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Document 62011CN0019

Causa C-19/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 gennaio 2011 — Markus Geltl/Daimler AG

GU C 113 del 9.4.2011, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 gennaio 2011 — Markus Geltl/Daimler AG

(Causa C-19/11)

2011/C 113/05

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Markus Geltl

Convenuta: Daimler AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se in una fattispecie a formazione progressiva, in cui deve realizzarsi una determinata circostanza ovvero deve prodursi un certo evento in più fasi intermedie, sia rilevante, ai fini dell’applicazione dell’art. 1, n. 1, della direttiva 2003/6/CE (1), nonché dell’art. 1, n. 1, della direttiva 2003/124/CE (2), solo il fatto che la circostanza futura o l’evento futuro debba essere considerato, ai sensi delle suddette disposizioni, come un’informazione che ha un carattere preciso e, di conseguenza, occorra esaminare se si possa ragionevolmente ritenere che tale circostanza futura o l’evento futuro si verificherà, ovvero se in tale fattispecie a formazione progressiva anche le fasi intermedie già esistenti o già verificatesi, collegate al verificarsi della circostanza futura o dell’evento futuro, possano essere considerate come informazioni che hanno un carattere preciso ai sensi delle menzionate disposizioni.

2)

Se l’espressione «si possa ragionevolmente ritenere» di cui all’art. 1, n. 1, della direttiva 2003/124/CE richieda che la probabilità sia considerata preponderante o elevata ovvero se per circostanze di cui si possa ragionevolmente ritenere che verranno ad esistere o per eventi che ragionevolmente si verificheranno debba intendersi che il grado di probabilità dipende dall’ampiezza delle conseguenze per l’emittente e che, qualora l’idoneità ad influire sulle quotazioni in borsa sia forte, è sufficiente che il verificarsi della circostanza futura o dell’evento futuro sia incerto ma non improbabile.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/6/CE, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96, pag. 16).

(2)  Direttiva della Commissione 22 dicembre 2003, 2003/124/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 339, pag. 70).


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