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Document 62011CN0100

    Causa C-100/11 P: Impugnazione proposta il 2 marzo 2011 da Helena Rubinstein e L'Oréal avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 16 dicembre 2010 , causa T-345/08, Helena Rubinstein SNC, L’Oréal SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Allergan, Inc.

    GU C 145 del 14.5.2011, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.5.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 145/12


    Impugnazione proposta il 2 marzo 2011 da Helena Rubinstein e L'Oréal avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 16 dicembre 2010, causa T-345/08, Helena Rubinstein SNC, L’Oréal SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Allergan, Inc.

    (Causa C-100/11 P)

    2011/C 145/17

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Helena Rubinstein SNC, L'Oréal SA (rappresentante: avv. A. von Mühlendahl)

    Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Allergan, Inc.

    Conclusioni delle ricorrenti

    Le ricorrenti chiedono alla Corte di voler:

    annullare la sentenza del Tribunale 16 novembre 2010 nelle cause riunite T-345/08 e T-357/08;

    respingere i ricorsi proposti da Allergan, Inc., contro le decisioni della divisione di annullamento dell’UAMI del 28 marzo 2007, nel procedimento 1118 C (Helena Rubinstein SNC, BOTOLIST), e del 4 aprile 2007, nel procedimento 1120 C (L’Oréal SA, BOTOCYL);

    condannare l’UAMI alle spese di giudizio dinanzi alla Corte di giustizia e dinanzi al Tribunale nonché a quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI.

    Motivi e principali argomenti

    Le ricorrenti ritengono che la sentenza impugnata debba essere annullata per i seguenti motivi.

    Il Tribunale avrebbe violato l’art. 52, n. 1, del regolamento sul marchio comunitario (1), in combinato disposto con l’art. 8, n. 5, dello stesso, statuendo che l’UAMI avesse ragione di ritenere che i marchi precedenti opposti da Allergan, Inc., fossero noti e che l’utilizzazione dei marchi per i quali era stata chiesta la registrazione traesse indebito vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà di tali marchi anteriori o recasse loro pregiudizio.

    Il Tribunale avrebbe violato l’art. 115 del regolamento sul marchio comunitario in uno con l’art. 1, regola 38, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, come modificato (2), prendendo in considerazione prove che non erano state redatte nella lingua della procedura.

    Il Tribunale avrebbe violato l’art. 63 del regolamento sul marchio comunitario esaminando e confermando le decisioni impugnate sulla base di criteri giuridici erronei.

    Il Tribunale avrebbe violato l’art. 73 del regolamento sul marchio comunitario concludendo che le decisioni impugnate non fossero insufficientemente motivate.


    (1)  GU L 11, pag. 1.

    (2)  GU L 303, pag. 1.


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