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Document 62011CN0431
Case C-431/11: Action brought on 18 August 2011 — United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v Council of the European Union
Causa C-431/11: Ricorso proposto il 18 agosto 2011 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea
Causa C-431/11: Ricorso proposto il 18 agosto 2011 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea
GU C 311 del 22.10.2011, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 311/26 |
Ricorso proposto il 18 agosto 2011 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-431/11)
2011/C 311/43
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Murrell, agente, T. de la Mare, Barrister)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la decisione del Consiglio 6 giugno 2011 (1) relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto dello Spazio economico europeo (SEE) in merito a una modifica dell’allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 37 dell’accordo SEE; |
— |
limitare nel tempo gli effetti di tale pronuncia fino a quando il Consiglio non adotti, sulla base dell’art. 79, n. 2, lett. b), TFUE, una nuova decisione relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto dello Spazio economico europeo (SEE) in merito a una modifica dell’allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 37 dell’accordo SEE; e |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il Regno Unito chiede l’annullamento, ai sensi dell’art. 264 TFUE, della decisione del Consiglio 6 giugno 2011, 2011/407/UE, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 37 dell’accordo SEE (in prosieguo: la «Decisione»).
Il Regno Unito chiede che la Corte voglia:
a) |
annullare la Decisione; |
b) |
decidere, in seguito all’annullamento della Decisione, che le sue disposizioni continuino ad applicarsi finché il Consiglio non adotti una decisione legittima, sulla base dell’art. 79, n. 2, lett. b), TFUE, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 37 dell’accordo SEE; e |
c) |
condannare il Consiglio alle spese. |
La Decisione, adottata sul fondamento normativo dell’art. 48 TFUE, determinò la posizione dell’Unione Europea da adottare in sede di negoziati del Comitato misto SEE rispetto alla modifica dell’allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 37 dell’accordo SEE.
Il Regno Unito afferma che il Consiglio è incorso in errore nell’adottare la Decisione assumendo quale fondamento normativo l’art. 48 TFUE. Il Consiglio avrebbe piuttosto dovuto basare tale decisione sull’art. 79, n. 2, lett. b), TFUE, il quale costituisce il fondamento pertinente per l’adozione di una posizione comune in vista della conclusione di accordi internazionali aventi per effetto l’estensione nell’Unione europea dei diritti in materia di previdenza sociale a cittadini di paesi terzi. L’art. 48 TFUE contempla una competenza legislativa soltanto relativamente ai lavoratori dell’Unione e ai lavoratori autonomi. L’art. 79, n. 2, lett. b), TFUE, stando al suo tenore letterale, prevede il potere di conferire diritti in capo ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti all’interno dell’Unione europea.
Ai sensi del protocollo 21, le misure adottate sulla base dell’insieme dei fondamenti normativi di cui al Titolo V — ivi incluso l’art. 79, n. 2, lett. b), TFUE — si applicano al Regno Unito solo qualora esso scelga di aderire a tali misure.
La domanda di annullamento della Decisione si fonda, di conseguenza, sul fatto che la sua adozione sarebbe basata su un fondamento normativo erroneo, con la conseguenza, per il Regno Unito, che esso è stato privato dei suoi diritti nell’ambito del protocollo 21.
(1) Decisione del Consiglio 6 giugno 2011, 2011/407/UE, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 37 dell’accordo SEE (GU L 182, pag. 12)