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Document 62011CN0514

Causa C-514/11 P: Impugnazione proposta il 30 novembre 2011 dalla Liga para a Protecção da Natureza (LPN) avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 9 settembre 2011 , causa T-29/08, Liga para a Protecção da Natureza (LPN)/Commissione europea

GU C 58 del 25.2.2012, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 58/2


Impugnazione proposta il 30 novembre 2011 dalla Liga para a Protecção da Natureza (LPN) avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 9 settembre 2011, causa T-29/08, Liga para a Protecção da Natureza (LPN)/Commissione europea

(Causa C-514/11 P)

2012/C 58/02

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Liga para a Protecção da Natureza (LPN) (rappresentante: avv. P. Vinagre e Silva)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

Annullare parzialmente la sentenza del Tribunale pronunciata il 9 settembre 2011 nella causa T-29/08, nella parte in cui la stessa

1)

respinge le domande della LPN, ricorrente nella presente causa (non annullando la decisione della Commissione del 22 novembre 2007);

2)

condanna la LPN al pagamento di tutte le spese sostenute dalla Commissione;

in quanto, in entrambi i casi, il Tribunale commette vari errori di valutazione che viziano la sentenza.

accogliere le domande dell’attuale ricorrente, annullando la decisione della Commissione del 22 novembre 2007, nella parte relativa ai documenti e alle parti dei documenti ai quali si è continuato a negare l’accesso con la decisione del 24 ottobre 2008.

condannare la Commissione alle sue spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente in primo e secondo grado.

Motivi e principali argomenti

La decisione del Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla LPN contro la decisione della Commissione del 22 novembre 2007, nella parte relativa ai documenti e alle parti dei documenti ai quali si è continuato a negare l’accesso con la decisione del 24 ottobre 2008.

La decisione impugnata dev’essere annullata in quanto è viziata dai seguenti errori di diritto:

i)

Errore nell’interpretazione dell'articolo 6, n. 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;

ii)

Errore nell’interpretazione dell'articolo 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

iii)

Errore di valutazione nella ripartizione delle spese del procedimento.

Di conseguenza, si devono accogliere le domande della ricorrente in primo grado, annullando la decisione della Commissione del 22 novembre 2007, nella parte relativa ai documenti e alle parti dei documenti ai quali si è continuato a negare l’accesso con la decisione del 24 ottobre 2008.


(1)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

GU L 264, pag. 13

(2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

GU L 145, pag. 43


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