14 maggio 2012.
Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd contro Commissione europea.
Impugnazione - Regolamento (CE) n. 726/2004 - Medicinali per uso umano - Sostanza attiva "eszopiclone" - Autorizzazione all'immissione in commercio - Procedura - Presa di posizione della Commissione - Qualità di "nuova sostanza attiva" - Nozione di "atto impugnabile".
Causa C-477/11 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:292





Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 14 maggio 2012 – Sepracor Pharmaceuticals / Commissione

(causa C‑477/11 P)

«Impugnazione – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Medicinali per uso umano – Sostanza attiva “eszopiclone” – Autorizzazione all’immissione in commercio – Procedura – Presa di posizione della Commissione – Qualità di “nuova sostanza attiva” – Nozione di “atto impugnabile”»

Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera della Commissione che esprime la sua posizione per quanto riguarda il seguito da dare al parere del comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea per i medicinali – Esclusione (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 726/2004, art. 10, § 2) (v. punti 51-58, 60-61)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 4 luglio 2011 – Sepracor Pharmaceuticals/Commissione (T‑275/09), che ha respinto in quanto irricevibile un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione, del 6 maggio 2009, la quale ha stabilito, nell’ambito della procedura di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Lunivia», prodotto dalla ricorrente, che la sostanza attiva «eszopiclone» in esso contenuta non costituisce una nuova sostanza attiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 136, pag. 1) – Nozione di atto impugnabile.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd è condannata alle spese.

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