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Document 62011CN0244

    Causa C-244/11: Ricorso proposto il 20 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica

    GU C 219 del 23.7.2011, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.7.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 219/10


    Ricorso proposto il 20 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica

    (Causa C-244/11)

    2011/C 219/13

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Ζαvvόs e E. Montaguti)

    Convenuta: Repubblica ellenica

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente conclude che la Corte voglia:

    dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo adottato i requisiti di autorizzazione stabiliti all’art. 11, n. 1, in combinato disposto con l’art. 11, n. 2, ed i requisiti di autorizzazione previsti all’art. 11, n. 3, della legge ellenica n. 3631/2008, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell’art. 63 TFUE sulla libera circolazione dei capitoli e dell’art. 49 TFUE sulla libertà di stabilimento;

    condannare la Repubblica ellenica alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Secondo la Commissione, la circostanza di far dipendere dall’autorizzazione preliminare della Diypourgiki Epitropi Apokratikopoiiseon (Commissione interministeriale per la privatizzazione) l’acquisizione dei diritti di voto in una misura pari al 20 % e oltre del capitale sociale complessivo delle imprese di rilevanza strategica nazionale, come previsto all’art. 11, n. 1, in combinato disposto con l’art. 11, n. 2, della legge 3631/2008, restringe la libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) e la libertà di stabilimento (art. 49 TFUE). Le misure in parola, benché non introducano discriminazioni, come asserisce il governo greco, possono dissuadere gli operatori economici dall’investire i loro capitali in imprese di rilevanza strategica nazionale e, di conseguenza, anche dallo stabilirsi in Grecia.

    Inoltre la Commissione considera che l’art. 11, n. 3, della legge 3631/2008, che prevede il meccanismo del controllo ex post da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze su determinate questioni di importanza decisiva riguardanti l’impresa, limita la libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) e la libertà di stabilimento (art. 49 TFUE), in quanto dà allo Stato la possibilità di rendere invalide decisioni rilevanti dell’impresa per ragioni amministrative che, essendosi manifestate successivamente, non erano note ex ante. Di conseguenza viene limitato il potere discrezionale degli azionisti di applicare le loro decisioni e viene ostacolata la loro effettiva partecipazione alla direzione ed al controllo delle imprese di rilevanza strategica nazionale e, pertanto, anche il loro stabilimento in Grecia.

    Il governo ellenico asserisce che la legge controversa introduce limitazioni solo per la privatizzazione di sei imprese di rilevanza strategica nazionale sottoposte al controllo dello Stato. La Commissione, al contrario, è del parere che in linea di principio l’ambito di applicazione della legge permane incerto poiché né le imprese contemplate, né i settori rientranti nell’ambito di applicazione della nuova disciplina vengono menzionati nella stessa legge, col risultato che la legge rimane ambigua non solo quanto al presente ambito di applicazione della medesima, ma anche riguardo a quello futuro e, di conseguenza, non garantisce la necessaria certezza del diritto.

    Il governo ellenico asserisce che l’unico scopo della legge è la tutela dell’interesse pubblico e la garanzia della prestazione continua e senza ostacoli dei servizi pubblici e del funzionamento delle reti. Nondimeno la Commissione afferma che la finalità della legge è, in aggiunta, la garanzia della possibilità per gli Stati di selezionare un investitore strategico per le imprese di rilevanza strategica nazionale, il miglioramento della loro competitività e la garanzia che la privatizzazione delle imprese di rilevanza strategica per l’economia nazionale avvenga in condizioni di trasparenza. La Commissione segnala cha, anche se le disposizioni in parola possono giustificarsi per motivi di interesse pubblico, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia conformemente alla quale i regimi di autorizzazione «devono essere fondati su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo alle imprese interessate e qualsiasi soggetto colpito da una misura restrittiva di questo tipo deve poter disporre di un rimedio giurisdizionale» (1), i criteri prescritti per la concessione dell’autorizzazione sono inidonei al conseguimento dello scopo perseguito dalla legge. I criteri di privatizzazione (concessione di un’autorizzazione preventiva, ma anche controllo ex post con possibilità di annullare le decisioni dell’impresa) dettati dalle disposizioni di cui trattasi non sono chiari, oggettivi, esattamente predeterminati nella legge, né hanno alcun rapporto con gli scopi perseguiti dalla legge, mentre dotano le autorità di un largo potere discrezionale col risultato dell’imposizione ex post di restrizioni aggiuntive alla privatizzazione delle imprese di rilevanza strategica nazionale, del probabile accesso selettivo degli investitori a imprese e settori privatizzati del mercato e dell’impossibilità per le autorità giudiziarie di sindacare il modo con cui le autorità amministrative hanno applicato i poteri loro attribuiti dalla legge.

    La Commissione ritiene che la Repubblica ellenica non abbia fornito chiarimenti ed elementi sufficienti per giustificare la previsione delle restrizioni di cui supra e che, pertanto, l’art. 11, n. 1, in combinato disposto con l’art. 11, n. 2 e l’art. 11, n. 3, della legge 3631/2008, che dettano il regime della previa autorizzazione e, rispettivamente, il regime del controllo ex post, violino gli artt. 63 e 49 TFUE.


    (1)  V. sentenze Analir e a., causa C-205/99, punto 38; Centro Europa 7 Sri, causa C-380/05, punto 116; Commissione/Portogallo, causa C-367/98, punto 50; Commissione/Francia, causa C-483/99, punto 46; Commissione/Spagna, causa C-463/00, punto 69.


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