EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62011CN0530
Case C-530/11: Action brought on 18 October 2011 — European Commission v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Causa C-530/11: Ricorso proposto il 18 ottobre 2011 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Causa C-530/11: Ricorso proposto il 18 ottobre 2011 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
GU C 39 del 11.2.2012, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 39/7 |
Ricorso proposto il 18 ottobre 2011 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-530/11)
(2012/C 39/11)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver, L. Armati, agenti)
Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che, non avendo recepito integralmente e non avendo applicato correttamente gli articoli 3, paragrafo 7 e 4, paragrafo 4 della direttiva 2003/35/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE (2) e 96/61/CE (3) relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di predetta direttiva; |
— |
condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Ai sensi degli articolo 3, paragrafo 4 e 4, paragrafo 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, i procedimenti giurisdizionali in materia ambientale non devono essere eccessivamente onerosi. Si tratta dell’attuazione dell’articolo 9, paragrafo 4, della Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale che è stata conclusa dall’Unione e dalla maggior parte degli Stati membri.
La Commissione addebita al Regno Unito di non avere recepito tali disposizioni in tutti e tre i suoi territori (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord).
In base ad un’analisi delle norme e prassi applicabili in tali territori e in base ad un esame del concetto di procedimento «eccessivamente oneroso», la Commissione sostiene anche che il Regno Unito non ha applicato correttamente tali disposizioni.
(1) Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia — Dichiarazione della Commissione (GU L 156, pag. 17).
(2) Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).
(3) Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257, pag. 26).