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Document 62011CN0435

Causa C-435/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshofs (Austria) il 26 agosto 2011 — CHS Tour Services GmbH/Team4 Travel GmbH

GU C 340 del 19.11.2011, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 340/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshofs (Austria) il 26 agosto 2011 — CHS Tour Services GmbH/Team4 Travel GmbH

(Causa C-435/11)

2011/C 340/13

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: CHS Tour Services GmbH

Resistente: Team4 Travel GmbH

Questione pregiudiziale

Se l’art. 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE (1), relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), debba essere interpretato nel senso che, in caso di pratiche commerciali ingannevoli di cui all’art. 5, n. 4, della direttiva, sia inammissibile un esame specifico dei criteri di cui all’art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (GU L 149, pag. 22).


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