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Dokument 62011CN0449

Causa C-449/11 P: Ricorso proposto il 1 o settembre 2011 dalla Solvay Solexis SpA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 16 giugno 2011 , causa T-195/06, Solvay Solexis/Commissione

GU C 311 del 22.10.2011, str. 29—30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/29


Ricorso proposto il 1o settembre 2011 dalla Solvay Solexis SpA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 16 giugno 2011, causa T-195/06, Solvay Solexis/Commissione

(Causa C-449/11 P)

2011/C 311/48

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Solvay Solexis SpA (rappresentanti: T. Salonico, G.L. Zampa e G. Barone, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare la sentenza impugnata e la decisione nelle parti in cui accertano la partecipazione della Ausimont all’infrazione prima di maggio-settembre 1997, e conseguentemente ricalcolare l’ammenda inflitta alla ricorrente nell’art. 2 della decisione;

annullare la sentenza impugnata e la decisione nelle parti in cui, con riferimento al periodo dopo maggio-settembre 1997, non riconoscono la minore gravità della condotta della Ausimont in ragione, della sua mancata partecipazione all’intesa sulla limitazione delle capacità e nelle parti in cui la inseriscono in una categoria errata ai fini della determinazione dell’importo base dell’ammenda e, conseguentemente, ricalcolare l’ammenda inflitta alla ricorrente nell’art. 2 della decisione; ovvero,

in alternativa a quanto sopra, annullare la sentenza impugnata nelle parti di cui ai precedenti punti 1) e 2) e rimettere la causa al Tribunale per una nuova decisione;

ordinare alla Commissione di pagare i costi del procedimento.

Motivi e principali argomenti

I.

Violazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 2 del regolamento n. 1/2003 (1), contraddittoria e insufficiente motivazione, e correlato manifesto snaturamento degli elementi di prova, in quanto non risulta dimostrato che la condotta della Ausimont dal maggio 1995 fino a maggio-settembre 1997 sia qualificabile come facente parte di un «accordo» o di una «pratica concertata», né risulta motivato il rigetto delle prove oggettive fornite dalla ricorrente per dimostrare il comportamento fortemente competitivo ed indipendente della Ausimont in tale periodo.

II.

Violazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e certezza del diritto, anche alla luce del mancato rispetto degli Orientamenti del 1998 sul calcolo delle ammende (2), nonché difetto di motivazione e manifesto snaturamento degli elementi di prova, in relazione alla valutazione della gravità della condotta della Ausimont e alla determinazione della sua sanzione.


(1)  GU L 1, pag. 1

(2)  GU 1998, C 9, pag. 3.


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