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Dokument 62011CN0449
Case C-449/11 P: Appeal brought on 1 September 2011 by Solvay Solexis SpA against the judgment delivered by the General Court (Sixth Chamber, extended composition) on 16 June 2011 in Case T-195/06 Solvay Solexis v Commission
Causa C-449/11 P: Ricorso proposto il 1 o settembre 2011 dalla Solvay Solexis SpA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 16 giugno 2011 , causa T-195/06, Solvay Solexis/Commissione
Causa C-449/11 P: Ricorso proposto il 1 o settembre 2011 dalla Solvay Solexis SpA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 16 giugno 2011 , causa T-195/06, Solvay Solexis/Commissione
GU C 311 del 22.10.2011, str. 29—30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 311/29 |
Ricorso proposto il 1o settembre 2011 dalla Solvay Solexis SpA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 16 giugno 2011, causa T-195/06, Solvay Solexis/Commissione
(Causa C-449/11 P)
2011/C 311/48
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Solvay Solexis SpA (rappresentanti: T. Salonico, G.L. Zampa e G. Barone, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
— |
Annullare la sentenza impugnata e la decisione nelle parti in cui accertano la partecipazione della Ausimont all’infrazione prima di maggio-settembre 1997, e conseguentemente ricalcolare l’ammenda inflitta alla ricorrente nell’art. 2 della decisione; |
— |
annullare la sentenza impugnata e la decisione nelle parti in cui, con riferimento al periodo dopo maggio-settembre 1997, non riconoscono la minore gravità della condotta della Ausimont in ragione, della sua mancata partecipazione all’intesa sulla limitazione delle capacità e nelle parti in cui la inseriscono in una categoria errata ai fini della determinazione dell’importo base dell’ammenda e, conseguentemente, ricalcolare l’ammenda inflitta alla ricorrente nell’art. 2 della decisione; ovvero, |
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in alternativa a quanto sopra, annullare la sentenza impugnata nelle parti di cui ai precedenti punti 1) e 2) e rimettere la causa al Tribunale per una nuova decisione; |
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ordinare alla Commissione di pagare i costi del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
I. |
Violazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 2 del regolamento n. 1/2003 (1), contraddittoria e insufficiente motivazione, e correlato manifesto snaturamento degli elementi di prova, in quanto non risulta dimostrato che la condotta della Ausimont dal maggio 1995 fino a maggio-settembre 1997 sia qualificabile come facente parte di un «accordo» o di una «pratica concertata», né risulta motivato il rigetto delle prove oggettive fornite dalla ricorrente per dimostrare il comportamento fortemente competitivo ed indipendente della Ausimont in tale periodo. |
II. |
Violazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e certezza del diritto, anche alla luce del mancato rispetto degli Orientamenti del 1998 sul calcolo delle ammende (2), nonché difetto di motivazione e manifesto snaturamento degli elementi di prova, in relazione alla valutazione della gravità della condotta della Ausimont e alla determinazione della sua sanzione. |
(1) GU L 1, pag. 1