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Document 62011CN0122
Case C-122/11: Action brought on 8 March 2011 — European Commission v Kingdom of Belgium
Causa C-122/11: Ricorso proposto l’ 8 marzo 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio
Causa C-122/11: Ricorso proposto l’ 8 marzo 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio
GU C 160 del 28.5.2011, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 160/12 |
Ricorso proposto l’8 marzo 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-122/11)
2011/C 160/13
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Kreuschitz e G. Rozet, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
— |
Constatare che il Regno del Belgio, avendo abrogato soltanto a partire dal 1 agosto 2004 la condizione di residenza, che si contrapponeva alla rivalutazione delle pensioni dei cittadini europei e del SEE, residenti al di fuori di un paese che avesse concluso con il Belgio un accordo di reciprocità, e non avendo soppresso la discriminazione da essi subita per tutto il periodo anteriore al 1 agosto 2004, in quanto privati di parte della loro pensione, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 4 e 7 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), nonché degli artt. 18 e 45 TFUE che enunciano il principio di non discriminazione in base alla nazonalità. |
— |
condannare Regno del Belgio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione afferma che la normativa nazionale determina una discriminazione tra i cittadini degli altri Stati membri, nei limiti in cui impone esclusivamente a questi ultimi la condizione di residenza sul territorio di uno degli Stati membri o di un paese che ha concluso con il Belgio un accordo di reciprocità, per poter essere ammessi a beneficiare della rivalutazione della loro pensione con riferimento al periodo che va fino al 1o agosto 2004.
La Commissione asserisce, inoltre, che il citato regolamento (CE) n. 883/2004 non prevede più la condizione della residenza sul territorio di uno Stato membro per poter invocare il principio della parità di trattamento. Le persone interessate da detto regolamento potranno quindi chiedere l’applicazione del principio di cui trattasi pur risiedendo in uno Stato terzo. Lo Stato, quindi, non può più riservare la rivalutazione delle pensioni ai soli cittadini nazionali, ma deve concederle anche a quei pensionati che risiedono in uno Stato terzo.
Secondo la Commissione, infine, il legittimo affidamento, le difficoltà pratiche e l’impatto finanziario, che costituiscono le ragioni invocate dalle autorità belghe per giustificare l’impossibilità di applicazione retroattiva della legislazione, come modificata, non possono essere accolte.
(1) GU L 166, pag. 1, nonché rettifica in GU L 200, pag. 1.