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Document 62011CN0427

Causa C-427/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 16 agosto 2011 — Margaret Kenny e altri/Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance, Commissioner of An Garda Síochána

GU C 311 del 22.10.2011, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 16 agosto 2011 — Margaret Kenny e altri/Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance, Commissioner of An Garda Síochána

(Causa C-427/11)

2011/C 311/41

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrenti: Margaret Kenny, Patricia Quinn, Nuala Condon, Eileen Norton, Ursula Ennis, Loretta Barrett, Joan Healy, Kathleen Coyne, Sharon Fitzpatrick, Breda Fitzpatrick, Sandra Hennelly, Marian Troy, Antoinette Fitzpatrick, Helena Gatley

Convenuti: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance, Commissioner of An Garda Síochána

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in circostanze nelle quali sussista, prima facie, una discriminazione indiretta basata sul sesso relativamente alla retribuzione, in violazione dell’art. 141 (ora art. 157 TFUE) e della direttiva del Consiglio 75/117/CEE (1), al fine di accertare se essa sia oggettivamente giustificata, il datore di lavoro debba fornire:

a)

la giustificazione dell’impiego dei colleghi presi come termine di paragone sui posti occupati da questi ultimi;

b)

la giustificazione del pagamento di una retribuzione maggiore ai colleghi presi come termine di paragone, ovvero

c)

la giustificazione del pagamento di una retribuzione inferiore ai ricorrenti.

2)

Se, in circostanze nelle quali sussista, prima facie, una discriminazione indiretta basata sul sesso relativamente alla retribuzione, al fine di accertare se essa sia oggettivamente giustificata, il datore di lavoro debba fornire una giustificazione per quanto riguarda:

a)

i posti specifici occupati dai colleghi presi come termine di paragone dai ricorrenti e/o

b)

la totalità dei posti occupati dai colleghi.

3)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 2 b), se si possa considerare sussistente un’oggettiva giustificazione anche se quest’ultima non si applica ai colleghi scelti come termini di paragone.

4)

Se la Labour Court abbia commesso un errore, alla luce del diritto comunitario, nell’accettare che si prenda in considerazione «l’interesse a mantenere buone relazioni sindacali» al fine di determinare se il datore di lavoro possa obiettivamente giustificare una differenza nella retribuzione.

5)

Se, in circostanze nelle quali sussista, prima facie, una discriminazione indiretta basata sul sesso relativamente alla retribuzione, possa essere accertata la sussistenza di un’oggettiva giustificazione in riferimento agli interessi attinenti alle relazioni sindacali di uno dei convenuti e se siffatti interessi siano rilevanti ai fini dell’analisi dell’oggettiva giustificazione.


(1)  Direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19).


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