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Document 62011CN0408
Case C-408/11: Reference for a preliminary ruling from the Amtsgericht Münster (Germany) lodged on 1 August 2011 — Criminal proceedings against Thomas Karl-Heinz Kerkhoff
Causa C-408/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Münster (Germania) il 1 o agosto 2011 — Procedimento penale a carico di Thomas Karl-Heinz Kerkhoff
Causa C-408/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Münster (Germania) il 1 o agosto 2011 — Procedimento penale a carico di Thomas Karl-Heinz Kerkhoff
GU C 311 del 22.10.2011, p. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 311/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Münster (Germania) il 1o agosto 2011 — Procedimento penale a carico di Thomas Karl-Heinz Kerkhoff
(Causa C-408/11)
2011/C 311/34
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Münster
Imputato nella causa principale
Thomas Karl-Heinz Kerkhoff
Staatsanwaltschaft Münster
Questione pregiudiziale
Se l’art. 11, n. 4, della direttiva 2006/126/CE (1) debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro è autorizzato a non riconoscere per lungo tempo una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro anche nel caso di un precedente ritiro della medesima nel territorio del primo Stato, senza che fosse stato imposto un periodo distinto di divieto di richiedere una nuova abilitazione alla guida o senza che nel frattempo sia scaduto un periodo di divieto.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, 2006/126/CE, concernente la patente di guida (Rifusione) (GU L 403, pag. 18).