This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62011CN0405
Case C-405/11 P: Appeal brought on 28 July 2011 by the European Commission against the judgment delivered by the General Court on 17 May 2011 in Case T-1/08 Buczek Automotive v Commission
Causa C-405/11 P: Impugnazione proposta il 28 luglio 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale 17 maggio 2011 , causa T-1/08, Buczek Automotive/Commissione
Causa C-405/11 P: Impugnazione proposta il 28 luglio 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale 17 maggio 2011 , causa T-1/08, Buczek Automotive/Commissione
GU C 311 del 22.10.2011, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 311/19 |
Impugnazione proposta il 28 luglio 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale 17 maggio 2011, causa T-1/08, Buczek Automotive/Commissione
(Causa C-405/11 P)
2011/C 311/32
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Stobiecka-Kuik, T. Maxian Rusche, agenti)
Altra parte nel procedimento: Buczek Automotive Sp. z o.o., Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la sentenza del Tribunale 17 maggio 2011 nella causa T-1/08, Buczek Automotive Sp. z o.o./Commissione nella parte in cui annulla la decisione impugnata; |
— |
pronunciare una sentenza definitiva sulle questioni oggetto dell’attuale impugnazione; |
— |
rinviare la decisione al Tribunale per un nuovo esame relativamente ai restanti addebiti sollevati in primo grado; |
— |
riservare la decisione sulle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione ha sollevato nell’impugnazione due addebiti, segnatamente la violazione dell’art. 107, n. 1, TFUE, nonché la violazione dell’art. 107, n. 1, TFUE, in combinato disposto con l’art. 296 TFUE ed il protocollo n. 8 dell’Atto di adesione 2004 sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca (1) (in prosieguo: il «Protocollo n. 8»).
In primo luogo, il Tribunale ha violato l’art. 107, n. 1, TFUE per aver effettuato la valutazione del criterio del creditore privato applicato dalla Commissione servendosi di uno standard normativo non corretto. In effetti il Tribunale ha dichiarato che la Commissione era stata obbligata ad effettuare calcoli supplementari dei vantaggi derivanti da diversi metodi di esecuzione e che avrebbe avuto l’obbligo di comparare la durata dei vari procedimenti di esecuzione diretti al recupero dei crediti pubblici. La Commissione ha fatto valere di non essere obbligata ad effettuare calcoli dettagliati, ma solo a tener conto degli elementi che un creditore privato avrebbe preso in considerazione adottando la sua decisione.
Inoltre il Tribunale ha violato l’art. 107, n. 1, TFUE, per aver posto a torto a carico della Commissione l’onere della prova, cioè per aver imposto alla Commissione l’obbligo di produrre ulteriore materiale probatorio, in particolare quanto alla durata dei diversi procedimenti o al raffronto quantitativo delle incidenze delle diverse modalità o fasi di un’esecuzione efficace dei crediti, ciò al fine di respingere l’argomento sulla condotta di un creditore privato.
In secondo luogo, il Tribunale ha violato l’art. 107, n. 1, TFUE in combinato disposto con l’art. 296 TFUE ed il Protocollo n. 8, per aver erroneamente constatato che la Commissione non ha soddisfatto l’obbligo di indicare le condizioni alle quali l’aiuto avrebbe inciso sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e falsato o minacciato di falsare potenzialmente la concorrenza. Il Tribunale non ha affatto preso in considerazione che occorre dichiarare che l’aiuto controverso falsa la concorrenza o minaccia di falsarla, in forza del diritto primario, segnatamente il Protocollo n. 8, costituente il fondamento giuridico della decisione, ragion per cui una giustificazione supplementare delle condizioni relative agli scambi commerciali ed alla concorrenza nella decisione sarebbe stata superflua.
(1) Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea — Protocollo n. 8 sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 948).